Lexipedia

AS 2008 3663

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA)

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimentazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAlA)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 10 giugno 19991 sul libro dei prodotti destinati all’ali- mentazione degli animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 3, 6 capoverso 3, 7 capoversi 2 e 4, 7a capoverso 3, 12 capoverso 5, 13 capoversi 3 e 4, 14 capoversi 2 e 3, 17 capoverso 4, 20 capoverso 2, 20d capoverso 2, 20e capoverso 5, 20g capoversi 1 e 2, 22 capoverso 4, 23a capoverso 1, 23b capoverso 3 e 24 dell’ordinanza del 26 maggio 19992 sugli alimenti per animali,

Titolo prima dell’articolo 2 Sezione 1: Materie prime

Art. 2 Lista degli alimenti per animali Le materie prime omologate, con le rispettive esigenze relative ai tenori e i rispettivi nomi, sono enumerate nell’allegato 1 (lista degli alimenti per animali).

Art. 3 Esigenze relative ai tenori 1 Per le materie prime di cui nell’allegato 1 è possibile derogare alle esigenze rela- tive ai tenori se sono stati conclusi altri accordi contrattuali tra le parti e se i tenori divergenti sono dichiarati.

2 Qualora l’allegato 1 non disponga altrimenti, il tenore in ceneri insolubili

nell’acido cloridrico non può superare il 2,2 per cento (riferito alla materia secca [MS]).

2008-0215 3663

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

3 La percentuale di agenti leganti non può superare il 3 per cento del peso totale della materia prima.

Art. 9 cpv. 4–6 4 Gli alimenti complementari a disposizione di tutti gli utilizzatori non possono presentare tenori in additivi autorizzati superiori a quelli indicati qui di seguito, riferiti a un alimento per animali con un tenore in materia secca dell’88 per cento: a. antiossidanti nonché additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: il quintuplo del tenore massimo fissato; b. vitamina D: 200 000 UI/kg. 5 Dai tenori di cui al capoverso 4 lettere a e b sono eccettuati gli alimenti comple- mentari destinati a essere utilizzati a breve termine per cinque giorni al massimo, per i quali è garantita una limitazione del consumo mediante sostanze appropriate e per i quali, in casi debitamente motivati, la Stazione federale di ricerche per la produzione animale (Stazione di ricerche) può concedere un’autorizzazione. In tal caso, la durata massima d’utilizzazione dev’essere dichiarata. 6 Gli alimenti complementari per l’allevamento e l’ingrasso di suini che sono messi a disposizione di tutti gli utilizzatori non possono presentare un tenore in zinco superiore a 1000 mg/kg riferito a un alimento per animali con un tenore in materia secca dell’88 per cento; gli alimenti minerali per animali possono tuttavia presentare un tenore in zinco di 12 000 mg/kg al massimo.

Art. 12a Imballaggio di additivi e premiscele Gli additivi e le premiscele possono essere commercializzati solo in imballaggi o recipienti chiusi, non riutilizzabili, il cui sistema di chiusura deve essere obbligato- riamente rotto al momento dell’apertura.

Art. 13 lett. a Alle seguenti persone possono essere forniti: a. additivi menzionati all’allegato 2 parte 3 numero 4 lettera d, oligoelementi rame e selenio, nonché le vitamine A e D: ai produttori riconosciuti di pre- miscele e di alimenti composti per animali, purché:

1. il regolamento di autorizzazione dell’additivo preveda l’aggiunta diretta

in alimenti composti, quando l’additivo è oggetto di un preparato speci- fico, e

2. sia stato verificato sul posto che il produttore dispone della tecnologia

appropriata per addizionare direttamente il preparato in questione all’alimento composto;

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

Art. 19 Prescrizioni concernenti la dichiarazione delle materie prime 1 Per le materie prime, oltre alle indicazioni prescritte dall’articolo 22 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, devono essere riportate sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento oppure sulla fattura in caso di forniture sfuse, le seguenti indica- zioni: a. il nome giusta l'allegato 1 colonna 3; dev’essere indicato il genere di un eventuale trattamento come «schiacciato», «macinato», «spezzato», «pres- sato» eccetera; b. i tenori dei componenti menzionati nell’allegato 1 colonna 5; c. il peso netto; per i prodotti liquidi, il volume netto o il peso netto; per le materie prime che usualmente vengono immesse nel commercio al minuto, il numero di unità o il peso netto; d. eventuali osservazioni menzionate nell’allegato 1 colonna 8; e. il tenore in acqua se questo supera il 14 per cento del peso della materia pri- ma di alimenti per animali, fatte salve le indicazioni prescritte per ogni mate- ria prima di cui nell’allegato 1. 2 L’etichettatura delle materie prime di alimenti per animali costituite da prodotti proteici provenienti da tessuti di mammiferi deve recare la seguente dicitura: «Que- sta materia prima di alimenti per animali è costituita da prodotti proteici provenienti da tessuti di mammiferi proibiti nell’alimentazione dei ruminanti». Questa disposi- zione non si applica: a. al latte e ai prodotti lattiero-caseari; b. alla gelatina; c. alle proteine idrolizzate con peso molecolare inferiore ai 10 000 dalton; d. al fosfato bicalcico derivato da ossa sgrassate. 3 Le indicazioni giusta il capoverso 1 lettera b non devono essere menzionate laddo- ve si tratti di una materia prima e qualora venga indicato che il prodotto può essere utilizzato soltanto per la fabbricazione di alimenti composti. 4 Per le materie prime, oltre alle indicazioni prescritte, sull’imballaggio o sull’eti- chetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, possono essere riportate soltanto le seguenti indicazioni: a. il contrassegno o il marchio commerciale della ditta responsabile della mes- sa in commercio; b. il numero di riferimento della partita; c. le istruzioni per l’uso; d. la data limite di conservazione; e. il Paese di produzione o di fabbricazione; f. il prezzo;

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

g. i tenori, totalmente o parzialmente, in componenti menzionati nell’allegato 1 colonna 6; h. i tenori in altri componenti, nella misura in cui possano venir accertati con metodi ufficialmente riconosciuti. 5 Se i prodotti menzionati nell’allegato 1 sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime, devono essere fornite le seguenti indicazioni: a. agenti denaturanti: natura e quantità dei prodotti utilizzati; b. agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati. 6 Se la quantità di materie prime è inferiore o uguale a 10 kg e se queste materie prime sono destinate al consumatore finale, l’acquirente può essere informato in merito alle indicazioni del presente articolo, nonché dell’articolo 22 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali mediante affissione appropriata nel luogo di vendita. 7 Le indicazioni giusta il capoverso 1 lettera b non sono richieste per quantità di materie prime di alimenti per animali da compagnia inferiori o uguali a 10 kg desti- nate al consumatore finale. 8 Le indicazioni giusta il capoverso 1 non sono richieste per prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a un trattamento fisico semplice e non trattati con additivi – salvo se questi prodotti sono agenti di conservazione – e ceduti da un agricoltore-produttore a un allevatore- utilizzatore, se entrambi risiedono in Svizzera. 9 Le indicazioni giusta il capoverso 1 lettera c non sono richieste per la messa in commercio di sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedi- mento di trasformazione agro-industriale con un tenore in acqua superiore al 50 per cento.

Art. 20 cpv. 1 lett. j e 9 1 Per gli alimenti composti, oltre alle indicazioni prescritte dall’articolo 22 dell’or- dinanza del 26 maggio 1999 devono essere riportate sugli alimenti per animali, sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, le seguenti indicazioni: j. il numero di registrazione o di omologazione assegnato al produttore o all’intermediario, conformemente agli articoli 20 e 20a dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali. 9 Se la quantità di alimenti composti forniti sfusi è inferiore o uguale a 10 kg e se questi alimenti sono destinati al consumatore finale, l’acquirente può essere informa- to in merito alle indicazioni giusta il capoverso 1 mediante affissione appropriata nel luogo di vendita.

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

Art. 22 cpv. 1 1 Per gli additivi, oltre alle indicazioni prescritte dall’articolo 22 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, devono essere riportate sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso apposta, rispettivamente sul documento di accompagna- mento in caso di forniture sfuse, le seguenti indicazioni: a. il nome specifico dell’additivo: – per gli enzimi e i loro preparati: il nome specifico dei componenti attivi secondo la rispettiva attività enzimatica e il numero di identificazione secondo l’International Union of Biochemistry – per i microorganismi e i loro preparati: l’indicazione dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e dei numeri di deposito dei rispettivi ceppi; b. il peso netto; per gli additivi liquidi, il peso netto o il volume netto; c. inoltre per gli enzimi e i loro preparati, i microorganismi e i loro preparati nonché gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi:

1. il nome e l’indirizzo del fabbricante qualora questi non sia responsabile

della messa in commercio,

2. il tenore in principi attivi,

3. la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a

decorrere dalla data di fabbricazione; per gli enzimi e i loro preparati nonché per i microorganismi: inoltre, la temperatura d’immagazzina- mento e la stabilità alla granulazione,

4. il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione,

5. le istruzioni per l’uso,

6. le raccomandazioni relative alla sicurezza d’impiego qualora siano pre-

viste simili raccomandazioni nella lista degli additivi autorizzati nella colonna «altre disposizioni»; d. inoltre per le vitamine, le provitamine e le sostanze con effetto analogo, descritte chiaramente dal profilo chimico:

1. il tenore in principi attivi (per la vitamina E: il tenore in alfa-

tocoferilacetato),

2. la data limite della garanzia del tenore o la durata di conservazione a

decorrere dalla data di fabbricazione; e. inoltre per gli oligoelementi e le sostanze coloranti, compresi i pigmenti, gli agenti conservanti e gli altri additivi ad eccezione delle sostanze aromatiche: il tenore in principio attivo; f. per le sostanze aromatiche: il dosaggio nelle premiscele; l’elenco degli addi- tivi delle sostanze aromatiche può essere sostituito con la dicitura «miscela di sostanze aromatiche»; questa disposizione non si applica alle sostanze aromatiche sottoposte a una limitazione quantitativa che sono destinate per l’uso nell’alimentazione animale.

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

Art. 23 cpv. 1 lett. h, hbis, i Abrogate

Art. 24 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. b Prescrizioni concernenti la dichiarazione di additivi negli alimenti composti per animali nonché nelle materie prime 1 Per le materie prime e gli alimenti composti per animali contenenti additivi, oltre alle indicazioni prescritte dall’articolo 22 dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, devono essere riportate sull’imballaggio o sull’etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forni- ture sfuse, le seguenti indicazioni: b. per gli enzimi e i loro preparati, i microorganismi e i loro preparati nonché gli additivi menzionati all’allegato 2 parte 3 numero 4 lettera d, come pure le vitamine A, D e E:

1. il nome specifico dell’additivo; per gli enzimi: il nome specifico del

(dei) componente(i) attivo(i) secondo la rispettiva attività enzimatica e il numero o i numeri di identificazione secondo l’International Union of Biochemistry; per i microorganismi: l’indicazione del ceppo o dei ceppi secondo i codici internazionali di nomenclatura riconosciuti e il numero di deposito di ciascun ceppo,

2. per gli enzimi e i microorganismi: in alternativa a quanto previsto nella

cifra 1 è possibile indicare come designazione il nome del marchio,

3. il tenore in principi attivi; per la vitamina E il tenore in alfatocoferila-

cetato, per gli enzimi: le unità di attività∗ (o mg) per chilogrammo o per litro; per i microorganismi: il numero di CFU (o mg) per chilogrammo o per litro,

4. la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a

decorrere dalla data di fabbricazione;

Art. 25 cpv. 3 3 Se una premiscela contiene additivi per l’insilamento, la dicitura «additivo per l’insilamento» deve essere chiaramente aggiunta sull’etichetta dopo «PRE- MISCELA».

∗ Unità di attività espressa in μmol di sostanza liberata per minuto e per grammo di preparato enzimatico.

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

Art. 28 lett. a Gli alimenti destinati agli animali da reddito non imballati non devono essere tra- sportati in mezzi di trasporto e contenitori impiegati per il trasporto di: a. sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordi- nanza del 23 giugno 20043 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

Art. 30 Tolleranze Le esigenze e le indicazioni relative ai tenori delle materie prime e degli alimenti composti sono rispettate se sono conformi alle tolleranze di cui all’allegato 7.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2008 Gli alimenti per animali possono essere messi in commercio alle condizioni del diritto previgente fino al 31 dicembre 2008 e somministrati agli animali fino alla data di scadenza, ma al più tardi fino al 31 maggio 2009.

III Gli allegati 1–3 e 11 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

3 RS 916.441.22

Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali RU 2008

Allegati 1–114

Allegato 1: Lista delle materie prime omologate (lista degli alimenti per animali) Allegato 2: Lista degli additivi e di determinati prodotti omologati (lista degli additivi) Allegato 3: Lista degli alimenti dietetici omologati (lista degli alimenti dietetici) Allegato 11: Esigenze poste alle aziende che producono e mettono in commercio alimenti per animali

4 Il testo dei presenti allegati non viene pubblicato nella RU. Stampe separate

dell’ordinanza corredata dei relativi allegati sono disponibili presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL, 3003 Berna. Gli allegati possono essere consultati pure su Internet, ai seguenti indirizzi: http://www.blw.admin.ch oppure http://www.alp.admin.ch. Sono determinanti le versioni stampate degli allegati.

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA) | Lexipedia | Lexipedia