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AS 2007 4705

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

del 5 ottobre 2007

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli 2 capoverso 4, 27 capoverso 6, 39 capoverso 2, 45 capoverso 2, 46 capoverso 3, 49 capoverso 2, 50 capoversi 2 e 3, 55, 56 capoverso 2 e 74 capoverso 3 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione (ORTV), ordina:

Capitolo 1: Modifica della fattispecie sottoposta all’obbligo di notificazione

Art. 1 (art. 2 cpv. 4 ORTV) 1 Le emittenti sottoposte all’obbligo di notificazione devono comunicare all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le modifiche riguardanti: a. il nome del programma; b. il nome del responsabile redazionale; c. il domicilio o la sede dell’emittente; d. le indicazioni che permettono di prendere contatto con l’emittente; e la zona della diffusione tecnica; f. la conclusione dell’emittenza del programma.

2 Le emittenti cui l’UFCOM ha imposto di diffondere un programma su linea ai

sensi dell’articolo 60 LRTV devono inoltre informare l’UFCOM delle modifiche del contenuto dei programmi, sempreché esso sia stato definito nella decisione di attiva- zione.

3 La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla modifica.

4 Le emittenti di programmi della durata di 30 giorni al massimo sono esonerate

dalle disposizioni di questo articolo.

RS 784.401.11

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Capitolo 2: Presentazione dei conti e contabilità di emittenti concessionarie ad eccezione della SSR Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 2 Requisiti per l’allestimento del conto annuale (art. 27 cpv. 6 ORTV) 1 L’allestimento del conto annuale di emittenti concessionarie è retto per analogia dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)3 sulla contabilità commerciale delle società anonime. L’UFCOM può emanare istruzioni complementari, in partico- lare per garantire la completezza dei dati e per valutare il patrimonio e le transazioni commerciali.

2 Per la presentazione del conto annuale, l’UFCOM stabilisce un piano contabile

vincolante. Esso tiene conto delle specificità del settore.

Art. 3 Requisiti per la contabilizzazione di prestazioni (art. 27 cpv. 6 e 34 cpv. 1 ORTV) 1 L’emittente deve contabilizzare i proventi effettivamente incassati. Qualora non sia in grado di attestare i proventi effettivamente incassati, essi sono calcolati in base alle condizioni usuali del mercato.

2 Un’operazione di scambio deve essere contabilizzata allo stesso valore di una

vendita in contanti a un terzo indipendente.

3 L’emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2

lettere a–c LRTV deve poter attestare, in base ai conti d’esercizio, i proventi deri- vanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni che ha diffuso e fatturato. Per ogni cliente e per ogni mandato vanno indicati il tempo di pubblicità effettivamente diffuso nel programma concessionato, i diritti di sponsorizzazione conferiti nonché la retribuzione corrispondente. 4 Se un’emittente o un terzo da essa designato ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 lettere a–c LRTV propone a un prezzo forfetario pubblicità o sponsorizzazioni associate ad altre prestazioni, la quota dei proventi sottoposta alla tassa di conces- sione ai sensi dell’articolo 22 LRTV dev’essere calcolata e contabilizzata separata- mente.

Art. 4 Rapporto dell’ufficio di revisione (art. 27 cpv. 6 ORTV)

La revisione del conto annuale deve soddisfare i requisiti del Codice delle obbliga- zioni.

3 RS 220

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Sezione 2: Prescrizioni supplementari per emittenti con partecipazione al canone

Art. 5 Costi d’esercizio (art. 39 cpv. 1 ORTV)

1 Sono riconosciute come costi d’esercizio di un’emittente unicamente le spese

effettive, economicamente giustificate, sostenute alle condizioni usuali del mercato e necessarie all’adempimento del mandato di prestazioni. I costi delle prestazioni contabilizzate devono corrispondere a quelli praticati da terzi per prestazioni analo- ghe. 2 Non sono considerate costi d’esercizio le imposte comunali e cantonali, l’imposta federale diretta e la tassa di concessione. 3 I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono applicabili anche per le spese sostenute su mandato dell’emittente da persone secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettere b e c LRTV. 4 Lo scambio di prestazioni tra l’emittente e le persone secondo l’articolo 17 capo- verso 2 lettere a–c LRTV dev’essere concordato per scritto se il valore delle presta- zioni supera i 10 000 franchi all’anno. L’accordo deve precisare la natura delle prestazioni fornite e ottenute nonché il modo in cui esse sono valutate.

Art. 6 Contabilità (art. 27 cpv. 6 ORTV)

1 Un’emittente concessionaria con partecipazione al canone deve contabilizzare

separatamente dalle altre attività il patrimonio, il conto economico e l’impiego degli utili concernenti l’attività commerciale prevista nella concessione. Il rapporto di revisione deve comprendere tutte le attività dell’emittente, ma menzionare separa- tamente l’attività prevista nella concessione. 2 L’emittente provvede affinché i requisiti di cui al capoverso 1 siano soddisfatti anche dalle imprese che controlla economicamente e che svolgono attività in rela- zione con il suo programma.

Capitolo 3: Diffusione di programmi con diritto d’accesso e di servizi abbinati Sezione 1: Condizioni di diffusione

Art. 7 Qualità soddisfacente (art. 45 ORTV) 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione può ritardare la diffusione di un pro- gramma con diritto d’accesso soltanto se è tecnicamente inevitabile. 2 Nel diffondere un programma con diritto d’accesso, i fornitori di servizi di tele- comunicazione non possono modificarne né il contenuto, né la forma, né i tempi previsti dall’emittente. Fa eccezione la diffusione di comunicazioni necessarie per

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l’attività e di comunicati ordinati dalle autorità ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LRTV.

3 Nella valutazione soggettiva prevista dalle raccomandazioni4 ITU-R-BT.500-11

(immagine) e ITU-R-BS.1116-1 (suono), la qualità dell’immagine e del suono di un programma con diritto d’accesso deve raggiungere almeno il valore 4. 4 Se sospetta che i requisiti di qualità di cui al capoverso 3 non siano soddisfatti, l’UFCOM può pretendere che il fornitore di servizi di telecomunicazione misuri la qualità del segnale e presenti i risultati di tale misurazione. L’UFCOM può accorda- re al fornitore di servizi di telecomunicazione l’uso di un metodo di misurazione della qualità diverso da quello menzionato al capoverso 3 e prescrivere un termine per la presentazione dei risultati. 5 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve assicurare il rispetto delle disposi- zioni del presente articolo soltanto nella misura in cui abbia un reale influsso sugli aspetti tecnici della trasmissione.

Art. 8 Servizi abbinati (art. 46 cpv. 3 ORTV) 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve garantire la totale funzionalità dei servizi abbinati fino al punto di accesso al servizio.

2 Non vi è alcun obbligo di diffusione di servizi abbinati:

a. nella trasmissione di programmi televisivi destinata alla ricezione su appa- recchi mobili; b. nella trasmissione analogica su linea di programmi radiofonici diffusi origi- nariamente in digitale. 3 Il fornitore di servizi di telecomunicazione deve assicurare il rispetto delle disposi- zioni del presente articolo soltanto nella misura in cui abbia un reale influsso sugli aspetti tecnici della trasmissione.

Art. 9 Attribuzione dei canali per la diffusione analogica su linea (art. 55 ORTV)

Qualora, nell’ambito della diffusione analogica, un fornitore di servizi di telecomu- nicazione determini l’attribuzione dei canali negli apparecchi di ricezione, deve diffondere sui primi canali: a. i programmi della SSR destinati alle regioni linguistiche ai sensi dell’arti- colo 59 capoverso 1 lettera a LRTV, nella regione linguistica alla quale sono destinati; b. i programmi che dispongono di una concessione con mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV, all’interno della rispet- tiva zona di copertura.

4 International Telecom Union (www.itu.int)

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Sezione 2: Contributi alla diffusione di programmi radiofonici

Art. 10 (art. 49 cpv. 2 ORTV) 1 Ha diritto a un contributo secondo l’articolo 57 capoverso 1 LRTV l’emittente le cui spese d’esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segna- le d’emissione superano 0,75 franchi per utente di 15 anni e più.

2 Queste spese d’esercizio comprendono i costi sostenuti dall’emittente per:

a. il trasporto del segnale d’emissione dallo studio agli impianti di trasmissio- ne; b. l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasmissione; c. l’affitto e l’ammortamento degli impianti di trasmissione.

Sezione 3: Contributi agli investimenti per nuove tecnologie di diffusione

Art. 11 Tecnologie di diffusione degne di promozione (art. 50 cpv. 2 ORTV)

Le emittenti di programmi con diritto d’accesso possono ricevere contributi agli investimenti secondo l’articolo 58 LRTV per le seguenti tecnologie di diffusione via etere: a. Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB); b. Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T); c. Digital Video Broadcasting for Handheld Terminals (DVB-H).

Art. 12 Ammortamenti computabili degli investimenti (art. 51 cpv. 2 ORTV)

1 Sono computate come ammortamenti degli investimenti le spese concernenti:

a. gli impianti per la diffusione, la preparazione e il trasporto del segnale d’emissione; b. la pianificazione e la realizzazione di reti di diffusione.

2 L’UFCOM fissa le spese computabili per i singoli impianti e prestazioni.

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Art. 13 Procedura (art. 51 ORTV)

1 L’UFCOM fissa ogni anno un termine entro il quale le emittenti aventi diritto

possono presentare domanda per l’ottenimento di contributi agli investimenti.

2 L’UFCOM rende noto tale termine con sei mesi di preavviso, specificando quali

documenti vanno allegati alla domanda. Può abbreviare il periodo di preavviso, qualora l’evoluzione di una tecnologia di diffusione lo richieda.

Art. 14 Periodo di promozione (art. 50 cpv. 3 e 4 ORTV) 1 Una tecnologia di diffusione è ritenuta finanziabile ai sensi dell’articolo 50 capo- verso 3 ORTV quando tra il 20 e il 35 per cento del pubblico potenziale dispone di un apparecchio di ricezione adeguato. 2 Nella decisione di assegnazione del contributo, l’UFCOM stabilisce il valore limite a partire dal quale la tecnologia di diffusione è da considerarsi finanziabile e il diritto dell’emittente al contributo decade. Il valore limite è espresso in numero di persone che dispongono di un apparecchio di ricezione adeguato nella zona di coper- tura. 3 Il contributo viene versato per l’ultima volta nell’anno in cui è raggiunto il valore limite fissato nella decisione di assegnazione del contributo.

4 Il numero di persone che dispongono di un apparecchio di ricezione adeguato è

determinato in base ai risultati della rilevazione della Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva.

5 Ilperiodo di 10 anni durante il quale può essere accordato il sostegno a

un’emittente (art. 50 cpv. 4 ORTV) decorre dall’anno del primo ammortamento degli investimenti da parte dell’emittente o dal primo versamento di un indennizzo da parte dell’emittente a terzi. È determinante l’evento verificatosi per primo.

Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati delle ricerche sull’utenza radiotelevisiva

Art. 15 Dati sulla ricezione (art. 74 cpv. 2 lett. a ORTV) 1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva deve pubblicare il numero di persone che, in Svizzera, dispongono di apparecchi adatti alla ricezione di pro- grammi radiotelevisivi. 2 I dati pubblicati devono essere classificati per modalità di trasmissione e tecnologia di diffusione, per l’intera Svizzera e per ognuna delle regioni delle tre lingue uffi- ciali.

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Art. 16 Dati sul consumo di programmi (art. 74 cpv. 2 lett. b ORTV) 1 La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva deve pubblicare i dati relativi al consumo di programmi radiotelevisivi per ognuna delle regioni delle tre lingue ufficiali. 2 I dati pubblicati devono essere espressi in penetrazione, assoluta e relativa, durata di utilizzazione e quota di mercato e ripartiti secondo caratteristiche sociodemogra- fiche quali il sesso, l’età e la formazione. 3 Per i programmi radiotelevisivi locali e regionali che dispongono di una concessio- ne devono inoltre essere presentati i dati della penetrazione, assoluta e relativa, della durata di utilizzazione e della quota di mercato ripartiti per zona di copertura, ma non per caratteristiche sociodemografiche. 4 L’allegato 1 stabilisce le combinazioni di unità di misura e caratteristiche per le quali devono essere pubblicati i valori di determinati programmi. 5 Nel limite del possibile dev’essere indicato anche il consumo differito di pro- grammi radiotelevisivi.

Capitolo 5: Avvenimenti di grande importanza sociale

Art. 17 (art. 73 cpv. 2 LRTV) 1 L’elenco degli avvenimenti di grande importanza sociale è riportato nell’allegato 2.

2 L’UFCOM provvede a notificare l’elenco e le relative modifiche al Comitato

permanente del Consiglio d’Europa.

Capitolo 6: Entrata in vigore

Art. 18 La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2007.

5 ottobre 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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Allegato 1 (art. 16 cpv. 4)

Dati da pubblicare sul consumo dei programmi

La Fondazione per la ricerca sull’utenza radiotelevisiva pubblica i valori, sotto forma di tabelle secondo il modello qui appresso, per regione linguistica e, se speci- ficato, anche per zona di copertura. Nelle unità di misura indicate ad inizio riga vanno inseriti i valori in base alla caratteristica 1 e ad ogni caratteristica 2 menzio- nata. Salvo indicazioni diverse, i valori si riferiscono a un giorno medio della setti- mana. Nell’intestazione delle tabelle pubblicate devono essere riportati la regione geografica, il periodo di rilevazione, l’unità di misura, l’universo di base e il cam- pione.

1. Decorso della giornata (sondaggio)

Unità di misura Caratteristica 1 Caratteristica 2

Penetrazione in % Intervalli di un Attività in casa (singole e totali)/ quarto d’ora attività fuori casa (singole e totali)/ TV totale/radio totale/lettura totale

2. Televisione (misura)

Unità di misura Caratteristica 1 Caratteristica 2

Penetrazione Anno civile TV totale/programmi SSR (singoli e totali)/ giornaliera (dal 1985) svizzeri privati (singoli e totali)/esteri in migliaia (singoli principali raggruppati per pro- Penetrazione grammi pubblici e privati, totale)/svizzeri giornaliera in % privati con concessione (singoli per zona di copertura) Consumo in minuti Quote di mercato in %

Rating in migliaia Intervalli di un TV totale/programmi SSR (singoli e totali)/ Rating in % quarto d’ora svizzeri privati (totale)/esteri (singoli principali raggruppati per programmi Consumo in minuti pubblici e privati, totale) Quote di mercato in %

Penetrazione Singoli giorni Totale persone/sesso/età/ giornaliera in % della settimana/ (5 gruppi)/formazione conclusa Consumo in minuti lu–ve/sa–do/ (4 gruppi)/totale economie domestiche lu–do

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3. Radio (misura)

Unità di misura Caratteristica 1 Caratteristica 2

Penetrazione Anno civile Radio totale/programmi SSR (singoli e giornaliera (dal 2001) totali)/svizzeri privati (singoli commerciali, in migliaia totale)/esteri (singoli principali Penetrazione raggruppati per programmi pubblici e giornaliera in % privati, totale)/svizzeri privati con concessione (singoli per zona di copertura) Consumo in minuti Quote di mercato in %

Penetrazione in Intervalli di un Radio totale/programmi SSR (singoli e migliaia quarto d’ora totali)/svizzeri privati (singoli commerciali, Penetrazione in % totale)/esteri (singoli principali raggruppati per programmi pubblici e privati, totale) Consumo in minuti Quote di mercato in %

Penetrazione Singoli giorni Totale persone/sesso/età/ giornaliera in % della settimana/ (5 gruppi)/formazione conclusa Consumo in minuti lu–ve/sa–do/ (4 gruppi)/totale economie domestiche lu–do

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Allegato 2 (art. 17 cpv. 1)

Avvenimenti di grande importanza sociale

1. Olimpiadi estive e invernali

2. Calcio

– Campionati mondiali (semifinali e finali nonché tutte le partite della squadra nazionale svizzera) – Campionati europei (semifinali e finali nonché tutte le partite della squadra nazionale svizzera) – Partite di qualificazione della squadra nazionale svizzera per i campionati mondiali e i campionati europei di calcio – Finale della coppa svizzera di calcio – Finali dei tornei europei di calcio per squadre di club (Champions League, Coppa Uefa), in caso di partecipazione di una squadra svizzera

3. Hockey su ghiaccio

– Campionati mondiali (tutte le partite della squadra nazionale svizzera) – Finali dei play-off del campionato svizzero, a partire dalla quarta partita

4. Atletica leggera

– Athletissima Losanna – Meeting LCZ di Zurigo – Campionati mondiali e campionati europei

5. Tennis

– Coppa Davis (semifinali e finali, in caso di partecipazione della Svizzera) – Fed Cup (finale, in caso di partecipazione della Svizzera)

6. Sci alpino

– Gare di coppa del mondo in Svizzera – Campionati mondiali di sci alpino

7. Ciclismo

– Tour de Suisse

8. Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri

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