AS 2008 3459
Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Modifica del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:
I La legge federale del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Il parlamentare riceve un’indennità annua di 30 500 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall’adempimento del mandato parlamentare.
Art. 10 cpv. 2
2 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale decide circa l’assegna-
zione e l’importo di questa indennità.
II Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica, l’indennità annua di cui all’articolo 3a è adeguata al rincaro mediante ordinanza dell’Assemblea federale secondo l’articolo 14 capoverso 2, l’importo dell’indennità annua di cui all’arti- colo 3a aumenta in maniera corrispondente.