AS 2007 3617
Accordo europeo del 1<sup>o</sup> maggio 1971 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968
Accordo europeo del 1° maggio 1971 completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968
RS 0.741.101; RU 1993 478
Emendamenti all’Annesso dell’Accordo Entrati in vigore il 28 marzo 2006
Traduzione1
72. Ad articolo 8 della Convenzione (Conducenti)
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 5 del presente articolo Modificare l’ultimo periodo come segue: … Ad ogni modo, nella legislazione nazionale il tasso di alcolemia massima non può superare 0,50 g per litro di alcol puro nel sangue o 0,25 mg per litro nell’aria espirata.
12. Ad articolo 13 della Convenzione
Paragrafo 4 Attribuire al presente paragrafo il numero 6.
18. Ad articolo 23 della Convenzione
Paragrafo 3 Modificare il testo dell’alinea a) punto i) come segue: i) a meno di 5 m dagli attraversamenti pedonali e dai passaggi ciclabili, sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi ciclabili e sui passaggi a livello.
1 Del testo originale francese (RO 2007 3617).
2 Questo e i n. che seguono indicano i n. dei par. modificati dell’annesso all’Acc. europeo.
2005-3411 3617
Circolazione stradale. Acc. europeo RU 2007
20. Ad articolo 27 della Convenzione
Paragrafo 4 Modificare il testo come segue: Tale paragrafo sarà redatto come segue: I ciclomotoristi possono essere autorizzati a circolare sulle corsie per velocipedi o sulle piste per velocipedi e, all’occorrenza, può anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circo- stanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita.