AS 2007 4125
Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE-Svizzera che sostituisce le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell'Accordo 26 ottobre 2004
Testo originale
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati Decisione n. 1/2007 del Comitato misto CE-Svizzera che sostituisce le tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 dell’Accordo
Adottata il 31 gennaio 2007 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2007
Il Comitato misto, visti l’Accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 19721, stipulato tra la Confedera- zione Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall’altro, denominato qui di seguito «l’Accordo», modificato dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20042, e il rispettivo Pro- tocollo n. 23, in particolare l’articolo 7, considerato che ai fini dell’attuazione del Protocollo n. 2 dell’Accordo il Comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le Parti contraenti; considerato che sui mercati nazionali delle Parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi; considerato che è quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimen- to e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2, considerato che i prezzi effettivi del mercato sono cambiati significamente negli ultimi due anni e si prevede pertanto di riesaminare la rappresentatività dei prezzi nel maggio del 2007, decide:
Art. 1 La tabella III e la tabella IV b) del Protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell’Allegato I e dell’Allegato II alla presente decisione.
2007-0981 4125
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione n. 1/2007 RU 2007
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2007.
Fatto a Bruxelles il 31 gennaio 2007.
Per il Comitato misto: Il Presidente, Matthias Brinkmann
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione n. 1/2007 RU 2007
Allegato I Tabella III
Prezzi interni di riferimento della CE e della Svizzera
Materia prima agricola Prezzo interno Prezzo interno Differenza prezzo di di riferimento svizzero di riferimento della CE riferimento svizzero/CE CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 51,36 23,54 27,80 Frumento duro 34,12 28,22 5,90 Segala 45,04 23,16 21,90 Orzo 27,61 20,78 6,85 Granturco 30,46 24,85 5,60 Farina di frumento tenero 95,50 48,26 47,25 Latte intero in polvere 653,33 354,29 299,05 Latte scremato in polvere 457,33 304,39 152,95 Burro 905,00 406,98 498,00 Zucchero bianco 0,00 0,00 0,00 Patate fresche 42,00 21,00 21,00 Grasso vegetale2 390,00 160,00 230,00 1 Derivato dal prezzo per uova di volatili liquide, non in guscio, moltiplicato per il coefficiente 0,85. 2 Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria dei prodotti da forno e alimentare) aventi un tenore di materia grassa pari al 100 %.
Disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati. Decisione n. 1/2007 RU 2007
Allegato II Tabella IV
b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considera- zione per il calcolo degli elementi agricoli:
Materia prima agricola Importo di base applicato Importo di base dall’entrata in vigore applicato tre anni dopo l’entrata in vigore CHF per 100 kg netti CHF per 100 kg netti
Frumento tenero 25,00 24,00 Frumento duro 5,00 5,00 Segala 20,00 19,00 Orzo 6,00 6,00 Granturco 5,00 5,00 Farina di frumento tenero 43,00 40,00 Latte intero in polvere 269,00 254,00 Latte scremato in polvere 138,00 130,00 Burro 473,00 448,00 Zucchero bianco 0,00 0,00 Uova 36,00 36,00 Patate fresche 19,00 18,00 Grasso vegetale 207,00 196,00