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AS 2007 617

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

Modifica del 28 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sugli emolumenti dell’UFT è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

Ingresso visto l’articolo 94 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (LFerr); visto l’articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19753 sulla navigazione interna; visto l’articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 19174 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese; visto l’articolo 21 della legge federale del 18 giugno 19935 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada; visto l’articolo 48 della legge federale del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

2006-2782 617

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2007

Art. 1 lett. a La presente ordinanza disciplina: a. gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di traspor- to a fune e mezzi di trasporto simili;

Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolumenti.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.

Art. 4 lett. d Nella presente ordinanza s’intendono per: d. Tassa annua di vigilanza: la tassa forfettaria riscossa annualmente per con- trolli tecnici, controlli d’esercizio e indagini conoscitive relative a costru- zioni, impianti, veicoli e personale rilevante per la sicurezza delle imprese in concessione ferroviarie e di navigazione, nonché per l’esame delle prescri- zioni di esercizio delle imprese ferroviarie, per indagini conoscitive effettua- te presso le imprese di trasporto, nonché per le informazioni fornite;

Art. 5 Abrogato

Art. 6 cpv. 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se è stabilito un margine al posto di un importo forfetario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, se del caso nei limiti del margine stabilito.

Art. 7 Emolumenti in funzione del tempo impiegato L’emolumento in funzione del tempo impiegato ammonta a 100-200 franchi per ogni ora di lavoro.

8 RS 172.041.1

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2007

Art. 9 cpv. 1

1 L’Ufficiofederale dei trasporti (Ufficio federale) può ridurre o condonare gli

emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’entità del lavoro è irrile- vante.

Art. 11 Riscossione degli emolumenti e delle tasse 1 La prestazione non è fornita se l’anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate.

2 Gli emolumenti e le tasse posso essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

Art. 13 Decisione sulle tasse Le tasse sono fissate mediante una decisione. Questa stabilisce le modalità di paga- mento.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva

1 La tassa scade:

Art. 16 Prescrizione

1 Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Art. 18 Emolumenti di base per la concessione e l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori

1 L’emolumento di base ammonta per: franchi

a. il rilascio e l’estensione della concessione o autorizzazione 2000 b. il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione 1000 c. il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione, in caso di 500 entità di lavoro irrilevante, e il trasferimento della concessione o autorizzazione d. la concessione per offerte complementari a tariffa integrata 500 sulle linee già in concessione e. la revoca di un’autorizzazione e il trattamento di una rinuncia 500 all’autorizzazione. 2 In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2007

Art. 22 rubrica, cpv. 1 lett. a e b, 1bis e 2 Emolumenti per l’ammissione dei macchinisti e per la formazione dei periti esaminatori

1 I macchinisti versano i seguenti emolumenti per:

franchi

a. abrogata b. il primo rilascio del certificato 150 1bis Per l’ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.

2 Abrogato

Art. 25a Emolumento per la registrazione di vagoni merci L’emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2.50 franchi per ogni vagone merci.

2 L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli è calcolato come segue: franchi

a. emolumento di base per battelli di nuova costruzione 8000 b. supplemento per passeggero ammesso 14 2bis Per i natanti di costruzione particolare e che richiedono un onere elevato per l’esame, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. 4 L’emolumento per la revoca o l’annullamento di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 33 cpv. 2 e 3 2 La tassa di base ammonta a 400 franchi per battello e a 600 franchi per traghetto; il supplemento per ogni passeggero autorizzato ammonta a 1.10 franchi. 3 Per i battelli autorizzati a trasportare un numero diverso di passeggeri secondo la stagione, la tassa è calcolata in funzione del numero più elevato di passeggeri auto- rizzati. Negli altri casi si effettua un calcolo pro rata.

Art. 34 cpv. 1 e 3 1 Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze sono calcolati in funzione del tempo impiegato. 3 L’emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescri- zioni di motori, imbarcazioni sportive, imbarcazioni incomplete o di loro elementi è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2007

Art. 34a Emolumenti per gli esami dei conduttori di natanti Gli emolumenti per gli esami dei conduttori di natanti non impiegati presso imprese di navigazione che dispongono di una concessione federale, sono calcolati in fun- zione del tempo impiegato.

Art. 35 1 L’Ufficio federale riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato nel settore degli impianti di trasporto a fune per: a. le decisioni; b. le prestazioni di servizi. 2 Nell’ambito delle procedure d’approvazione dei piani di tipo ordinario o semplifi- cato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 19309 sulla espropriazione.

Art. 37 Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali 1 Nell’esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica, il rinnovo, la revoca, l’annullamento e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o di altri diritti di trasporto. 2 Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l’estensione territoriale dell’autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di tra- sporto. L’emolumento per un’autorizzazione di trasporto o un altro diritto di tra- sporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 100 franchi. L’emolumento per un numero illimitato di corse durante l’anno civile non supera

1000 franchi.

Art. 39 Abrogato

Art. 41 cpv. 1 Abrogato

9 RS 711

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2007

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 15 marzo 2007.

2 La modifica dell’articolo 33 capoverso 3 entra in vigore il 1° gennaio 2008.

28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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