AS 2007 871
Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sui documenti d'identità
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sui documenti d’identità (O-ODI-DFAE)
Modifica del 22 febbraio 2007
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ordina:
I L’ordinanza del DFAE del 13 novembre 20021 concernente l’ordinanza sui docu- menti d’identità (O-ODI-DFAE) è modificata come segue:
Art. 2 rubrica, cpv. 3 lett. a e b Passaporti ordinari, provvisori e biometrici
3 Un passaporto diplomatico o di servizio biometrico è rilasciato se:
a. è necessario all’annuncio nello Stato accreditatario; oppure b. il passaggio di confine altrimenti sarebbe molto più difficile o impossibile.
Art. 6 lett. d Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: d. agli altri impiegati del DFAE, sempre che esercitino una funzione corrispon- dente alle classi di salario 18 e superiori e che sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura.
Art. 7 lett. c Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato durante il rapporto d’impiego per una durata illimitata: c. ai direttori degli uffici federali.
Art. 13 Passaporto diplomatico Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per una durata illimi- tata: a. al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli arti- coli 6, 7 lettere a–b e 8;
1 RS 143.116
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Documenti d’identità. O del DFAE RU 2007
b. al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 let- tera a per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto; c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età; d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lette- re a–c e 7 lettera a aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del pas- saporto.
Art. 14 Passaporto di servizio Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per una durata illimi- tata: a. al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli arti- coli 10 lettera a e 11; b. al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto; c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 fino al compimento del 18° anno di età; d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 let- tera a e 11 aventi un’età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell’impiego all’estero del titolare del passaporto.
Art. 17 cpv. 1bis 1bis I passaporti diplomatici e di servizio biometrici sono validi:
a. cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 3° anno di età; b. tre anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 3° anno di età.
Art. 18 cpv. 1bis 1bis Per richiedere il rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio biometrico occorre inoltre il rilevamento dei necessari dati biometrici.
Art. 19 cpv. 1 lett. a n. 2
1 La Direzione compila il modulo di richiesta nel modo seguente:
a. per persone domiciliate in Svizzera:
2. secondo il passaporto diplomatico, di servizio od ordinario valido, sem-
pre che non sussistano dubbi sull’attualità dei dati;
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Art. 20 Obbligo di presentarsi personalmente Ai fini del controllo dell’identità e della firma, la Direzione può obbligare il richie- dente a presentarsi personalmente. Se è richiesto il rilascio di un passaporto bio- metrico, il richiedente deve in ogni caso presentarsi personalmente presso la Dire- zione.
Art. 24 cpv. 1 1 Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali altri passaporti svizzeri validi già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione.
Art. 34 Disposizioni transitorie della modifica del 22 febbraio 2007 1 I passaporti diplomatici, di servizio o speciali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono validi fino alla loro scadenza, tuttavia al più tardi fino al 31 dicembre 2007. Se sono scaduti o se le condizioni per il rilascio non sono più adempiute, devono essere restituiti o sono ritirati. 2 Le disposizioni della presente ordinanza relative ai passaporti biometrici sono applicate nel quadro di un progetto pilota. È fatto salvo l’articolo 58a ODI.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.
22 febbraio 2007 Dipartimento federale degli affari esteri: Micheline Calmy-Rey
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