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AS 2008 5741

Ordinanza sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare

Ordinanza sulla Commissione federale per la sicurezza nucleare (OCSN)

del 12 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 71 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu), ordina:

Sezione 1: Statuto

Art. 1 La Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) è una commissione extra- parlamentare secondo l’articolo 57a capoverso 1 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Sezione 2: Attività

Art. 2 Stato attuale della scienza, della tecnica e della ricerca 1 La CSN segue lo stato della scienza e della tecnica, in particolare nel settore della sicurezza nucleare. 2 Essa può raccomandare lavori di ricerca in Svizzera o la partecipazione di organi svizzeri alla realizzazione di progetti esteri o internazionali.

Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare 1 La CSN esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori: a. della sicurezza tecnica degli impianti; b. dell’influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare; c. dello smaltimento delle scorie radioattive; d. della valutazione della sicurezza nucleare; e. della vigilanza sugli impianti nucleari.

RS 732.16

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2 Essa può emanare raccomandazioni per migliorare la sicurezza nucleare.

3 Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il proprio parere in merito a fatti specifici.

Art. 4 Collaborazione per l’emanazione di norme 1 La CSN partecipa all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare. 2 Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigi- lanza di cui all’articolo 70 LENu.

3 Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti

nucleari svizzeri.

Art. 5 Parere

1 La CSN può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:

a. le autorizzazioni di massima; b. le licenze di costruzione; c. le licenze d’esercizio. 2 Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza. 3 Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.

4 Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.

Art. 6 Informazioni 1 Le autorità di vigilanza forniscono alla CSN le informazioni necessarie all’adem- pimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti di cui agli allegati 5 e 6 dell’or- dinanza del 10 dicembre 20043 sull’energia nucleare. 2 Qualora le autorità di vigilanza non dispongano di informazioni, la CSN può richie- derle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7 Composizione e indipendenza 1 La CSN si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.

3 RS 732.11

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2 Nella CSN devono essere rappresentate sia le cerchie favorevoli che le cerchie con- trarie all’energia nucleare. 3 Le persone in rapporto di dipendenza nei confronti di esercenti di impianti nucleari non possono costituire la maggioranza dei membri. 4 I membri esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappre- sentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non sono vincolati a istruzioni e non possono farsi rappresentare.

Art. 8 Nomina 1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della CSN su proposta del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (DATEC).

2 La CSN può sottoporre proposte di nomina al DATEC.

Art. 9 Gruppi peritali temporanei 1 Per trattare problemi particolari, la CSN può istituire gruppi peritali temporanei.

2 I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la CSN.

Art. 10 Periti In caso di necessità e d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la CSN può far capo a periti.

Art. 11 Segreteria 1 La CSN dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrati- vamente all’UFE. 2 Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della CSN e dei gruppi peritali temporanei.

Sezione 4: Gestione amministrativa

Art. 12 Sedute 1 La CSN si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente. 2 La CSN può invitare i collaboratori dell’UFE e dell’IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.

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Art. 13 Votazioni

1 La CSN è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.

2 La CSN decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo. 3 La CSN può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta succes- siva.

Art. 14 Processo verbale Le deliberazioni della CSN e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.

Art. 15 Rapporti

1 Entro il 15 dicembre di ogni anno la CSN presenta al DATEC la pianificazione

delle attività per l’anno successivo. 2 Essa presenta al DATEC un rapporto di attività annuale. Questo viene pubblicato.

3 Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d’intesa con l’UFE.

Art. 16 Ricusazione 1 L’obbligo di ricusarsi dei membri della CSN e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. 2 Vi è motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale 20 dicembre

1968 sulla procedura amministrativa segnatamente quando il membro della CSN o il

perito: a. appartiene o partecipa a un’organizzazione o a un’impresa parte in causa, oppure la rappresenta; b. partecipa alla pianificazione, alla realizzazione o all’esercizio dell’impianto oggetto dell’indagine.

Art. 17 Segreto 1 Le deliberazioni della CSN, dei suoi comitati e dei gruppi peritali non sono pubbli- che. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pub- blici al mantenimento del segreto siano preponderanti. 2 I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d’ufficio e all’ob- bligo di testimoniare.

4 RS 172.021

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3 Il DATEC è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale5. 4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della CSN.

Art. 18 Indennità L’indennità dei membri della CSN è retta dall’ordinanza del 12 dicembre 19966 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 14 marzo 19837 concernente la Commissione federale per la sicu- rezza degli impianti nucleari è abrogata.

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 311.0 6 RS 172.311 7 RU 1983 278, 2005 601

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