AS 2007 1801
Ordinanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio
Ordinanza del DFF concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio
del 4 aprile 2007
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD); visto l’articolo 90 capoverso 3 lettera b della legge del 2 settembre 19993 sull’IVA (LIVA), ordina:
Art. 1 Interesse moratorio e rimuneratorio 1 A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza l’interesse moratorio dovuto in caso di pagamento tardivo dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 LIVA e dell’articolo 19d capoverso 1 dell’ordinanza del 29 marzo 20004 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiun- to (OLIVA) o dei tributi doganali ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 LD e dell’articolo 186 OD ammonta al 5 per cento all’anno. 2 Questo tasso d’interesse si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza anche in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 19415 che istituisce un’imposta sulla cifra d’affari, così come in base all’ordinanza del 22 giugno 19946 concernente l’imposta sul valore aggiunto. 3 In caso di rimborso tardivo dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’arti- colo 48 capoverso 4 LIVA e dell’articolo 19f OLIVA o di restituzione dei tributi doganali ai sensi dell’articolo 188 OD, a decorrere dall'entrata in vigore della pre- sente ordinanza l’interesse rimuneratorio ammonta al 5 per cento all’anno. 4 L’interesse rimuneratorio e l’interesse moratorio vengono corrisposti rispettiva- mente riscossi unicamente se il loro ammontare è di almeno 20 franchi.
RS 641.201.49 5 [CS 6 178; RU 1950 1477 art. 4, 5, 1954 1376 art. 2, 1958 492, 1959 1397 art. 11 n. IV 1625 n. I lett. B 1699, 1971 940, 1973 644 n. II 2, 1982 142, 1987 2474, 1992 288 all. n. 27. RU 1994 1464 art. 82]
6 [RU 1994 1464, 1995 4669, 1996 2378, 1997 2779 n. II 37, 1998 1801]
2007-0469 1801
Interesse moratorio e rimuneratorio RU 2007
Art. 2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 20 giugno 20007 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
4 aprile 2007 Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz
7 RU 2000 2146
1802