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AS 2008 4501

Codice penale

Codice penale

Modifica del 20 marzo 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 dicembre 20061, decreta:

I Il Codice penale2 è modificato come segue:

Art. 161 n. 3–5

3. Abrogato

4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i

numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento

della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008 Consiglio nazionale, 20 marzo 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz