AS 2008 5571
Ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut)
Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)
Modifica del 22 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 20071 sull’ammissione degli autisti è modificata come segue:
Art. 3 lett. d e dbis Non necessitano di un certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore: d. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione o manu- tenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento; dbis. che, nuovi o trasformati, non sono ancora in circolazione;
Art. 4 cpv. 1 1 Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una formazione professionale le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato. Le persone che frequentano l’apprendistato di conducente di autocarri possono effet- tuare trasporti di merci durante l’intero periodo di formazione senza essere titolari del certificato di capacità.
1 RS 741.521
2008-1834 5571
Ordinanza sull’ammissione degli autisti RU 2008
Art. 9 rubrica, cpv. 3 e 4 Durata di validità e rilascio 3 Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di: a. iscrizione a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre (art. 24c lett. e dell’ordinanza del 27 ottobre 19762 sull’ammissione alla cir- colazione di persone e veicoli, OAC); oppure b. emissione di una carta separata secondo il modello della carta di qualifica- zione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE3. 4 Le indicazioni sulla carta separata devono corrispondere a quelle iscritte nella licenza di condurre in base alla quale la carta è rilasciata. In caso di sostituzione della licenza di condurre va richiesta una nuova carta.
Art. 11 cpv. 3 3 È ammesso all'esame combinato (art. 14bis) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera a e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è disciplinata nell’allegato 12 numero I OAC.
Art. 14bis Esame combinato La parte dell’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera b e la parte gene- rale dell’esame pratico giusta l’articolo 14 capoverso 2 possono essere combinate in un solo esame.
Art. 23 cpv. 5 5 Chi vuole impartire corsi di formazione periodica pratica, deve inoltre essere titolare di un’abilitazione a maestro conducente che lo autorizza all’insegnamento della guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E, oppure deve possedere il permesso di formazione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC4 o comprovare la frequenza di un corso equivalente.
Art. 27 cpv. 1 e 2 Abrogati
2 RS 741.51 3 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4) 4 RS 741.51
Ordinanza sull’ammissione degli autisti RU 2008
Art. 27a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 22 ottobre 2008
1 Le persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria C o della
sottocategoria C1 prima del 1° settembre 2009, necessitano del certificato di capa- cità per il trasporto di merci solo dal 1° settembre 2014. Se viene comprovata la frequenza della formazione periodica giusta gli articoli 16–20, il certificato di capa- cità viene rilasciato su domanda e senza che occorra sostenere un esame: a. con validità fino al 1° settembre 2014 per le domande inoltrate prima del 1° settembre 2014; b. con una validità di cinque anni per le domande inoltrate dal 1° settembre 2014. 2 Le persone che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 prima del 1° settembre 2009 sostengono l’esame di conducente secondo il diritto previgente. Alle persone che hanno superato l'esame di conducente il certificato di capacità è rilasciato senza che debbano sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certifi- cato è limitata a cinque anni.
3 Le persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della
sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2008, necessitano del certificato di capa- cità per il trasporto di persone solo dal 1° settembre 2013. Se viene comprovata la frequenza della formazione periodica giusta gli articoli 16–20, il certificato di capa- cità viene rilasciato su domanda e senza che occorra sostenere un esame: a. con validità fino al 31 agosto 2018 per le domande inoltrate prima del 1° set- tembre 2013; b. con una validità di cinque anni per le domande inoltrate dal 1° settembre 2013. 4 Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31agosto 2009, è rilasciato un certificato di capacità per il trasporto di persone senza che debbano sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certificato è limitata a cinque anni. 5 Le persone che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2009 sostengono l’esame di conducente secondo il diritto previgente. Alle persone che hanno superato l’esame di conducente è rilasciato il certificato di capacità senza che debbano sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certifi- cato è limitata a cinque anni.
Ordinanza sull’ammissione degli autisti RU 2008
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2009.
22 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova