AS 2007 2789
Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Modifica del 16 maggio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20041 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2010.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2007.
16 maggio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.206.1
2007-0950 2789
Confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati RU 2007 e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq