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Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta:

I La legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 3 e 4 Abrogati

Art. 17a Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio 1 Le aziende che fabbricano, trattano o depositano derrate alimentari di origine ani- male necessitano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone. 2 Altre aziende che trattano derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale d’esecuzione.

3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per:

a. le aziende attive nel settore della produzione primaria; b. le aziende nelle quali vengono svolte attività che costituiscono un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Art. 23 cpv. 2bis e 4 2bis Chi constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui importati, fabbricati, trasformati, trattati o distribuiti possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. Qualora le derrate alimentari o gli oggetti d’uso non siano più sotto il controllo diretto dell’interessato, quest’ul- timo deve informare senza indugio la competente autorità d’esecuzione e collaborare con essa. 4 I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.

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Art. 23a Rintracciabilità 1 Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimenta- ri e tutte le sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione. 2 Devono essere allestiti sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le neces- sarie informazioni richieste.

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva 1 Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale esamina la carne:

Art. 36 cpv. 4

4 Il servizio federale competente può:

a. designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso; b. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi dei laboratori cantonali; può pure effettuare propri esperimenti collettivi con i laboratori cantonali.

Art. 38 cpv. 4 4I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della colla- borazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.

Art. 40 cpv. 2 e 5 2 Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veteri- nari ufficiali e di assistenti specializzati ufficiali. 5 Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone, che soddisfa i requisiti, dirige i controlli dell’allevamento e della macellazione degli animali. Coor- dina l’attività dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasforma- zione della carne.

Art. 41a Commissioni d’esame 1 Il dipartimento federale competente nomina commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.

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2 Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione for- male.

3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli

esami per le persone che svolgono funzioni nell’ambito dell’esecuzione della pre- sente legge.

Art. 43a Collaborazione di terzi 1 La Confederazione e i Cantoni possono delegare a terzi, in particolare imprese e organizzazioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali o istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

2 Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:

a. accreditati secondo la legislazione federale; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

3 L’autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi.

Questi ultimi non possono decidere provvedimenti. 4 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge. 5 La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all’autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

Art. 45 cpv. 2 lett. a, abis ed e

2 Sono riscossi emolumenti per:

a. l’ispezione delle carni e degli animali da macello nella misura in cui serva allo scopo della presente legge; abis. i controlli di laboratori di sezionamento; e. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i labo- ratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d’esercizio ai sensi del- l’articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Art. 47 cpv. 1, frase introduttiva nonché cpv. 2–4 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: 2 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere. 4 L’informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis può essere considerata cir- costanza attenuante.

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Art. 48 cpv. 1, frase introduttiva e lett. n, nonché cpv. 1bis

1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

n. contravviene alle prescrizioni concernenti l’obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi dell’articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell’arti- colo 23 capoverso 1, l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 23 capo- verso 2bis lettera a o la rintracciabilità ai sensi dell’articolo 23a. 1bis Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007 Il presidente: Peter Bieri La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2008.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2007 6537

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