AS 2008 5083
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 22 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 5 dell’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.
22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Allegato 5 (art. 10b)
Autorizzazione provvisoria di circolazione in Svizzera
1. Detentore
Cognome/ditta: Nome: Via/n.: CAP/luogo:
2. Veicolo da immatricolare
Targhe di controllo n.: Marca/tipo: Telaio n.: Matricola n.:
3. Il detentore conferma di avere richiesto in data … un attestato di assicura-
zione presso l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore …
4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o
all’autorità di ammissione il …: a. Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare o Rapporto di perizia (modulo 13.20 A) b. Licenza di circolazione per il veicolo che deve essere ritirato dalla circolazione c. Modulo ufficiale con accordo scritto del detentore e del beneficiario (p. es. ditta di leasing) o decisione giudiziaria passata in giudicato concernente i rapporti di proprietà, se è stato iscritto il codice 178 «cambiamento di detentore non autorizzato» nella licenza di circolazione d. Per i veicoli sottoposti alla TTPCP: certificato di conformità (art. 16 cpv. 2 dell’O del 6 mar. 20002 sul traffico pesante, OTTP) o dichia- razione di esenzione allestita a nome del detentore dalla Direzione generale delle dogane (art. 15 cpv. 5 OTTP)
Data: Firma (detentore):
2 RS 641.811
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Assicurazione dei veicoli RU 2008
Osservazione: Conformemente all’articolo 10b capoverso 1 dell’ordinanza sull’assi- curazione dei veicoli, il modulo compilato in modo veritiero deve essere conservato nei veicoli che possono essere utilizzati prima del rilascio della licenza di circola- zione. L’autorizzazione provvisoria di circolazione è valida per la circolazione in Svizzera sino al rilascio della licenza di circolazione, ma al massimo per 30 giorni dall’entrata in vigore dell’attestato di assicurazione. Essa non è valida per i veicoli a motore e per i rimorchi immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.
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