AS 2007 31
Scambio di lettere dei 24 gennaio/18 agosto 2006 concernente la proroga dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Cuba
Scambio di lettere dei 24 gennaio/18 agosto 2006 concernente la proroga dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Cuba
Entrato in vigore il 1° gennaio 2006
RS 0.946.292.941; RU 1954 421
Traduzione1
L’Incaricato d’affari a.i. di Svizzera L’Avana, 18 agosto 2006
Sua Eccellenza Manuel Aguilera de la Paz Ministro degli Affari esteri a.i. della Repubblica di Cuba L’Avana
Signor Ministro,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la lettera di Sua Eccellenza del 24 gennaio 2006 ricevuta oggi, del seguente tenore:
«Mi pregio di riferirmi all’Accordo commerciale tra il Governo della Repubblica di Cuba e il Governo della Confederazione Svizzera, firmato il 30 marzo 1954. Come noto, detto accordo, prorogato una prima volta per un periodo di tre anni dal Proto- collo del 27 dicembre 1956 e rinnovato in seguito di anno in anno, scade il 31 dicembre 2005. Secondo la decisione del mio Governo e animato dal desiderio di continuare a svi- luppare i nostri rapporti commerciali bilaterali sulle basi mutualmente soddisfacenti già esistenti, mi pregio di proporle di prorogare nuovamente detto accordo di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le disposizioni previste al numero 3 dell’articolo VIII. Le sarei grato di comunicarmi se la presente proposta incontra l’approvazione del Consiglio federale svizzero. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno l’atto di proroga per un anno, ossia fino al 31 dicembre 2006, dell’Accordo commerciale concluso tra i nostri rispettivi Governi il 30 marzo 1954. Colgo quest’occasione per rinnovarle, signor Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione».
1 Dal testo originale spagnolo.
2005-3076 31
Proroga dell’Accordo commerciale. Scambio di lettere con Cuba RU 2007
Mi pregio di informarla che la Sua proposta ha incontrato l’approvazione del Con- siglio federale svizzero. Di conseguenza, la Sua lettera del 24 gennaio 2006 e la presente risposta costituiscono l’atto di proroga per un anno, ossia fino al 31 dicem- bre 2006, dell’Accordo commerciale concluso tra i nostri rispettivi Governi il 30 marzo 1954.
Colgo quest’occasione per rinnovarle, signor Ministro, l’espressione della mia alta considerazione.
Francesco Ottolini