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AS 2008 3589

Legge federale sull'affitto agricolo

Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:

I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull’affitto agricolo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b

1 La presente legge si applica all’affitto di:

b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1, 2, 3 e 5 della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale (LDFR);

Art. 2a Fondi ubicati in una zona edificabile 1 La presente legge non si applica all’affitto di fondi adibiti all’agricoltura qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio. 2 I contratti di affitto agricolo in cui la cosa affittata per la durata del contratto è situata interamente in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

Art. 7 cpv. 3 3 Una durata più breve è autorizzata quando circostanze personali o economiche di una parte o altri motivi obiettivi lo giustifichino.

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Art. 16 cpv. 4 4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR6 e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.

Art. 27 cpv. 2 lett. e 2 Se la disdetta è stata data dal locatore, questi deve provare che non si può ragione- volmente pretendere che egli continui l’affitto o che la protrazione è ingiustificata per altri motivi. La protrazione dell’affitto non può, in particolare, essere ragionevol- mente pretesa od è ingiustificata allorquando: e. la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo

15 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio per i

fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR8.

Titolo prima dell’art. 30 Capitolo 3: Affitto particella per particella

Art. 31 cpv. 2 lett. b Abrogata

Sezione 2 (art. 33–35) Abrogata

Art. 36 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 37 lett. a Il fitto per un’azienda agricola si compone di: a. una percentuale adeguata del valore di reddito secondo l’articolo 10 LDFR9;

Art. 40 cpv. 2 Abrogato

5 RS 700 6 RS 211.412.11; RU 2008 3585 7 RS 700 8 RS 211.412.11; RU 2008 3585 9 RS 211.412.11; RU 2008 3585

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Capitolo 6 (art. 54–57) Abrogato

Art. 60b Disposizioni transitorie relative alla modifica del 5 ottobre 2007 1 I contratti d’affitto relativi a fondi adibiti all’agricoltura, qualora la cosa affittata sia interamente situata in una zona edificabile secondo l’articolo 15 della legge fede- rale del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio, rimangono sottoposti al diritto in materia di affitto agricolo per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente. 2 I contratti d’affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) sussistono come contratti rela- tivi ad aziende agricole per la durata legale dell’affitto o, se più lunga, per la durata stabilita nel contratto o protratta giudizialmente.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.11

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 RS 700 11 FF 2007 6531

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