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AS 2008 4651

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 19 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 49 Definizione di patrimonio (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Il patrimonio ai sensi degli articoli 50–59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle per- dite. 2 I valori di riscatto dei contratti d’assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio. Essi sono considerati crediti ai sensi dell’articolo 53 capoverso 1 lettera b.

Art. 49a Responsabilità gestionale e compiti dell’organo superiore (art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP) 1 L’organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

2 L’organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:

a. stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l’organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito; b. definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d’azionista dell’istituto di previdenza; c. adotta le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare le prescrizioni minime di cui agli articoli 48f–48h; d. stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incari- cate di investire e amministrare il patrimonio dell’istituto di previdenza.

1 RS 831.441.1

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Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2008

3 Nell’emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

Art. 50 cpv. 2, 4–6 2 All’atto dell’investimento del patrimonio, l’istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicu- rezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati. 4 Le possibilità d’investimento secondo gli articoli 53–56, 56a capoversi 1 e 5 e 57 capoversi 2 e 3 possono essere estese in base a un regolamento d’investimento che soddisfi le esigenze dell’articolo 49a, purché l’osservanza dei capoversi 1–3 sia comprovata in modo concludente nell’allegato al conto annuale. 5 Se le condizioni di cui al capoverso 4 per un’estensione delle possibilità di inve- stimento non sono adempiute, l’autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l’investimento del patrimonio. 6 L’osservanza degli articoli 53–57 non esime dall’obbligo di rispettare le prescri- zioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l’artico- lo 54 capoverso 2 lettere c e d.

Art. 53 Investimenti autorizzati (art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

a. contanti; b. crediti espressi in importi fissi, in particolare averi su conti correnti postali o conti bancari, obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d’opzione), titoli ipotecari, lettere di pegno e altri riconoscimenti di debito, a prescindere dal fatto che siano garantiti da pegno o da titoli oppure non lo siano; c. immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; d. azioni, buoni di partecipazione e di godimento e altri titoli e partecipazioni analoghi, come pure quote sociali di cooperative; è pure ammesso l’investi- mento sotto forma di partecipazioni a società, purché quotate in borsa o negoziate su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico; e. investimenti alternativi che non contemplano l’obbligo di effettuare versa- menti suppletivi, quali i fondi speculativi (hedge funds), le materie prime, le private equity, le insurance linked securities. Nell’ambito dell’articolo 50 capoverso 4, non è possibile derogare al divieto di effettuare investimenti che contemplano l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

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2 Gli investimenti ammessi nel capoverso 1 lettere a–d possono essere operati me- diante investimenti diretti, investimenti collettivi o strumenti finanziari derivati secondo gli articoli 56 e 56a. Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o pro- dotti strutturati diversificati.

Art. 54 Limite d’investimento per debitore (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

2 Illimite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti

seguenti: a. crediti nei confronti della Confederazione; b. crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie; c. crediti in ragione di contratti d’assicurazione collettiva stipulati dall’istituto di previdenza con un istituto d’assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein; d. crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni lega- ti al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a poste- riori in caso di aumenti di stipendio. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

Art. 54a Limite per partecipazioni a società (art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Gli investimenti in immobili secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera c non pos- sono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale. 2 Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

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Art. 55 Limiti per categoria (art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patri- monio totale: a. 50 per cento: per i titoli ipotecari su immobili ai sensi dell’articolo 53 lettera c; il valore di pegno non può tuttavia superare l’80 per cento del valore venale. Le lettere di pegno svizzere sono trattate come titoli ipotecari; b. 50 per cento: per gli investimenti in azioni; c. 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all’estero; d. 15 per cento: per gli investimenti alternativi; e. 30 per cento per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate.

Art. 56 cpv. 1, 2 lett. c nonché 3 frase introduttiva 1 Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d’investimento istituzio- nali che servono a un unico istituto di previdenza.

2 L’istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

c. i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca di deposito. 3 Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungo- no agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di inve- stimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:

Art. 56a cpv. 5 5 I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.

Art. 57 cpv. 3 e 4 3 Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi azien- dali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio. 4 I crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.

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Art. 58 cpv. 2 frase introduttiva e lett. b

2 Valgono come garanzia:

b. i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale del- l’immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest’ul- timo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.

Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altre istituzioni della previdenza professionale (art. 71 cpv. 1 LPP)

1 Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche a:

a. le fondazioni di finanziamento; b. i fondi padronali di previdenza; c. le fondazioni d’investimento; d. i fondi di garanzia. 2 L’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, concedere deroghe alle prescrizioni d’investimento a fondazioni d’investimento. Può vincolare le deroghe a condizioni.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell’articolo 59 devono adeguare l’investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

19 settembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 ottobre 19942 sul libero passaggio

Art. 13 cpv. 4 lett. b e c

4 L’ammontare del capitale di previdenza equivale:

b. per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, alla prestazio- ne d’uscita apportata, unitamente agli interessi; c. per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investi- menti (risparmio in titoli): al valore corrente dell’investimento; se convenuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative.

Art. 19 cpv. 1 e 3 1 I fondi provenienti da fondazioni di libero passaggio possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 19343 sulle banche oppure, nel caso di risparmio in titoli, in un investimento collettivo sottoposto a un’autorità di vigilanza svizzera. 3 Gli articoli 71 capoverso 1 LPP4 e 49–58 OPP 25 si applicano per analogia all’in- vestimento del patrimonio sotto forma di risparmio in titoli.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 L’investimento dei fondi delle fondazioni di libero passaggio dev’essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

2 RS 831.425 3 RS 952.0 4 RS 831.40 5 RS 831.441.1

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2. Ordinanza del 13 novembre 19856 sulla legittimazione alle deduzioni

fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Art. 5 Investimenti 1 I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 19347 sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investi- menti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca. 2 I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche. 3 Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 19848 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008 L’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev’essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

6 RS 831.461.3 7 RS 952.0 8 RS 831.441.1

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