AS 2007 3399
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni
Modifica del 27 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 maggio 20001 sul Registro federale degli edifici e delle abitazio- ni è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 2 Se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata un edificio indipen- dente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto.
Art. 5 cpv. 2 lett. e 2 L’Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:
e. ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni);
Art. 7 cpv. 4 lett. e 4 In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l’Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni: e. ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni).
Art. 13 cpv. 1 lett. d–f nonché 3 1 L’Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni allo scopo di armonizzare e coordinare i registri: d. numero dell’abitazione dell’Ufficio federale (EWID); e. piano; f. ubicazione (numero fisico dell’abitazione e altre indicazioni).
1 RS 431.841
2007-0803 3399
Registro federale degli edifici e delle abitazioni RU 2007
3 La scelta degli edifici i cui dati sono resi noti conformemente ai capoversi 1 e 2 può essere limitata unicamente con l’ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso 1 e della categoria dell’edificio (residenziale/non residenziale).
Art. 15 cpv. 2 lett. d 2 I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA, per l’esecuzione di compiti legali conformemente all’articolo 12 capoverso 1, con le seguenti modalità di accesso secondo l’Allegato: d. uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali, compresi tutti i ser- vizi incaricati dell’aggiornamento dai Comuni: Tipo C;
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
27 giugno 2007 Il nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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