AS 2008 4501
Codice penale
Codice penale
Modifica del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:
I Il Codice penale2 è modificato come segue:
Art. 161 n. 3–5
3. Abrogato
4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i
numeri 1 e 2 si applicano alle due società.
5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento
della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz