AS 2007 4367
Protocollo che modifica la Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Traduzione1
Protocollo che modifica la Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Concluso il 23 novembre 2000 Applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2001
Art. 1 L’articolo 7 paragrafo 7 della Convenzione2 è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente consegue dall’assicurazione o dalla riassicurazione di beni situati nell’altro Stato contraente o di persone che al momento della conclusione del con- tratto di assicurazione sono residenti di questo altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato, indipendentemente dal fatto che l’impresa eserciti o no la sua attività in questo altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Tuttavia, in tale ipotesi, l’imposta così stabilita in questo altro Stato non può eccedere il 2,5 per cento dell’ammontare lordo del premio d’assicurazione.»
Art. 2 Nel Protocollo alla Convenzione, il paragrafo 7 ad articoli 7, 10, 11 e 12 della Con- venzione è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti: «Resta inteso che se, dopo la data della firma della presente Convenzione, la Repub- blica Argentina dovesse – con uno Stato terzo, membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici – concordare in una Convenzione aliquote d’imposta alla fonte inferiori a quelle previste nella presente Convenzione per i contratti di assicurazione e di riassicurazione considerati nel paragrafo 7 dell’arti- colo 7, per i dividendi considerati nell’articolo 10, per gli interessi considerati nell’articolo 11 e per i canoni di cui all’articolo 12, queste aliquote inferiori (com- presa un’esenzione fiscale) sono applicabili automaticamente ai fini della presente Convenzione a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione firmata dall’Argentina con questo Stato terzo.»
1 Dal testo originale francese (RO 2007 4367)
2 RS 0.672.915.41; RU 2007 4345
2007-1716 4367
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007 Prot. con l’Argentina
Art. 3 I Governi degli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente l’adempimento delle procedure costituzionali necessarie per l’entrata in vigore del presente Proto- collo. Il Protocollo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione modifi- cata del 23 aprile 1997.
Fatto a Buenos Aires, il 23 novembre 2000, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Argentina: Pascal Couchepin José Luis Machinea