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AS 2007 1411

Legge sulle dogane

Legge sulle dogane (LD)

del 18 marzo 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20032, decreta:

Titolo primo: Basi doganali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina: a. la sorveglianza e il controllo del traffico delle persone e delle merci attraver- so il confine doganale; b. la riscossione dei tributi doganali; c. la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all’Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane); d. l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l’adempimento di altri compiti, sempre che spettino all’Amministrazione delle dogane.

Art. 2 Diritto internazionale

1 Rimangono salvi i trattati internazionali.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all’esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

Art. 3 Territorio doganale, confine doganale e area di confine 1 Sono reputati territorio doganale il territorio nazionale svizzero e le enclavi doga- nali estere, ma non le enclavi doganali svizzere.

RS 631.0

2003-0370 1411

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2 Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale. 3 Le enclavi doganali svizzere sono territori doganali svizzeri che il Consiglio fede- rale o, nel caso di singoli immobili in particolare situazione geografica, l’Ammini- strazione delle dogane esclude dal territorio doganale. L’Amministrazione delle dogane può controllare le enclavi doganali e applicare al loro interno i disposti federali di natura non doganale.

4 Il confine doganale è il confine del territorio doganale.

5 L’area di confine è una striscia di terreno lungo il confine doganale. Il Dipartimen- to federale delle finanze (Dipartimento) fissa la larghezza di tale striscia d’intesa con il Cantone di confine interessato.

Art. 4 Fondi, costruzioni e impianti al confine doganale 1 I proprietari di fondi situati in prossimità del confine doganale devono provvedere affinché le infrastrutture o le piantagioni sui loro fondi non intralcino la sorveglianza del confine. 2 Chiunque edifica o modifica costruzioni e impianti nelle immediate vicinanze del confine doganale o della riva di acque confinarie necessita di un’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 5 Uffici doganali e impianti 1 Per adempiere i suoi compiti, l’Amministrazione delle dogane allestisce uffici e impianti doganali; i costi sono a carico della Confederazione. 2 Se l’Amministrazione delle dogane adempie i suoi compiti in impianti e locali di terzi su loro richiesta, questi devono mettere a disposizione gratuitamente tali impianti e locali e assumere i costi d’esercizio a carico dell’Amministrazione delle dogane. 3 Se gli impianti e i locali di terzi sono utilizzati anche per adempiere compiti doga- nali a favore di altre persone, l’Amministrazione delle dogane partecipa adeguata- mente ai costi degli impianti e d’esercizio.

Art. 6 Definizioni Ai fini della presente legge s’intende per: a. persona:

3. un’associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giu-

ridica ma abilitata a compiere atti giuridici;

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b. merci: le merci figuranti nell’allegato alla legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane); c. merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere; d. merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l’esportazione; e. tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale; f. tributi doganali: i dazi all’importazione e all’esportazione, g. importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doga- nale; h. esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero; i. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.

Capitolo 2: Obbligo doganale e basi della riscossione del dazio Sezione 1: Obbligo doganale per le merci

Art. 7 Principio Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all’obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane4.

Art. 8 Merci in franchigia di dazio

1 Sono esenti da dazio:

a. le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane5 o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio; b. le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio, in base alle disposizioni emanate dal Dipartimento.

2 Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:

a. le merci che secondo l’uso internazionale sono normalmente considerate esenti da dazio; b. i mezzi legali di pagamento, le carte valori, i manoscritti e i documenti privi di valore collezionistico, i valori postali per l’affrancatura in territorio sviz- zero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale, nonché i biglietti di imprese estere di trasporti pubblici;

3 RS 632.10 4 RS 632.10 5 RS 632.10

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c. le masserizie di trasloco, i corredi nuziali e gli oggetti ereditati; d. le merci per organizzazioni di utilità pubblica, opere assistenziali o persone bisognose; e. i veicoli per invalidi; f. gli oggetti per l’insegnamento e la ricerca; g. gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei; h. gli strumenti e gli apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura; i. gli studi e le opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio; j. le merci del traffico nella zona di confine e gli animali delle acque confina- rie; k. i modelli e campioni di merci; l. gli imballaggi indigeni; m. il materiale bellico della Confederazione.

Art. 9 Ammissione temporanea di merci 1 Il Consiglio federale può prevedere l’esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all’importazione per merci estere destinate all’ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l’ammissione temporanea in territorio doganale estero.

2 Esso disciplina le condizioni per l’esenzione.

3 Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l’applicazione della procedura doganale relativa all’ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.

Art. 10 Merci svizzere di ritorno

1 Le merci svizzere reimportate intatte nel territorio doganale sono ammesse in

franchigia di dazio.

2 Le merci reimportate dopo aver subito modificazioni sono ammesse in franchigia

se riesportate a causa di un difetto accertato all’atto della trasformazione in territorio doganale estero.

3 Le merci di ritorno che non ritornano allo speditore originario possono essere

reimportate in franchigia di dazio soltanto entro cinque anni dall’esportazione. 4 All’atto della reimportazione, i tributi doganali riscossi all’esportazione sono restituiti e i tributi doganali abbuonati all’importazione a causa dell’esportazione vengono recuperati.

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Art. 11 Merci estere di ritorno 1 I tributi doganali riscossi all’importazione vengono rimborsati e i tributi all’espor- tazione non sono riscossi sulle merci estere che, entro tre anni, ritornano intatte allo speditore in territorio doganale estero a causa di rifiuto d’accettazione del destinata- rio o di rescissione del contratto in base al quale sono state importate nel territorio doganale, oppure perché rimaste invendute. 2 La restituzione dei tributi doganali e la franchigia doganale sono accordate anche per le merci modificate, indi riesportate perché presentavano lacune accertate all’atto della loro trasformazione nel territorio doganale. 3 La restituzione dei tributi doganali e la franchigia doganale sono altresì accordate anche per le merci che vengono riesportate perché non possono essere messe in circolazione in base al diritto svizzero. 4 Il Consiglio federale disciplina in quale misura la restituzione o la franchigia doganale sono accordate per le merci che non vengono riesportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

Art. 12 Traffico di perfezionamento attivo

1 L’Amministrazione delle dogane accorda la riduzione dei tributi doganali o la

franchigia doganale per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse preponderante vi si opponga.

2 Alle stesse condizioni l’Amministrazione delle dogane accorda la riduzione dei

tributi doganali o la franchigia doganale per merci importate nel territorio doganale se merci svizzere, nella stessa quantità e della medesima qualità e natura, vengono esportate come prodotti lavorati o trasformati. 3 Per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, l’Amministrazione delle dogane accorda la riduzione o la franchigia se non sono disponibili prodotti svizzeri dello stesso genere in quantità sufficiente o se gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti non possono essere compensati con altri provvedimenti. 4 Il Consiglio federale disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia doganale sono accordate per le merci che non vengono riesportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

Art. 13 Traffico di perfezionamento passivo

1 L’Amministrazione delle dogane concede la riduzione dei tributi doganali o la

franchigia doganale per le merci reimportate che sono state esportate temporanea- mente per essere lavorate, trasformate o riparate, sempre che nessun interesse pub- blico preponderante vi si opponga.

2 Alle stesse condizioni l’Amministrazione delle dogane accorda la riduzione dei

tributi doganali o la franchigia doganale se le merci esportate sono state sostituite all’estero con merci della stessa quantità, natura e qualità.

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3 Il Consiglio federale può prevedere un’altra base di calcolo per i tributi doganali se il calcolo del dazio secondo l’eccedenza di peso non riesce a misurare il valore aggiunto del perfezionamento. 4 Esso disciplina in quale misura la restituzione, la riduzione o la franchigia sono accordate per le merci che non vengono reimportate bensì, a richiesta, sono distrutte nel territorio doganale.

Art. 14 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego 1 Per determinati impieghi delle merci sono applicate aliquote di dazio più basse se:

a. la legge sulla tariffa delle dogane6 lo prevede; o b. il Dipartimento ha abbassato le aliquote di dazio stabilite nella legge sulla tariffa delle dogane. 2 Il Dipartimento può abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltan- to se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. 3 La Direzione generale delle dogane può adeguare le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento se aliquote di dazio modificate per prodotti agricoli con prezzo soglia o valore indicativo d’importazione lo richiedono. 4 Chiunque intende utilizzare o cedere successivamente merci tassate per usi soggetti a tributi doganali più elevati deve prima presentare una nuova dichiarazione dogana- le e pagare la differenza. 5 Chiunque intende successivamente utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi meno elevati può, nei casi e nei termini previsti dal Dipartimento, chiedere la restituzione della differenza.

Art. 15 Prodotti agricoli 1 Per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all’inizio del periodo amministrato occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale. 2 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Esso può prevedere che le merci vengano computate su parti liberate dei contingenti doganali.

Art. 16 Merci del traffico turistico 1 Per le merci del traffico turistico, il Consiglio federale può decretare la franchigia doganale totale o parziale oppure stabilire aliquote forfetarie concernenti più tributi o diverse merci. 2 Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale senza che esse siano destinate al commercio.

6 RS 632.10

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Art. 17 Negozi in zona franca di tasse; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo e ai negozi in zona franca di tasse

1 Il Dipartimento può autorizzare gli esercenti di aerodromi con uffici doganali

occupati in permanenza a gestire negozi in zona franca di tasse.

2 L’Amministrazione delle dogane può autorizzare le compagnie di navigazione

aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l’approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo e per i negozi in zona franca di tasse, nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l’estero. 3 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza.

Sezione 2: Basi della riscossione del dazio doganale

Art. 18 Base dell’imposizione doganale

3 Le merci non dichiarate sono tassate d’ufficio.

Art. 19 Calcolo del dazio

1 L’importo del dazio è calcolato in base:

a. alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all’ufficio doganale; e b. alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sor- ge l’obbligazione doganale. 2 La merce può essere tassata all’aliquota più elevata applicabile al suo genere se:

a. la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivo- ca delle merci e non è possibile farla rettificare; o b. la merce non è stata dichiarata. 3 Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insuf- ficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all’aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato.

Art. 20 Informazioni in materia di tariffa e di origine 1 Su richiesta scritta, l’Amministrazione delle dogane rilascia informazioni scritte sulla classificazione tariffale e l’origine preferenziale delle merci.

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2 Essa limita la validità delle sue informazioni a sei anni per quanto concerne la classificazione tariffale e a tre anni per quanto riguarda l’origine. L’avente diritto deve provare nella dichiarazione doganale che la merce dichiarata corrisponde esattamente a quella descritta nell’informazione. 3 L’informazione non è vincolante se è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte o incomplete del richiedente. 4 Essa perde il suo carattere vincolante se sono modificate le relative disposizioni.

5 L’Amministrazione delle dogane può revocare l’informazione per un motivo

grave.

Titolo secondo: Procedura d’imposizione doganale Capitolo 1: Sorveglianza del traffico merci

Art. 21 Obbligo di presentazione 1 Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende suc- cessivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all’ufficio doganale più vicino.

2 Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle

previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l’espleta- mento dell’imposizione. 3 Sono soggette all’obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggia- tori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto.

Art. 22 Strade doganali, punti d’approdo doganali e aerodromi doganali 1 Il traffico delle merci attraverso il confine doganale per terra, acqua e aria deve svolgersi su determinate strade (strade doganali), porti e punti d’approdo (punti d’approdo doganali) e aerodromi (aerodromi doganali) designati dall’Ammini- strazione delle dogane. 2 Sono inoltre reputate strade doganali, sempre che attraversino il confine doganale:

a. le linee ferroviarie adibite al servizio pubblico; b. le linee elettriche; c. gli impianti in condotta; o d. altre vie di trasporto o comunicazione designate come strade doganali dall’Amministrazione delle dogane.

3 L’Amministrazione delle dogane, tenendo conto di situazioni particolari, può

autorizzare il traffico delle merci anche in altri luoghi. Essa ne stabilisce le condi- zioni e gli oneri.

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Art. 23 Vigilanza e controllo doganali 1 Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al control- lo doganali dal momento dell’introduzione sino all’atto della riesportazione o immissione in libera pratica.

2 La vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dal-

l’Amministrazione delle dogane per garantire l’osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale. 3 Il controllo doganale comprende l’espletamento degli atti specifici previsti dalla presente legge al fine di garantire l’osservanza della normativa doganale e dei dispo- sti federali di natura non doganale.

Art. 24 Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria 1 La persona soggetta all’obbligo di presentazione, o il suo mandatario, deve presen- tare la merce in dogana e dichiararla sommariamente.

2 La presentazione consiste nel comunicare all’Amministrazione delle dogane che

le merci si trovano presso l’ufficio doganale o in un altro luogo autorizzato dall’Amministrazione delle dogane.

3 Le merci presentate sono poste sotto la custodia dell’Amministrazione delle

dogane.

4 L’Amministrazione delle dogane può prescrivere la forma della presentazione e

della dichiarazione sommaria.

Art. 25 Dichiarazione 1 Entro il termine fissato dall’Amministrazione delle dogane, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l’imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta. 2 Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.

3 Nell’interesse della vigilanza doganale, l’Amministrazione delle dogane può

prevedere che le merci siano dichiarate all’ufficio doganale prima di essere introdot- te nel territorio doganale o asportate da esso. 4 Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.

Art. 26 Persone soggette all’obbligo di dichiarazione Sono soggette all’obbligo di dichiarazione: a. le persone soggette all’obbligo di presentare la merce in dogana; b. le persone incaricate di allestire la dichiarazione doganale;

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c. anche il mittente, trattandosi di traffico postale; d. le persone che modificano l’impiego previsto di una merce.

Art. 27 Destinazione doganale Con la destinazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione stabi- lisce se le merci: a. sono vincolate a un regime doganale (art. 47–61); b. sono introdotte in un deposito franco doganale (art. 62–67); c. sono riesportate fuori del territorio doganale; d. sono eliminate o distrutte; e. sono abbandonate a favore della Cassa federale.

Art. 28 Forma della dichiarazione doganale

1 La dichiarazione doganale è presentata:

a. elettronicamente; b. per scritto; c. verbalmente; oppure d. in un’altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall’Amministra- zione delle dogane. 2 L’Amministrazione delle dogane può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente ordinare che si ricorra all’elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

Art. 29 Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell’imposizione

1 L’Amministrazione delle dogane stabilisce per i singoli uffici doganali:

a. quali sono le loro competenze; b. gli orari in cui vengono espletate le operazioni d’imposizione; c. il luogo in cui si svolge l’imposizione (area ufficiale). 2 Essa tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposi- zioni in modo appropriato.

3 Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d’imposizione anche fuori

dell’area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario.

Art. 30 Controlli sul territorio doganale

1 L’Amministrazione delle dogane può svolgere sul territorio doganale controlli

concernenti l’adempimento dell’obbligo doganale.

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2 Le persone che erano soggette all’obbligo di dichiarazione all’atto dell’importa- zione delle merci devono, a richiesta, fornire la prova che le merci importate sono state sottoposte alla procedura d’imposizione. 3 Il diritto di controllo si estingue un anno dopo l’importazione della merce. Rimane salva l’apertura di un’inchiesta penale.

Art. 31 Controlli domiciliari 1 L’Amministrazione delle dogane può eseguire senza preavviso controlli domicilia- ri presso persone che sono o erano soggette all’obbligo di dichiarazione o debitrici in una procedura d’imposizione oppure che hanno l’obbligo di tenere una contabilità in virtù della presente legge. 2 Essa può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie e esaminare dati, documenti e informazioni che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. 3 Il diritto7 di controllo si estingue cinque anni dopo l’importazione della merce. È fatta salva l’apertura di un’inchiesta penale.

Capitolo 2: Imposizione

Art. 32 Esame sommario 1 L’ufficio doganale può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiara- zione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. 2 Se tale non è il caso, esso restituisce la dichiarazione doganale affinché sia rettifi- cata o completata. Se accerta errori manifesti, li rettifica d’intesa con la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione. 3 Se l’ufficio doganale non ha accertato una lacuna esistente e non ha restituito la dichiarazione doganale, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non può dedurne alcun diritto. 4 L’ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolar- mente per l’imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte.

Art. 33 Accettazione della dichiarazione doganale 1 La dichiarazione doganale accettata dall’ufficio doganale è vincolante per la per- sona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

2 L’Amministrazione delle dogane stabilisce la forma e il momento dell’accetta-

zione.

7 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

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Art. 34 Rettifica o ritiro della dichiarazione doganale 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può rettificare o ritirare la dichia- razione doganale accettata, fintanto che la merce è presentata in dogana e l’ufficio doganale: a. non ha constatato l’inesattezza delle indicazioni contenute nella dichiarazio- ne doganale o nei documenti di scorta; oppure b. non ha ordinato la visita della merce. 2 Per la merce che non è più sotto la custodia dell’Amministrazione delle dogane, il Consiglio federale può prevedere un breve termine per rettificare la dichiarazione doganale accettata.

3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia

dell’Amministrazione delle dogane, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può presentare all’ufficio doganale una domanda di modifica dell’imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata. 4 L’ufficio doganale accoglie la domanda se la persona soggetta all’obbligo di di- chiarazione prova che: a. la merce è stata erroneamente dichiarata per il regime doganale indicato nella dichiarazione doganale; oppure b. le condizioni necessarie per la nuova imposizione richiesta erano già adem- pite al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale e nel frat- tempo la merce non è stata modificata.

Art. 35 Controllo della dichiarazione doganale accettata

1 Durante la procedura d’imposizione, l’ufficio doganale può controllare in ogni

momento la dichiarazione doganale accettata e i documenti di scorta.

2 Esso può esigere documenti supplementari dalla persona soggetta all’obbligo di

dichiarazione.

Art. 36 Visita delle merci e perquisizione personale

1 L’ufficio doganale può controllare in modo approfondito o saltuario le merci

dichiarate per l’imposizione doganale o soggette all’obbligo di dichiarazione. 2 Esso può controllare anche i mezzi e gli impianti di trasporto, il materiale d’imbal- laggio e gli accessori per il trasporto. 3 Le persone sospettate di portare su di sé merci soggette a tributi, a un divieto oppure all’obbligo del permesso o del controllo possono essere sottoposte a perqui- sizione personale. La procedura è disciplinata dall’articolo 102. 4 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a collaborare nel modo richiesto dall’ufficio doganale.

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Art. 37 Norme disciplinanti la visita delle merci 1 Se solo una parte delle merci dichiarate viene sottoposta alla visita, il risultato di quest’ultima è applicabile a tutte le merci della stessa natura designate nella dichia- razione doganale. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione può tuttavia esigere una visita integrale. 2 L’intervento sulla merce deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, le diminuzioni di valore e i costi derivanti dalla visita non sono rimborsati. 3 Il risultato della visita è attestato per scritto. Esso costituisce la base per l’impo- sizione e per eventuali altre procedure.

Art. 38 Decisione d’imposizione L’ufficio doganale stabilisce i tributi doganali, allestisce la decisione d’imposizione e la notifica alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione.

Art. 39 Imposizione provvisoria 1 Le merci la cui imposizione definitiva non è opportuna o non è possibile possono essere tassate provvisoriamente.

2 Fanno eccezione le merci per le quali manca il permesso d’importazione o

d’esportazione oppure la cui importazione o esportazione è vietata. 3 Le merci possono essere liberate mediante garanzia dei tributi doganali all’aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere. 4 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non presenta i documenti di scorta necessari entro il termine impartito dall’ufficio doganale e non chiede nessuna modifica della dichiarazione doganale, l’imposizione provvisoria diventa definitiva.

Art. 40 Liberazione e sgombero di merci 1 L’ufficio doganale libera le merci tassate in base alla decisione d’imposizione o a un altro documento stabilito dall’Amministrazione delle dogane. 2 Le merci possono essere sgomberate soltanto se sono stata liberate dall’ufficio doganale.

3 L’Amministrazione delle dogane fissa il termine per lo sgombero.

Art. 41 Conservazione di dati e documenti 1 I dati e i documenti utilizzati in applicazione della presente legge devono essere conservati con cura e sistematicamente, nonché protetti da eventuali effetti nocivi. 2 Il Consiglio federale designa le persone a cui spetta l’obbligo di conservazione e disciplina i dettagli.

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Capitolo 3: Disposizioni procedurali speciali

Art. 42 Semplificazione della procedura d’imposizione doganale 1 Il Consiglio federale può prevedere semplificazioni nella procedura d’imposizione doganale. Esso può segnatamente: a. liberare dall’obbligo di presentazione in dogana e della dichiarazione som- maria se non ne risulta compromesso il controllo doganale; b. prevedere agevolazioni nel traffico turistico; c. prevedere dichiarazioni collettive periodiche; d. delegare compiti dell’Amministrazione delle dogane a persone che parteci- pano alla procedura d’imposizione doganale.

2 Al fine di semplificare ulteriormente la procedura d’imposizione doganale o di

eseguire prove pilota, l’Amministrazione delle dogane può concludere accordi con le persone che partecipano alla procedura d’imposizione doganale, sempre che in tal modo non si pregiudichino le condizioni di concorrenza.

3 Le semplificazioni della procedura d’imposizione doganale sono ammesse unica-

mente se non compromettono la sicurezza doganale e segnatamente se non riducono l’importo dei tributi doganali

Art. 43 Traffico nella zona di confine 1 Il traffico nella zona di confine è l’importazione o l’esportazione all’interno della zona di confine di: a. merci del traffico rurale di confine; e b. merci del traffico di mercato. 2 La zona di confine è il territorio svizzero ed estero che, sulle due parti del confine doganale, si estende lungo il medesimo per una striscia di 10 km di profondità (zona parallela). 3 L’Amministrazione delle dogane può estendere la zona di confine tenendo conto di condizioni locali particolari. 4 Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale per il traffico nella zona di confine.

Art. 44 Traffico ferroviario, per via d’acqua, aereo e postale 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d’acqua, aereo e postale.

2 Le imprese di trasporto devono permettere all’Amministrazione delle dogane di

consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale.

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Art. 45 Trasporto in condotte 1 Le merci trasportate in condotte nel territorio doganale sono reputate in regime di transito sino alla loro riesportazione o assegnazione ad un altro regime doganale. 2 L’obbligo di dichiarazione doganale incombe titolare dell’impianto in condotta.

3 Il titolare deve permettere all’Amministrazione delle dogane di consultare tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale.

Art. 46 Energia elettrica Il Consiglio federale disciplina la procedura d’imposizione doganale applicabile all’energia elettrica.

Capitolo 4: Regimi doganali Sezione 1: Regimi doganali ammessi

Art. 47 1 Le merci destinate ad essere assegnate a un regime doganale devono essere dichia- rate per tale regime.

2 I regimi doganali ammessi sono:

a. l’immissione in libera pratica; b. il transito; c. il deposito doganale; d. l’ammissione temporanea; e. il perfezionamento attivo; f. il perfezionamento passivo; g. l’esportazione.

3 Le merci assegnate a un regime doganale possono essere dichiarate in un altro

regime.

Sezione 2: Immissione in libera pratica

Art. 48

1 Le merci estere cui si intende assegnare lo statuto doganale di merci svizzere

devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica.

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Legge sulle dogane RU 2007

2 Nella procedura d’immissione in libera pratica:

a. sono determinati i tributi doganali all’importazione; b. si rinuncia eventualmente alla riscossione dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno; c. è eventualmente stabilito il diritto alla restituzione o al recupero dei tributi doganali sulle merci svizzere di ritorno; d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

Sezione 3: Regime di transito

Art. 49 1 Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito.

2 Nel regime di transito:

a. sono determinati i tributi doganali all’importazione con obbligo di pagamen- to condizionato; b. è garantita l’identità della merce; c. è fissato il termine per il regime di transito; d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale. 3 Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse8 in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all’esportazione, il regime d’esportazione viene annullato. 4 Il capoverso 3 non è applicabile se le merci sono state riesportate entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro

60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

Sezione 4: Regime di deposito doganale

Art. 50 Definizione 1 Il deposito doganale è un luogo del territorio doganale autorizzato dall’Ammini- strazione delle dogane e posto sotto vigilanza doganale, nel quale le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite dall’Amministrazione delle dogane. 2 Il deposito doganale può essere un deposito aperto o un deposito di merci di gran consumo.

8 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

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Art. 51 Procedura 1 Le merci non immesse in libera pratica ma destinate a essere immagazzinate in un deposito doganale devono essere dichiarate nel regime di deposito doganale.

2 Nel regime di deposito doganale:

a. per il deposito doganale aperto si rinuncia a stabilire e garantire i tributi doganali all’importazione e ad applicare provvedimenti di politica commer- ciale; b. per il deposito delle merci di gran consumo sono stabiliti tributi doganali all’importazione con obbligo di pagamento condizionato e si applicano provvedimenti di politica commerciale; c. è garantita l’identità delle merci; d. è controllata saltuariamente l’osservanza delle condizioni e degli oneri stabi- liti nell’autorizzazione; e. sono concretati nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti nell’autoriz- zazione; f. sono applicati i disposti federali di natura non doganale. 3 Se il regime di deposito doganale non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’importazione diventano esigibili; questo non vale se le merci sono state poste sotto un altro regime doganale entro il termine eventualmente fissato e la loro identi- tà è comprovata. Per i depositi di merci di gran consumo, la domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di giacenza delle merci nel deposito.

Art. 52 Depositario e depositante

2 Il depositante è:

a. la persona che deposita merci in un deposito doganale ed è vincolata alla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale; oppure b. la persona cui sono stati trasferiti i diritti e obblighi della persona di cui alla lettera a. 3 Il depositante deve provvedere all’adempimento degli obblighi risultanti dall’asse- gnazione delle merci al regime di deposito doganale.

Art. 53 Depositi doganali aperti 1 I depositi doganali aperti sono depositi doganali nei quali i depositari possono immagazzinare merci proprie o merci di terzi non immesse in libera pratica.

2 Le merci tassate all’esportazione possono essere immagazzinate in un deposito

doganale aperto se, dopo esserne uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l’immagazzinamento di merci che non vengono esportate.

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3 Nei depositi doganali aperti le merci possono essere immagazzinate senza limita- zione di tempo. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all’esportazione devono essere esportate. 4 Le merci destinate a essere immagazzinate sono dichiarate dal depositario o dal suo mandatario presso l’ufficio doganale di controllo menzionato nell’autorizza- zione.

5 Il depositario è responsabile di:

a. assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito; b. far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e c. far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione. 6 L’Amministrazione delle dogane può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 5.

Art. 54 Autorizzazione per i depositi doganali aperti 1 Per gestire un deposito doganale aperto è necessaria un’autorizzazione dell’Ammi- nistrazione delle dogane.

2 L’Amministrazione delle dogane rilascia l’autorizzazione se:

a. il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito doganale aperto; e b. la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio ammini- strativo sproporzionato per l’Amministrazione delle dogane.

3 L’autorizzazione può:

a. essere vincolata ad oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio; o b. prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali partico- lari.

Art. 55 Depositi per merci di gran consumo 1 In depositi per merci di gran consumo possono essere immagazzinate solo le merci ammesse dall’Amministrazione delle dogane. 2 Le merci possono essere immagazzinate per due anni al massimo. Su richiesta, in casi giustificati questo termine può essere prorogato a cinque anni al massimo.

3 L’immagazzinamento di merci di gran consumo dev’essere notificato al competen-

te ufficio doganale.

Art. 56 Merci depositate; inventari e lavorazione 1 Il depositario o il depositante deve tenere un inventario di tutte le merci depositate. L’Amministrazione delle dogane disciplina la forma dell’inventario.

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2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito doganale aperto possono essere sottoposte a lavorazione.

Art. 57 Uscita dal deposito

1 Dai depositi doganali aperti le merci escono quando è loro assegnato un regime

doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o del- l’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transi- to ed esportate.

2 Dai depositi per merci di gran consumo le merci escono quando è loro assegnato

un altro regime doganale. In caso di immissione in libera pratica devono essere riscossi i tributi doganali all’importazione.

Sezione 5: Regime di ammissione temporanea

Art. 58 1 Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.

2 Nel regime di ammissione temporanea:

a. sono determinati i tributi doganali all’importazione o eventuali tributi all’esportazione con obbligo di pagamento condizionato; b. è garantita l’identità delle merci; c. è stabilita la durata dell’ammissione temporanea; d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale.

3 Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi

doganali all’importazione o all’esportazione diventano esigibili; questo non si appli- ca se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

Sezione 6: Regime del perfezionamento attivo

Art. 59 1 Le merci introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte al perfezionamento attivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime. 2 Per introdurre merci nel territorio doganale al fine di sottoporle al perfezionamento attivo è necessaria un’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane. L’autoriz-

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zazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo.

3 Nel regime del perfezionamento attivo:

a. sono determinati i tributi doganali all’importazione nel regime di restituzio- ne con diritto alla restituzione o nel regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato; b. si controlla in modo saltuario l’osservanza degli oneri stabiliti dall’autorizza- zione; c. si concretano nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti dall’autorizza- zione; d. si applicano i disposti federali di natura non doganale.

4 Se il regime del perfezionamento attivo non è concluso regolarmente, i tributi

doganali all’importazione diventano esigibili; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev’essere presentata entro

60 giorni dalla scadenza del termine fissato.

Sezione 7: Regime del perfezionamento passivo

Art. 60 1 Le merci introdotte nel territorio doganale estero per essere sottoposte al perfezio- namento passivo devono essere dichiarate come sottoposte a tale regime. 2 Per introdurre merci nel territorio doganale estero al fine di sottoporle al perfezio- namento passivo è necessaria un’autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane. L’autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativa- mente e nel tempo.

3 Nel regime del perfezionamento passivo:

a. sono determinati i tributi doganali all’esportazione nel regime di restituzione con diritto alla restituzione o nel regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato; b. si rinuncia a riscuotere integralmente o parzialmente i tributi doganali alla reimportazione delle merci; c. si controlla in modo saltuario l’osservanza degli oneri stabiliti dall’autorizza- zione; d. si concretano nella decisione d’imposizione gli oneri stabiliti dall’autorizza- zione; e. si applicano i disposti federali di natura non doganale. 4 Se il regime del perfezionamento passivo non è concluso regolarmente, i tributi doganali all’esportazione diventano esigibili e il diritto alla reimportazione delle merci in esenzione parziale o totale dei tributi doganali decade; ciò non si applica se è comprovato che le merci perfezionate sono state reimportate nel territorio doganale

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Legge sulle dogane RU 2007

entro il termine fissato. La domanda dev’essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.

Sezione 8: Regime d’esportazione

Art. 61 1 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero devono essere dichiarate come sottoposte al regime d’esportazione.

2 Nel regime d’esportazione:

a. sono determinati eventuali tributi doganali all’esportazione; b. è stabilito il diritto alla restituzione per le merci estere di ritorno; c. la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione dichiara che l’esportazione delle merci non è oggetto di divieti o restrizioni; d. sono applicati i disposti federali di natura non doganale. 3 Il regime d’esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale oppure sottoposte al regime di transito.

4 Il regime d’esportazione non concluso regolarmente può essere annullato.

Capitolo 5: Depositi franchi doganali

Art. 62 Definizione e scopo 1 I depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati:

a. che sono sottoposti alla vigilanza doganale; b. che sono separati dal resto del territorio doganale; e c. nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica.

2 Nei depositi franchi doganali possono essere immagazzinate merci destinate

all’esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate. Il Consiglio federale può prevedere l’immagazzinamento di merci che non vengono esportate. 3 Le merci immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all’importazione né a provvedimenti di politica commerciale.

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Art. 63 Depositario e depositante

2 Il depositante è:

a. la persona che immagazzina merci in un deposito franco doganale ed è vin- colata alla dichiarazione di immissione di merci nel deposito franco dogana- le; oppure b. la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e obblighi della persona di cui alla lettera a.

3 Ildepositante deve provvedere all’adempimento degli obblighi risultanti dal-

l’immissione di merci nel deposito franco doganale.

Art. 64 Autorizzazione

1 Pergestire un deposito franco doganale è necessaria un’autorizzazione del-

l’Amministrazione delle dogane.

2 L’Amministrazione delle dogane rilascia l’autorizzazione se:

a. il richiedente risiede in Svizzera e offre garanzia per una gestione regolare del deposito franco doganale; b. la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio ammini- strativo sproporzionato per l’Amministrazione delle dogane; e c. vi è garanzia che il deposito franco doganale è per principio aperto a tutti alle medesime condizioni.

3 L’autorizzazione può:

a. essere vincolata ad oneri ed escludere l’immagazzinamento di determinate merci a rischio; o b. prescrivere che determinate merci a rischio siano depositate in locali partico- lari.

Art. 65 Immissione in deposito, durata di giacenza e lavorazione delle merci 1 Le merci che saranno immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all’ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale.

2 Nei depositi franchi doganali le merci possono essere immagazzinate per una

durata illimitata. Il Consiglio federale stabilisce il termine entro il quale le merci tassate all’esportazione devono essere esportate. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le merci depositate possono essere sottoposte a lavorazione.

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Art. 66 Vigilanza e inventario

1 Il

depositario deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili depositate. L’Amministrazione delle dogane stabilisce la forma dell’inventario.

2 L’autorizzazione di gestire un deposito franco doganale può prevedere che

l’obbligo di tenere un inventario spetti al depositante.

3 Il depositario è responsabile di:

a. assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante le loro giacenza nel deposito; b. far rispettare gli obblighi risultanti dall’immagazzinamento delle merci; e c. far adempire gli oneri connessi all’autorizzazione. 4 L’Amministrazione delle dogane può esigere che il depositario presti una garanzia per l’osservanza degli obblighi di cui al capoverso 3.

Art. 67 Uscita dal deposito Le merci escono dal deposito quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all’atto dell’importazione o dell’immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate.

Titolo terzo: Riscossione dei tributi doganali Capitolo 1: Obbligazione doganale

Art. 68 Definizione L’obbligazione doganale è l’impegno di pagare i tributi doganali stabiliti dal- l’Amministrazione delle dogane.

Art. 69 Inizio dell’obbligazione doganale L’obbligazione doganale sorge: a. nel momento in cui l’ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale; b. se l’ufficio doganale ha accettato la dichiarazione doganale prima dell’intro- duzione delle merci, nel momento in cui le stesse vengono condotte oltre il confine doganale; c. se la dichiarazione doganale è stata omessa, nel momento in cui le merci vengono condotte oltre il confine doganale, utilizzate o consegnate per altri scopi (art. 14 cpv. 4), consegnate fuori del periodo stabilito (art. 15) oppure, se tali momenti non possono essere determinati, quando si accerta l’omis- sione; oppure d. se la dichiarazione doganale è stata omessa all’atto dell’uscita da un deposito franco doganale, nel momento in cui le merci ne escono o, se tale momento non può essere determinato, quando si accerta l’omissione.

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Legge sulle dogane RU 2007

Art. 70 Debitore doganale 1 Il debitore doganale deve corrispondere l’importo dell’obbligazione doganale o, se l’Amministrazione delle dogane lo esige, garantirlo.

2 È debitore doganale:

a. chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; b. chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; c. la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; d. nel traffico postale, anche il destinatario, sempre che il mittente non abbia assunto espressamente l’obbligazione doganale. 3 I debitori doganali rispondono solidalmente dell’obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni9. 4 Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichia- razioni doganali se l’obbligazione doganale: a. è pagata mediante il conto dell’importatore nell’ambito della procedura ac- centrata di conteggio dell’Amministrazione delle dogane (PCD); o b. risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l’importo della responsabilità solidale può esse- re diminuito. 5 L’obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell’obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota eredita- ria, compresi gli anticipi. 6 Chi assume un’impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell’assunzione, il precedente debitore dell’imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell’assunzione.

Art. 71 Rinuncia alla riscossione dei tributi doganali L’Amministrazione delle dogane può rinunciare a riscuotere i tributi doganali se il dispendio amministrativo supera chiaramente il ricavo previsto.

9 RS 220 10 RS 313.0

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Art. 72 Esigibilità ed esecutività

1 L’obbligazione doganale è esigibile dal momento in cui sorge.

2 Le decisioni relative all’obbligazione doganale sono immediatamente esecutive; un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 73 Modalità di pagamento 1 L’obbligazione doganale deve essere pagata in una valuta ufficiale e, salvo dispo- sizione contraria, in contanti. 2 Il Dipartimento disciplina le modalità di pagamento e le condizioni per le agevola- zioni di pagamento. Esso può prevedere termini di pagamento. 3 L’Amministrazione delle dogane può obbligare i debitori doganali che si avvalgo- no regolarmente del traffico dei pagamenti a corrispondere l’obbligazione doganale altrimenti che in contanti.

Art. 74 Interessi 1 Se l’obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall’esigibilità è riscosso un interesse di mora.

2 L’interesse di mora non è dovuto:

a. nei casi particolari previsti dal Consiglio federale; b. fintanto che l’obbligazione doganale è garantita mediante deposito in con- tanti.

3 A contare dal momento del pagamento, l’Amministrazione delle dogane corri-

sponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non resti- tuiti.

4 Il Dipartimento stabilisce i saggi d’interesse.

Art. 75 Prescrizione 1 L’obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorta. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esecuzione o di rettifica da parte dell’autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l’obbligazione doganale è oggetto di una procedu- ra di impugnazione. 3 L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doga- nali. 4 L’obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell’anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli artico- li 11 e 12 DPA11.

11 RS 313.0

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Capitolo 2: Garanzia dei crediti doganali Sezione 1: Principio

Art. 76 1 Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l’Amministrazione delle dogane accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negozia- bili o mediante fideiussione doganale.

2 Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso,

l’Amministrazione delle dogane può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.

3 Il pagamento può risultare compromesso in particolare se il debitore doganale:

a. è in mora con il pagamento; oppure b. non è domiciliato in Svizzera o compie atti per rinunciare al domicilio, alla sede o allo stabilimento d’impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal regi- stro di commercio svizzero. 4 Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.

Sezione 2: Fideiussione doganale

Art. 77 Contenuto e forma

1 Con la fideiussione doganale solidale possono essere garantiti:

a. un determinato credito doganale (garanzia singola); oppure b. tutti i crediti doganali nei confronti del debitore doganale (garanzia genera- le). 2 La fideiussione dev’essere compilata su modulo ufficiale; deve esservi indicato in particolare l’importo massimo garantito.

Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore

1 Se il fideiussore paga il credito doganale, l’Amministrazione delle dogane gli

rilascia a richiesta un’attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione. 2 Le merci che sono all’origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell’Amministrazione delle dogane sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.

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3 Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest’ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.

Art. 79 Estinzione della fideiussione 1 La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale. 2 La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costitu- zione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell’Amministrazione delle dogane.

3 L’Amministrazione delle dogane può annullare in qualsiasi momento la fideius-

sione.

Art. 80 Diritto applicabile 1 Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.

2 Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni12.

Sezione 3: Ordine di prestare garanzia e diritto di pegno doganale

Art. 81 Ordine di prestare garanzia 1 Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l’importo da garantire e l’ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.

2 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

3 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188913 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

Art. 82 Contenuto del diritto di pegno doganale

1 La Confederazione ha un diritto di pegno legale (diritto di pegno doganale):

a. sulle merci per le quali devono essere versati tributi doganali; e b. sulle merci o sulle cose che sono servite a commettere una violazione di disposti federali doganali o non doganali alla cui esecuzione l’Ammini- strazione delle dogane coopera.

12 RS 220 13 RS 281.1

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2 Se il pegno doganale non copre tutti i crediti garantiti, il debitore doganale può precisare quali debiti intende estinguere con il provento della realizzazione. Se il debitore doganale non si decide entro il termine stabilito, il pegno doganale risponde nella graduatoria stabilita dal Consiglio federale.

3 Il diritto di pegno doganale sorge contemporaneamente al credito doganale che

deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

Art. 83 Sequestro

1 L’Amministrazione delle dogane fa valere il diritto di pegno doganale mediante

sequestro. 2 Si procede al sequestro prendendo possesso delle merci o delle cose oppure diffi- dando il detentore a non disporne. 3 Se accerta la presenza di merci che si presume siano state introdotte illecitamente nel territorio doganale, l’Amministrazione delle dogane le sequestra a titolo di pegno doganale. Se il valore della merce lo giustifica, l’Amministrazione delle dogane cerca di rintracciare l’avente diritto.

Art. 84 Liberazione 1 Le merci o le cose sequestrate possono essere liberate all’avente diritto contro prestazione di garanzie. 2 Senza garanzia, le merci o le cose sequestrate sono liberate se il proprietario:

a. non è personalmente responsabile del credito doganale garantito; e b. prova che le merci o le cose sono state utilizzate senza sua colpa per com- mettere un’infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di acquisirla prima del sequestro ignorando che non era stato adempito l’obbligo doganale.

Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono di tributi doganali

Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali Se per errore l’Amministrazione delle dogane non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, essa può riscuotere posticipatamente l’importo dovu- to, purché ne comunichi l’intenzione entro un anno dalla decisione d’imposizione14.

Art. 86 Condono di tributi doganali 1 A richiesta, l’Amministrazione delle dogane rinuncia alla riscossione di tributi doganali o li restituisce completamente o in parte se:

14 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

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a. merci poste sotto la sua custodia oppure ammesse in regime di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo o passivo oppure d’ammis- sione temporanea sono distrutte totalmente o parzialmente per caso fortuito o per forza maggiore oppure con il consenso dell’autorità; b. merci ammesse in libera pratica sono distrutte totalmente o parzialmente oppure riesportate per decisione dell’autorità; c. per effetto di circostanze particolari, una riscossione posticipata dovesse gravare in modo sproporzionato il debitore doganale; d. in altri casi, se per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi doganali, il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.

2 La domanda di condono dev’essere presentata all’ufficio che ha proceduto

all’imposizione entro un anno dalla decisione d’imposizione15. Per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato il termine è di un anno a contare dalla con- clusione del regime doganale scelto.

Capitolo 4: Esecuzione di crediti doganali

Art. 87 Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli

1 Un pegno doganale può essere realizzato se:

a. il credito doganale così garantito è diventato esigibile; e b. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente. 2 L’Amministrazione delle dogane può realizzare immediatamente e senza il consen- so del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezza- mento o che richiedono una manutenzione costosa. 3 Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto. 4 L’Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale e previo consenso del proprietario.

5 Essa può vendere in borsa i titoli depositati.

Art. 88 Esecuzione per debiti 1 Si procede per esecuzione in via di pignoramento secondo l’articolo 42 LEF16 se:

a. un credito doganale esigibile non è garantito da un pegno doganale realizza- bile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e

15 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

16 RS 281.1

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b. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.

2 Se nei confronti del debitore doganale è stato dichiarato il fallimento,

l’Amministrazione delle dogane può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno doganale. Non è applicabile l’articolo 198 LEF. 3 Le decisioni passate in giudicato dell’Amministrazione delle dogane sono parifica- te alle sentenze giudiziarie a tenore dell’articolo 80 LEF. 4 La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell’Amministrazione delle dogane passata in giudicato.

Capitolo 5: Tasse

Art. 89

1 L’Amministrazione delle dogane può riscuotere tasse per:

a. decisioni che emana in esecuzione della legislazione doganale; b. servizi che fornisce, segnatamente mettendo a disposizione la propria infra- struttura nonché i propri impianti e installazioni. 2 Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di tasse per altre attività ufficiali che l’Amministrazione delle dogane intraprende ai sensi della legislazione doganale.

3 Esso disciplina nei dettagli l’ammontare delle tasse.

4 Per la riscossione, la garanzia, la riscossione posticipata e l’esecuzione delle tasse si applicano per analogia gli articoli 68–88.

Titolo quarto: Tributi risultanti da leggi federali di natura non doganale

Art. 90 1 L’imposizione, la riscossione, la restituzione e la prescrizione di tributi, nonché la domanda di restituzione di importi risultanti da leggi federali di natura non doganale sono disciplinate dalla presente legge, sempre che l’esecuzione di tali leggi spetti all’Amministrazione delle dogane ed esse non escludano l’applicazione della presen- te legge. 2 La disposizione sul condono di tributi doganali (art. 86) è applicabile ai tributi ai sensi di una legge federale di natura non doganale solo se tale legge lo prevede.

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Titolo quinto: Amministrazione delle dogane Capitolo 1: Organizzazione e personale

Art. 91 Amministrazione delle dogane 1 L’Amministrazione delle dogane è costituita dalla Direzione generale delle doga- ne, dalle direzioni di circondario e dagli uffici doganali.

2 Il Corpo delle guardie di confine è una formazione armata e in uniforme.

Art. 92 Missioni nell’ambito di provvedimenti internazionali 1 L’Amministrazione delle dogane può partecipare a missioni all’estero nell’ambito di provvedimenti internazionali. 2 Per il personale dell’Amministrazione delle dogane la partecipazione a tali missio- ni è volontaria.

Art. 93 Cassa di previdenza del personale doganale 1 L’Amministrazione delle dogane gestisce una cassa di previdenza per il suo perso- nale. 2 Il Consiglio federale disciplina lo scopo, l’organizzazione, il finanziamento e la gestione della cassa di previdenza.

Capitolo 2: Compiti

Art. 94 Compiti di natura doganale L’Amministrazione delle dogane esegue la legislazione doganale e i trattati interna- zionali la cui esecuzione rientra nelle sue competenze.

Art. 95 Compiti di natura non doganale 1 L’Amministrazione delle dogane collabora all’esecuzione di disposti federali di natura non doganale, per quanto questi disposti lo prevedano. 2 Se i tributi sono a destinazione vincolata, l’Amministrazione delle dogane deduce dal provento lordo le proprie spese di riscossione.

Art. 96 Compiti di polizia di sicurezza 1 L’Amministrazione delle dogane svolge compiti di sicurezza nell’area di confine coordinando le sue attività con quelle della polizia federale e cantonale per contri- buire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. 2 Sono salvaguardate le competenze delle autorità penali nonché della polizia federa- le e cantonale. Rimane salvo l’articolo 97.

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Legge sulle dogane RU 2007

Art. 97 Assunzione di compiti di polizia cantonale nell’area di confine

1 A richiesta di un Cantone di confine, il Dipartimento può delegare compiti di

polizia nell’area di confine all’Amministrazione delle dogane. 2 Esso conclude con l’autorità cantonale un accordo sull’assunzione dei compiti e dei relativi costi.

3 Esso può delegare all’Amministrazione delle dogane la conclusione di accordi

secondo il capoverso 2.

Art. 98 Delega di compiti da parte del Consiglio federale Il Consiglio federale può delegare all’Amministrazione delle dogane l’esecuzione di compiti urgenti della Confederazione nell’ambito del traffico transfrontaliero.

Art. 99 Assegnazione di obiettivi Il Dipartimento può assegnare periodicamente all’Amministrazione delle dogane obiettivi per l’adempimento dei suoi compiti.

Capitolo 3: Competenze

Art. 100 Competenze generali 1 Per l’adempimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare per garantire il traffico regolare di merci e persone attraverso il confine doganale e per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione, l’Ammi- nistrazione delle dogane è abilitata segnatamente a: a. controllare il traffico delle persone, in particolare:

3. il loro diritto di soggiornare in Svizzera;

b. accertare l’identità delle persone; c. controllare il traffico delle merci; d. ricercare persone e cose nell’area di confine; e. controllare l’area di confine.

2 L’Amministrazione delle dogane designa il personale cui spettano le competenze

di cui agli articoli 101–105.

Art. 101 Intercettazione e tastamento 1 L’Amministrazione delle dogane può intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all’adempi- mento di un compito che incombe all’Amministrazione stessa.

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Legge sulle dogane RU 2007

2 Una persona può essere tastata se:

a. vi è il sospetto che costituisca un rischio o che porti su di sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure b. sono adempite le condizioni per il fermo.

Art. 102 Perquisizione e visita personale 1 L’Amministrazione delle dogane può far perquisire o sottoporre alla visita perso- nale una persona se: a. sospetta che tale persona costituisca un rischio o porti su di sé oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure b. sono adempite le condizioni per il fermo. 2 La perquisizione personale dev’essere effettuata da una persona dello stesso sesso; sono ammesse eccezioni solo se la perquisizione non può essere differita.

3 La visita personale può essere eseguita soltanto da un medico.

Art. 103 Accertamento dell’identità di una persona 1 L’Amministrazione delle dogane può accertare l’identità di una persona fotogra- fandola o rilevandone dati biometrici se: a. tale persona è sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni; o b. un altro disposto prevede l’accertamento dell’identità di persone.

2 Il Consiglio federale determina i dati biometrici che possono essere rilevati.

Art. 104 Salvaguardia dei mezzi di prova e sequestro provvisorio 1 L’Amministrazione delle dogane può prendere tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia dei mezzi di prova che possono essere utilizzati in un procedimento penale. 2 Essa sequestra oggetti e valori patrimoniali che sono presumibilmente confiscabili.

3 Consegna immediatamente alle autorità competenti gli oggetti, i valori patrimoniali e i mezzi di prova di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 105 Scorta al posto e fermo

1 L’Amministrazione delle dogane può scortare al posto a fini di controllo una

persona sospettata di aver commesso o di essere potenzialmente in procinto di commettere gravi infrazioni. Essa può sporgere denuncia all’autorità competente.

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2 In caso di pericolo nel ritardo o di resistenza, l’Amministrazione delle dogane può mettere in stato di fermo la persona scortata al posto secondo l’articolo 19 DPA17.

3 Essa consegna immediatamente la persona fermata all’autorità competente.

Art. 106 Porto e uso dell’arma

1 Il personale del Corpo delle guardie di confine può far uso delle armi di cui

all’articolo 4 capoverso 1 della legge del 20 giugno 199718 sulle armi o di altri mezzi di autodifesa e coattivi che necessita per l’adempimento del suo mandato: a. in caso di legittima difesa; b. in stato di necessità; o c. quale ultimo mezzo per l’adempimento del suo mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

2 Il Consiglio federale disciplina:

a. in quale misura il rimanente personale dell’Amministrazione delle dogane è autorizzato a portare e utilizzare armi o altri mezzi di autodifesa e coattivi; b. l’uso dell’arma e degli altri mezzi di autodifesa e coattivi.

Art. 107 Perquisizione di fondi, recinti e costruzioni 1 A fini di controllo, il personale dell’Amministrazione delle dogane è autorizzato a perquisire fondi nell’area di confine. 2 A fini di controllo è pure autorizzato a perquisire recinti e costruzioni situati sulla riva di acque confinarie, eccettuate le abitazioni. 3 Alla perquisizione di abitazioni e altri locali come pure di immobili cintati e attigui a una casa o di costruzioni si applicano le condizioni di cui all’articolo 48 DPA19.

Art. 108 Impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza

1 L’Amministrazione delle dogane può impiegare telecamere e videoregistratori

automatici nonché altri apparecchi di sorveglianza: a. al fine di accertare tempestivamente i passaggi illegali del confine o i perico- li per la sicurezza nel traffico transfrontaliero; b. in particolare per la ricerca nonché per la sorveglianza di depositi franchi doganali e di locali in cui si trovano valori o persone scortate al posto o fer- mate.

2 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

17 RS 313.0 18 RS 514.54; FF 2004 6343 19 RS 313.0

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Art. 109 Allestimento professionale di dichiarazioni doganali 1 Chiunque allestisce professionalmente dichiarazioni doganali deve essere idoneo a tale attività.

2 L’Amministrazione delle dogane può vietare a tempo determinato o indeterminato

a persone che non sono idonee o hanno violato la legislazione doganale di allestire dichiarazioni doganali a titolo professionale e di esercitare altre attività nell’ambito della procedura d’imposizione doganale.

Titolo sesto: Protezione dei dati e assistenza amministrativa Capitolo 1: Protezione dei dati

Art. 110 Sistemi d’informazione dell’Amministrazione delle dogane 1 L’Amministrazione delle dogane può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che sia necessario per l’esecuzione dei disposti che essa deve applicare. 2 L’Amministrazione delle dogane può gestire sistemi d’informazione, segnatamente per: a. determinare e riscuotere tributi; b. allestire analisi dei rischi; c. perseguire e giudicare reati; d. sbrigare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria; e. allestire statistiche; f. svolgere e analizzare attività di polizia nell’ambito dei controlli delle per- sone; g. svolgere e analizzare l’esecuzione dei disposti federali di natura non doga- nale; h. svolgere e analizzare attività nell’ambito della lotta alla criminalità.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:

a. l’organizzazione e la gestione dei sistemi d’informazione; b. i cataloghi dei dati da registrare; c. l’accesso ai dati; d. il diritto di elaborazione dei dati; e. la durata di conservazione dei dati; f. l’archiviazione e la distruzione dei dati.

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Art. 111 Altri sistemi d’informazione 1 Nell’adempimento dei suoi compiti, l’Amministrazione delle dogane può elaborare dati provenienti da sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essa deve utilizzare i dati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto.

2 Nell’adempimento dei suoi compiti l’Amministrazione delle dogane può altresì

procurarsi dati provenienti dai sistemi d’informazione degli aerodromi doganali, dei depositi doganali aperti, dei depositi per merci di gran consumo nonché dei depositi franchi doganali.

Art. 112 Comunicazione di dati ad autorità svizzere 1 L’Amministrazione delle dogane può comunicare alle autorità della Confederazio- ne, dei Cantoni e dei Comuni, nonché alle organizzazioni o persone di diritto pubbli- co o privato cui la Confederazione ha assegnato compiti di diritto pubblico (autorità svizzere), dati e accertamenti effettuati dal personale delle dogane nell’esercizio delle sue funzioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare. 2 Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati e connessioni di dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. indicazioni concernenti l’identità di persone; b. indicazioni concernenti gli assoggettamenti a tributi; c. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché sanzioni amministrative e penali rientranti nelle competen- ze dell’Amministrazione delle dogane; d indicazioni concernenti l’introduzione, l’importazione e l’esportazione di merci; e. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzial- mente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali di natura non doganale; f. indicazioni concernenti passaggi del confine; g. indicazioni concernenti la situazione finanziaria ed economica di persone. 3 I dati giusta il capoverso 2 lettera g possono pure essere comunicati a terzi incari- cati dall’Amministrazione delle dogane di controllare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all’Amministrazione delle dogane di utilizzare i dati esclusi- vamente ai fini dell’espletamento dell’incarico. 4 L’Amministrazione delle dogane può rendere accessibili alle autorità menzionate qui appresso i seguenti dati mediante procedura di richiamo, sempre che essi siano necessari per l’esecuzione dei disposti che queste autorità devono applicare: a. dati di dichiarazioni doganali: alle autorità svizzere; b. dati provenienti da sistemi d’informazione dell’Amministrazione delle dogane: agli organi di quest’ultima;

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c. dati provenienti da sistemi informatici del Corpo delle guardie di confine: alle competenti autorità di polizia. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati. 6 I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell’Amministrazione delle dogane. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199220 sulla protezione dei dati.

Art. 113 Comunicazione di dati ad autorità estere L’Amministrazione delle dogane può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, ad autorità di altri Stati nonché ad organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorità estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda.

Capitolo 2: Assistenza amministrativa

Art. 114 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere 1 L’Amministrazione delle dogane e altre autorità svizzere si prestano vicendevol- mente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. 2 Le autorità svizzere comunicano all’Amministrazione delle dogane dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’essa deve applicare.

Art. 115 Assistenza amministrativa ad autorità estere 1 Nell’ambito delle proprie competenze, l’Amministrazione delle dogane può presta- re a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell’esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione del diritto doganale nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni contro il diritto doganale, sempre che ciò sia previsto da un trattato internazionale.

2 Se le viene chiesta assistenza amministrativa da parte di un’autorità estera,

l’Amministrazione delle dogane può obbligare a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, le persone a cui la richiesta si riferisce. 3 Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge. 4 Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l’Amministrazione delle dogane emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di edizione.

20 RS 235.1

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Titolo settimo: Protezione giuridica

Art. 11621

1 È ammissibile il ricorso amministrativo:

a. presso le direzioni di circondario, contro le decisioni degli uffici doganali; b. presso la Direzione generale delle dogane, contro le decisioni delle direzioni di circondario; c. presso la Commissione federale di ricorso in materia doganale, contro le decisioni della Direzione generale delle dogane e contro le decisioni su ri- corso delle direzioni di circondario o della Direzione generale delle dogane. 2 Nelle procedure davanti alla Commissione di ricorso in materia doganale e davanti al Tribunale federale, l’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzio- ne generale delle dogane. 3 Il termine di ricorso di prima istanza contro l’imposizione è di 60 giorni a contare dalla decisione d’imposizione22. 4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della procedura federale, segnatamente dalla legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa e dalla legge federale del 16 dicembre 194324 sull’organizzazione giudiziaria.

21 In seguito all’entrata in vigore della LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32 art. 50; RU 2006 2210), l’art. 116 ha ora il seguente tenore: Art. 116 1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. 1bis Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. 2 Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane. 3 Il termine di ricorso di prima istanza contro l’imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d’imposizione. 4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedu- ra federale.

22 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

23 RS 172.021 24 CS 3 499; RU 1948 421, 1955 899, 1959 921, 1969 755 784, 1977 237 862 1323, 1978 688 1450, 1979 42, 1980 31 1718 1819, 1982 1676, 1983 1886, 1986 926, 1987 226 1665, 1988 1776, 1989 504, 1990 938, 1992 288, 1993 274 1945, 1995 1227 4093, 1996 508 750 1445 1498, 1997 1155 2465, 1998 2847 3033, 1999 1118 3071, 2000 273 416 505 2355 2719, 2001 114 894 1029, 2002 863 1904 2767 3988, 2003 2133 3543 4557, 2004 1985 4719, 2005 5685, 2006 1205. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribu- nale federale (RS 173.110).

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Titolo ottavo: Disposizioni penali

Art. 117 Infrazioni doganali Sono infrazioni doganali: a. la frode doganale; b. la messa in pericolo del dazio; c. l’infrazione dei divieti; d. la ricettazione doganale; e. la distrazione del pegno doganale.

Art. 118 Frode doganale 1 È punito con la multa fino al quintuplo dell’importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo sottrae tutti o parte dei tributi doganali; oppure b. procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito.

3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è

aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a un anno.26 4 Se non può essere determinato esattamente, l’importo del tributo doganale frodato è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.

Art. 119 Messa in pericolo del dazio 1 È punito con la multa fino al quintuplo dell’importo del tributo doganale messo in pericolo chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali.

2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è

aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a un anno.27 3 Se non può essere determinato esattamente, l’importo del tributo doganale messo in pericolo è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.

25 RS 313.0 26 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459, FF 2002 7351), il cpv. 3 ha ora il seguente tenore: 3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumenta- to della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. 27 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 2002 7351), il cpv. 2 ha ora il seguente tenore: 2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumenta- to della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

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Art. 120 Infrazione dei divieti 1 È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque, intenzio- nalmente o per negligenza: a. omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo contravviene a un divieto o a una limitazione vigenti per l’introduzione nel territorio doganale, l’importazione, l’espor- tazione o il transito oppure ne compromette l’esecuzione; oppure b. ottiene indebitamente un permesso per sé o per un terzo.

3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è

aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a un anno.28

4 Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato

interno al momento in cui è scoperta l’infrazione. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti. 5 In caso d’infrazione dei divieti devono essere pagati i tributi doganali che sarebbe- ro riscossi all’atto di un’importazione o di un’esportazione autorizzate. Se la merce dev’essere respinta oltre confine o distrutta, non è riscosso alcun tributo.

Art. 121 Ricettazione doganale Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o in custodia, occulta, spaccia, aiuta a spacciare o mette in commercio merci soggette a dazio o vietate, di cui egli sa o deve supporre che sono state sottratte all’obbligo doganale oppure introdotte nel territorio doganale o importate in violazione di un divieto o di una limitazione, è punito con la pena comminata per l’antefatto.

Art. 122 Distrazione del pegno doganale

1 È punito con la multa fino al quintuplo del valore della merce chiunque:

a. lasciato in possesso di una merce o una cosa che l’Amministrazione delle dogane ha sequestrato come pegno doganale, la distrugge; oppure b. ne dispone senza il consenso dell’Amministrazione delle dogane.

2 Il valore della merce corrisponde al prezzo commerciale applicato sul mercato

interno al momento in cui è scoperta la distrazione del pegno doganale. Se tale prezzo non è noto, il valore della merce è stabilito da periti.

Art. 123 Tentativo Il tentativo d’infrazione doganale è punibile.

28 Con l’entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459; FF 2002 7351), il cpv. 3 ha ora il seguente tenore: 3 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumenta- to della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

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Art. 124 Circostanze aggravanti Sono circostanze aggravanti: a. l’ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un’infrazione doganale; b. la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali.

Art. 125 Infrazioni commesse nell’azienda Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e l’individuazione delle persone punibili in virtù dell’articolo 6 DPA29 implica provvedimenti d’inchiesta spropor- zionati all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 126 Concorso di disposizioni penali 1 Se una fattispecie costituisce in pari tempo una frode o una messa in pericolo del dazio e una ricettazione doganale, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. 2 Se una fattispecie costituisce in pari tempo un’infrazione doganale e un’altra infrazione il cui perseguimento incombe all’Amministrazione delle dogane, si appli- ca la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 127 Inosservanza di prescrizioni d’ordine

1 Sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un’infrazione doganale, è

punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola intenzionalmente o per negli- genza grave: a. una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d’esecuzione, nella misura in cui un atto legislati- vo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure b. una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente articolo.

2 L’inosservanza di un ordine verbale del personale dell’Amministrazione delle

dogane o di un ordine impartito mediante segnali o tavole è punita con la multa sino a 2000 franchi. L’ordine impartito non deve necessariamente comminare la pena prevista nel presente articolo. 3 È fatto salvo il rinvio a giudizio giusta gli articoli 285 o 286 del Codice penale30.

29 RS 313.0 30 RS 311.0

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Art. 128 Azione penale 1 Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA31.

2 L’Amministrazione delle dogane è l’autorità competente per il perseguimento e il giudizio.

Art. 129 Prescrizione dell’azione penale La prescrizione dell’azione penale a tenore dell’articolo 11 capoverso 2 DPA32 si applica a tutte le infrazioni doganali.

Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 130 Esecuzione Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

Art. 131 Abrogazione e modifica del diritto vigente

2 La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

Art. 132 Disposizioni transitorie 1 Le procedure d’imposizione doganale pendenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso. 2 Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni. 3 A contare dall’entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 192534 sulle dogane posso- no essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni. 4 Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto. 5I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impu-

31 RS 313.0 32 RS 313.0 33 CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400, 1973 644, 1974 1857, 1980 1793, 1992 1670, 1994 1634, 1995 1816, 1996 3371, 1997 2465, 2000 1300 1891, 2002 248, 2004 4763, 2006 2197 34 CS 6 475; RU 1973 644, 1995 1816, 1996 3371

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gnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all’articolo 116. 6 I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.

7 Per i prodotti agricoli, compresi quelli di base, esportati temporaneamente,

l’Amministrazione delle dogane accorda sino alla fine del 2011 riduzioni di dazio o relative esenzioni, sempre che non ne risultino pregiudicati interessi essenziali dell’economia indigena.

Art. 133 Referendum ed entrata in vigore

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005 Consiglio nazionale, 18 marzo 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.35

4 aprile 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

35 FF 2005 2057

1453

Legge sulle dogane RU 2007

Allegato (art. 131 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa

Art. 3 lett. e Non sono regolate dalla presente legge: e. la procedura d’imposizione doganale;

Art. 50 F. Termine di Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni o, se si tratta di deci- ricorso sione incidentale, entro 10 giorni dalla notifica della decisione; rimane salvo il termine di 60 giorni giusta l’articolo 116 capoverso 3 della legge del 18 marzo 200537 sulle dogane per il primo ricorso contro l’imposizione doganale.

2. Codice delle obbligazioni38

Disposizioni transitorie del titolo XX 3 Sono riservati gli articoli 77–80 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane.

36 RS 172.021 37 RS 631.0; RU 2007 1411 38 RS 220 39 RS 631.0; RU 2007 1411

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Legge sulle dogane RU 2007

3. Legge federale del 22 marzo 197440 sul diritto penale amministrativo

Art. 65 cpv. 1

1 Se l’infrazione è manifesta, la multa non supera i 2000 franchi e

l’imputato, ricevuta notifica dell’ammontare della multa e dell’obbligo di pagamento o restituzione, rinuncia esplicitamente a ogni rimedio giuridico, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale.

4. Legge militare del 3 febbraio 199541

Art. 110 cpv. 4

4 Esso disciplina la consegna dell’equipaggiamento personale ai membri del Corpo

delle guardie di confine. Gli articoli 112, 114 e 139 capoverso 2 si applicano per analogia.

5. Legge federale del 13 dicembre 199642 sul materiale bellico

Art. 17 cpv. 2 2 È richiesta un’autorizzazione di transito anche per le forniture a depositi doganali e depositi franchi doganali svizzeri nonché per le forniture da siffatti depositi verso l’estero.

Art. 33 cpv. 1 lett. c

1 Chiunque, intenzionalmente:

c. omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all’importazione, all’esportazione o al transito;

40 RS 313.0 41 RS 510.10 42 RS 514.51

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Legge sulle dogane RU 2007

6. Legge del 20 giugno 199743 sulle armi

Art. 22a cpv. 244

2 Per il transito nel traffico turistico è fatto salvo l’articolo 23.

Art. 23 rubrica e cpv. 1 Obbligo di dichiarazione 1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di muni- zioni sono dichiarati in occasione dell’importazione nonché del transito nel traffi- co turistico conformemente all’articolo 25 della legge del 18 marzo 200545 sulle dogane.

Art. 34 cpv. 1 lett. f

1 È punito con l’arresto o con la multa chiunque:

f. in qualità di privato non dichiara armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni all’atto dell’importazione o del transito nel traffico turistico;

Art. 36 cpv. 2

2 L’Amministrazione delle dogane è competente per il procedimento e il giudizio

delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e d’importazione di armi.

7. Legge del 2 settembre 199946 sull’IVA

Art. 3 cpv. 1 lett. a

1 Per «territorio svizzero» s’intendono:

a. il territorio della Svizzera;

43 RS 514.54 44 Con l’entrata in vigore della modifica della legge sulle armi del 17 dic. 2004 nell’ambito del DF del 17. dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343), l’art. 22a cpv. 2 avrà il seguente tenore:

2 Rimangono salvi gli articoli 22b, 23, 25a e 25b.

45 RS 631.0; RU 2007 1411 46 RS 641.20

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Legge sulle dogane RU 2007

Art. 19 cpv. 2 n. 3 e 6

2 Sono esenti dall’imposta:

3. le forniture sul territorio svizzero di beni d’origine estera, se è comprovato che essi sono rimasti sotto vigilanza doganale; 6. il trasporto di beni sul territorio svizzero e tutte le altre prestazioni connesse, se tali beni sono sotto vigilanza doganale e sono destinati all’esportazione (merci in transito non sdoganate);

Art. 38 cpv. 7 lett. c

7 Il diritto alla deduzione sorge:

c. per l’imposta sull’importazione secondo il capoverso 1 lettera c: alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata l’imposta e il contribuente dispone dell’originale dei documenti d’importazione.

Art. 74 Importazioni esenti da imposta

1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è

irrilevante, secondo i dettagli disciplinati dal Dipartimento federale delle fi- nanze;

2. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospe-

dali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza; 3. opere d’arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territo- rio svizzero dagli stessi o su loro ordine, tranne la controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera d;

4. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell’articolo 8 capoverso 2

lettere b–d, g e i–l della legge del 18 marzo 200547 sulle dogane (LD);

5. beni esportati dal territorio doganale in ammissione temporanea a tenore de-

gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo a tenore degli artico- li 13 e 60 LD, ad eccezione della controprestazione secondo l’articolo 76 ca- poverso 1 lettera e;

6. beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati e-

sportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e ritornati al mittente sul territorio svizzero, ad eccezione della controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera f;

7. beni importati nel territorio doganale in ammissione temporanea a tenore

degli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo a tenore degli artico- li 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, ad eccezione della controprestazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera g;

47 RS 631.0; RU 2007 1411

1457

Legge sulle dogane RU 2007

8. beni svizzeri di ritorno, tolti dal libero traffico interno per esportazione e rispediti intatti al mittente, purché non siano stati esentati dall’imposta per effetto dell’esportazione; se l’imposta è rilevante, l’esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell’articolo 80 sono applicabili per ana- logia;

9. beni importati temporaneamente dal contribuente nel territorio doganale per

riparazione o lavorazione secondo gli articoli 12 e 59 LD nell’ambito di un contratto d’appalto secondo la procedura dell’obbligo di pagamento condi- zionato (regime di non riscossione) a tenore degli articoli 21, 26 e 27; 10. beni per i quali le operazioni sul territorio svizzero sono esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 numero 7;

2 Il Consiglio federale può esentare dall’imposta all’importazione i beni che ha

dichiarato esenti da dazio conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

Art. 75 cpv. 2 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 3 2 La responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 LD48 è soppressa per le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali (art. 109 LD) se l’importatore: d. ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali. 3 L’Amministrazione federale delle dogane può esigere dalla persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

Art. 76 cpv. 1 lett. e e g nonché cpv. 4

1 L’imposta è riscossa:

e. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 6 cpv. 2 lett. a) esportati per il perfezionamento passivo ai sensi degli articoli 13 e 60 LD49; g. sulla controprestazione per l’uso di beni che erano stati importati in ammis- sione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l’imposta su tale controprestazione sia rilevante. Se l’uso temporaneo è gratuito o se l’inden- nità richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente.

4 Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione doganale o mancano

indicazioni del valore, l’Amministrazione federale delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo dell’imposta, entro i limiti del suo potere d’apprez- zamento.

48 RS 631.0; RU 2007 1411 49 RS 631.0; RU 2007 1411

1458

Legge sulle dogane RU 2007

Art. 78 cpv. 1 e 2

2 Il contribuente che ha prestato garanzie per gli importi d’imposta può versare

l’imposta entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione da parte dell’Ammini- strazione federale delle dogane; fanno eccezione le spedizioni nel traffico postale come pure le importazioni dichiarate verbalmente per l’imposizione doganale.

Art. 80 cpv. 2 2 Non vengono rimborsati gli importi d’imposta riscossi in eccedenza, non dovuti o non più dovuti a causa dell’imposizione dei beni conformemente agli articoli 34 e 51 capoverso 3 LD50 o di riesportazione secondo gli articoli 49 capoverso 4, 51 capo- verso 3, 58 capoverso 3 e 59 capoverso 4 LD, se il contribuente giusta gli articoli 21,

26 e 27 può dedurre come imposta precedente a tenore dell’articolo 38 l’imposta

pagata all’importazione.

Art. 81 cpv. 1 lett. b e 4 1 L’imposta riscossa all’importazione è rimborsata su richiesta se le condizioni per la deduzione dell’imposta precedente conformemente all’articolo 38 non sono date e se: b. il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è riesportato in seguito all’annullamento della fornitura; in tal caso la restituzione è ridotta dell’importo corrispondente all’imposta sulla controprestazione dovuta per l’utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all’utiliz- zazione, nonché sui tributi doganali all’importazione non restituiti e sui tri- buti derivanti da leggi federali di natura non doganale.

4 Le domande di restituzione devono essere presentate al momento della dichiara-

zione per il regime d’esportazione. Le domande di restituzione presentate succes- sivamente possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione, entro

60 giorni dalla dichiarazione per il regime d’esportazione.

Art. 84 Condono 1 L’imposta sull’importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se:

a. beni sotto custodia doganale o in regime di transito, di deposito doganale, di perfezionamento attivo oppure di ammissione temporanea sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità; b. beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppu- re riesportati dal territorio doganale in virtù di una decisione delle autorità;

50 RS 631.0; RU 2007 1411

1459

Legge sulle dogane RU 2007

c. date le circostanze particolari, una riscossione posticipata graverebbe in mo- do sproporzionato il contribuente; d. l’incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l’imposta a causa dell’insolvibilità dell’importatore e, al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale, questi era iscritto nel registro dei contribuenti presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni; l’in- solvibilità dell’importatore è data quando la riscossione da parte dell’incari- cato appare seriamente messa in pericolo.

2 La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell’imposta su

domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di domande di condono dell’imposta è di un anno a contare dalla determinazione dei tributi; in caso di imposizione con obbligo fiscale condizionale, il termine decorre dalla scadenza della durata di validità del regime doganale scelto.

Art. 90 cpv. 3 lett. a

3 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per:

a. accordare, a determinate condizioni, l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico;

Titolo prima dell’art. 91 Capitolo 2: Diritto previgente, abrogazione

Art. 91 rubrica Abrogata

Art. 92 Abrogato

8. Legge federale del 21 marzo 196951 sull’imposizione del tabacco

Introduzione di un titolo abbreviato e di un’abbreviazione (Legge sull’imposizione del tabacco, LImT)

Art. 4 cpv. 4

4 È considerato «Svizzera» il territorio doganale secondo l’articolo 3

capoverso 1 della legge del 18 marzo 200552 sulle dogane (LD).

51 RS 641.31 52 RS 631.0; RU 2007 1411

1460

Legge sulle dogane RU 2007

Art. 5 lett. a e b Sono esenti dall’imposta: a. le merci in franchigia secondo l’articolo 8 LD53; b. abrogata

Art. 6 lett. b Sono soggetti all’imposta: b. sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati: il debi- tore doganale.

Art. 9 cpv. 1 lett. b

1 L’imposta è dovuta:

b. per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l’inizio dell’obbliga- zione doganale.

Art. 16 cpv. 1 ultimo periodo

1 … Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli

imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all’esportazione sotto vigilanza doganale.

Art. 18 cpv. 3

3 L’imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici

doganali in base alle dichiarazioni doganali loro presentate. La forma della dichiarazione è retta dall’articolo 28 LD54.

Art. 19 cpv. 2

2 Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l’impor-

tatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all’arti- colo 21, l’imposta dev’essere pagata secondo le disposizioni concer- nenti i tributi doganali.

53 RS 631.0; RU 2007 1411 54 RS 631.0; RU 2007 1411

1461

Legge sulle dogane RU 2007

Art. 20 cpv. 1 secondo periodo

1 … Le fascette per la carta da sigarette, importata da ditte e persone

non iscritte nel registro di cui all’articolo 13, sono rilasciate dagli uffici doganali contro pagamento della rispettiva imposta.

Art. 21 cpv. 1 primo periodo

1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di carta da

sigarette iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD55. …

Art. 24 cpv. 1 lett. a

1 L’imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da sigarette fabbricati

in Svizzera è rimborsata al fabbricante: a. se la merce è esportata dal territorio doganale, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’Amministrazione federale delle dogane;

Art. 32 II. Ricorso Le decisioni degli uffici doganali e delle direzioni di circondario doganale possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo confor- memente all’articolo 116 LD56.

Art. 43 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 47 Abrogato

9. Legge del 21 giugno 199657 sull’imposizione degli oli minerali

Art. 19 cpv. 1 1 Chiunque importa merci ai sensi della presente legge deve consegnare, contempo- raneamente alla dichiarazione doganale, una dichiarazione fiscale.

55 RS 631.0; RU 2007 1411 56 RS 631.0; RU 2007 1411 57 RS 641.61

1462

Legge sulle dogane RU 2007

Art. 35 cpv. 1 1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 30 giorni con ricorso alla direzione di circondario.

Art. 43 Abrogato

10. Legge dell’8 ottobre 199958 sul CO2

Art. 8 lett. a Sono assoggettati alla tassa: a. per la tassa sul carbone: gli assoggettati all’obbligo di pagare il dazio all’importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 200559 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;

11. Legge del 19 dicembre 199760 sul traffico pesante

Art. 14 cpv. 2 2 L’articolo 76 della legge del 18 marzo 200561 sulle dogane concernente la garanzia dei crediti doganali si applica per analogia.

12. Legge del 21 giugno 193262 sull’alcool

Art. 49 cpv. 2 primo periodo

2 Le decisioni penali prese dall’Amministrazione delle dogane in virtù

dell’articolo 59 capoverso 3 sono impugnabili secondo la procedura di ricorso prevista dall’articolo 116 della legge del 18 marzo 200563 sulle dogane. ...

58 RS 641.71 59 RS 631.0; RU 2007 1411 60 RS 641.81 61 RS 631.0; RU 2007 1411 62 RS 680 63 RS 631.0; RU 2007 1411

1463

Legge sulle dogane RU 2007

13. Legge federale del 21 marzo 200364 sull’energia nucleare

Art. 89 cpv. 1 lett. c 1 Chiunque, intenzionalmente: c. non notifica o non notifica correttamente beni nucleari o scorie radioattive per l’importazione, l’esportazione o il transito;

14. Legge federale del 19 dicembre 195865 sulla circolazione stradale

Art. 25 cpv. 2 lett. f

2 Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

f. gli speciali segnalatori riservati ai veicoli del servizio antin- cendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, se vengono utilizzati per compiti di polizia, come anche i segna- latori dei veicoli della Posta svizzera sulle strade postali di montagna;

Art. 27 cpv. 2

2 Alla percezione degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio

antincendio, del servizio sanitario, della polizia e delle dogane, la carreggiata deve essere lasciata libera immediatamente. Se necessario, i conducenti devono fermare i loro veicoli.

Art. 99 n. 5

5. Chiunque imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del

servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, delle dogane o di quelli dei veicoli postali di montagna, chiunque usa illecitamente distintivi della polizia stradale, è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 100 n. 4

4. Nei viaggi ufficiali urgenti, il conducente di un veicolo del servizio

antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane che ha usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze non è punibile per avere violato le norme e le misure speciali concernenti la circolazione.

64 RS 732.1 65 RS 741.01

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15. Legge del 20 dicembre 195766 sulle ferrovie

Art. 46 Abrogato

16. Legge del 3 ottobre 195167 sugli stupefacenti

Art. 2 cpv. 2 n. 2

2. ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei

depositi doganali e nei depositi franchi doganali dalla Confederazione.

17. Legge del 15 dicembre 200068 sugli agenti terapeutici

Art. 18 cpv. 4

4 L’immagazzinamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è

considerato importazione.

18. Legge del 20 giugno 198669 sulla caccia

Art. 21 cpv. 2 secondo periodo 2 … Se vi è simultaneamente violazione della legge del 18 marzo 200570 sulle doga- ne, l’inchiesta è condotta dall’Amministrazione federale delle dogane che emana anche il decreto penale.

19. Legge del 20 giugno 193371 sul controllo dei metalli preziosi

Art. 20 cpv. 4

4 Le casse d’orologio e gli orologi soggetti al controllo ufficiale obbli-

gatorio sono trasmessi all’ufficio di controllo competente dall’ufficio doganale che esegue l’imposizione doganale.

66 RS 742.101 67 RS 812.121 68 RS 812.21 69 RS 922.0 70 RS 631.0; RU 2007 1411 71 RS 941.31

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Legge sulle dogane RU 2007

Art. 22 cpv. 3 3 Per l’uscita di merci da depositi doganali o da depositi franchi doga- nali si applicano per analogia gli articoli 20, 21 e 22 capoverso 2.

20. Legge federale del 25 giugno 198272 sulle misure economiche

esterne

Art. 3 Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell’origine 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’esecuzione degli accor- di sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.

2 Emana prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci.

Art. 7 cpv. 5 5 Le infrazioni alle prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale. Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare la detenzione.

21. Legge del 13 dicembre 199673 sul controllo dei beni a duplice impiego

Art. 14 cpv. 1 lett. d

1 Chiunque, intenzionalmente:

d. non dichiara o non dichiara correttamente merci per l’importazione, l’espor- tazione o il transito oppure merci destinate alla mediazione;

72 RS 946.201 73 RS 946.202

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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