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AS 2007 1067

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Modifica del 16 marzo 2007

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle bevande alcoliche è modificata come segue:

N. II/1 cpv. 2 II. Limiti e condizioni di alcune pratiche enologiche

1. Operazioni di arricchimento

2 Il tenore d’alcol dei vini svizzeri delle categorie 2 e 3 non deve superare, dopo l’arricchimento, il 12 % in volume per i vini bianchi e il 12,5 % in volume per i vini rosé e rossi. Il tenore di alcol può però essere aumentato al massimo del 2,5 % in volume.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

16 marzo 2007 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.022.110

2007-0762 1067

Bevanda alcoliche RU 2007

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