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AS 2007 3399

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Modifica del 27 giugno 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abitazio- ni è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 2 Se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata un edificio indipen- dente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.

Art. 5 cpv. 2 lett. e 2 L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:

e. ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni);

Art. 7 cpv. 4 lett. e 4 In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l’Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni: e. ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni).

Art. 13 cpv. 1 lett. d–f nonché 3 1 L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri: d. numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID); e. piano; f. ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni).

1 RS 431.841

2007-0803 3399

Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2007

3 La scelta degli edifici i cui dati sono resi noti conformemente ai capoversi 1 e 2 può essere limitata unicamente con l’ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso 1 e della categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale).

Art. 15 cpv. 2 lett. d 2 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per l’esecuzione di compiti legali conformemente all’articolo 12 capoverso 1, con le seguenti modalità di accesso secondo l’Allegato: d. uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali, compresi tutti i ser- vizi incaricati dell’aggiornamento dai Comuni: Tipo C;

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.

27 giugno 2007 Il nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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