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AS 2007 2369

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 16 maggio 2007

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina:

I Gli allegati 1, 4 e 5 dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali sono modificati secondo le versioni qui annesse.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2007.

16 maggio 2007 Dipartimento federale dell’economia:

Doris Leuthard

1 RS 916.20

2007-0654 2369

Protezione dei vegetali RU 2007

Allegato 1 (art. 1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46)

Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo …

13.2 Abrogato

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo … 6 …

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

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Protezione dei vegetali RU 2007

Allegato 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)

Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la commercializzazione di merci

Sezione I Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea Merci Esigenze particolari

… 2. Materiale da imballaggio in legno in Il materiale da imballaggio in legno deve: forma di casse, cassette, gabbie, – essere soggetto ad una delle misure approva- cilindri ed imballaggi simili, palette di te di cui all’allegato I della Norma interna- carico semplici, palette a cassa ed altre zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 piattaforme di carico, spalliere di sugli Orientamenti per la regolamentazione palette, correntemente utilizzati per il del materiale da imballaggio in legno negli trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, scambi internazionali, ad eccezione del legno grezzo di e spessore uguale o inferiore a 6 mm e – essere contrassegnato con: del legno trasformato mediante colla, a) il codice ISO a due lettere del Paese, un calore e pressione o una combinazione codice indicante il produttore e il codice di questi fattori. relativo alla misura approvata per il mate- riale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orienta- menti per la regolamentazione del mate- riale da imballaggio in legno negli scam- bi internazionali, e b) il logo specificato nell’allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporane- amente applicabile fino al 31 dicembre

2007 al materiale da imballaggio in legno

prodotto, riparato o riciclato anteriormen- te al 28 febbraio 2005, e – a partire dal 1° gennaio 2009, essere otte- nuto da legname rotondo scortecciato; le lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato al secondo tratti- no, lettera a.

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Protezione dei vegetali RU 2007

Merci Esigenze particolari

8. Legname utilizzato per fissare o Il legname deve:

sostenere un carico diverso dal legna- a) essere soggetto ad una delle misure approva- me, compreso quello che non ha te di cui all’allegato I della Norma interna- conservato la superficie rotonda zionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 naturale, ad eccezione del legno sugli Orientamenti per la regolamentazione grezzo di spessore uguale o inferiore a del materiale da imballaggio in legno negli

6 mm e del legno trasformato median- scambi internazionali,

te colla, calore e pressione o una e combinazione di questi fattori. essere contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indi- cante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imbal- laggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma inter- nazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamen- tazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, oppure b) temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007, essere ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi, e c) a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenu- to da legname rotondo scortecciato; le lette- re «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato alla lettera a. …

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Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea Merci Esigenze particolari

… 3. … 3.1 Legname e cortecce isolate di conifere Constatazione ufficiale che il legname o le (Coniferales), escluse quelle di Thuja cortecce isolate sono stati sottoposti a un L., ad eccezione del legname in forma adeguato trattamento termico durante il quale di: la parte più interna del legname stesso è stata – piccole placche, particelle, avanzi o mantenuta per almeno 30 minuti a una tempe- cascami, ottenuti completamente o ratura minima di 56 °C al fine di garantire in parte da dette conifere, l’assenza di nematodi del pino vivi. – casse, cassette o fusti per imballag- gio, – palette, palette a cassa o altre palette di carico, – paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimi- tate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. 3.2 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname è stato eccezione della Thuja L., in forma di sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di piccole placche, particelle, avanzi o garantire l’assenza di nematodi del pino vivi. cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, origina- rio delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphe- lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Porto- gallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.

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Protezione dei vegetali RU 2007

Merci Esigenze particolari

3.3 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve:

eccezione della Thuja L., in forma di – essere scortecciato, paglioli sciolti, distanziatori e suppor- – essere privo di perforazioni di insetti di ti, compreso quello che non ha con- diametro superiore a 3 mm, servato la superficie rotonda naturale, – presentare un tenore di umidità inferiore al originario delle zone delimitate del 20 %, espresso in percentuale di materia Portogallo conformemente alla deci- secca, raggiunto al momento della lavora- sione della Commissione europea zione. 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Stei- ner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. 3.4 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname: eccezione della Thuja L., in forma di – è stato sottoposto a un adeguato trattamento casse, cassette, gabbie, fusti ed imbal- termico durante il quale la parte più interna laggi simili, palette, palette a cassa o del legname stesso è stata mantenuta per altre palette di carico e spalliere di almeno 30 minuti a una temperatura minima palette, siano essi utilizzati o meno di 56 °C per il trasporto di oggetti vari, origina- oppure rio delle zone delimitate del Portogallo – è stato sottoposto ad un trattamento a conformemente alla decisione della pressione (impregnato) Commissione europea 2006/133/CE oppure del 13 febbraio 2006, che prescrive – è stato sottoposto a fumigazione, agli Stati membri di adottare, a titolo al fine di garantire l’assenza di nematodi del provvisorio, misure supplementari pino vivi, o presenza sul legname di un mar- contro la propagazione di Bursaphe- chio ufficialmente riconosciuto attestante il lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) trattamento subito e atto a rintracciare il luogo Nickle et al. (nematode del pino) per in cui detto trattamento è stato praticato nonché quanto riguarda le regioni del Porto- l’operatore responsabile. gallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. …

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Protezione dei vegetali RU 2007

Merci Esigenze particolari

5.1 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Ferme restando le esigenze applicabili, se del Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., caso, ai vegetali di cui all’allegato 4, parte A, Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad sezione II, numeri 4 e 5, constatazione eccezione dei frutti e delle sementi, ufficiale: originari delle zone delimitate del – che i vegetali sono stati sottoposti a un Portogallo conformemente alla deci- controllo ufficiale e risultano indenni da sione della Commissione europea segni o sintomi del nematode del pino, 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, – che nessun sintomo del nematode del pino è che prescrive agli Stati membri di stato osservato nel luogo di produzione o adottare, a titolo provvisorio, misure nelle immediate vicinanze dall’inizio supplementari contro la propagazione dell’ultimo ciclo vegetativo completo. di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. …

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Allegato 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)

Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione

Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante

… 1.5 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescri- ve agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogal- lo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. … 1.8 Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla deci- sione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supple- mentari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo. … 2.1 Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al numero 1.8 della parte A sezione I allegato 5, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. ed altri vege- tali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

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2.4 – Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium

schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione. – Sementi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. e Phaseolus L. …

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