Lexipedia

AS 2009 161

AS 2009 161

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 13 gennaio 2009

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 e 3 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE sono modifi- cati secondo le versioni qui annesse.

II La presente modifica entra in vigore il 18 gennaio 2009.

13 gennaio 2009 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

2008-2961 161

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi della Comunità europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Categoria Testo normativo comunitario

1. animali vivi Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976,

recante l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15) modificato in ultimo dalla decisione 2008/883/CE della Com- missione, del 21 novembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 316 del 26.11.2008, pag. 14) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Com- missione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglian- za dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

2. bovini vivi Decisione 2007/453/CE della Commissione,

del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84) modificata in ultimo dalla decisione 2008/829/CE della Com- missione, del 30 ottobre 2008, recante modifica dell’allegato della decisione 2007/453/CE che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 294 dell’1.11.2008, pag. 14)

4a. Abrogato

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

5. embrioni di bovini Decisione 2008/155/CE della Commissione, del

14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51) modificata in ultimo dalla decisione 2008/610/CE della Com- missione, del 24 luglio 2008, che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 57) 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19) modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

7. sperma di animali Decisione 2002/613/CE della Commissione, del

domestici della specie suina 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45) modificata in ultimo dalla decisione 2008/856/CE della Com- missione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 26)

8. sperma, ovuli ed embrioni Decisione 2008/635/CE della Commissione, del

delle specie ovina e caprina 22 luglio 2008, relativo alle importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi, dei centri di raccolta dello sperma e dei gruppi di raccolta di embrioni, e i requisiti di certificazione (GU L 206 del 2.08.2008 pag. 17)

8a. ovuli ed embrioni della Decisione 2008/636/CE della Commissione, del specie suina 22 luglio 2008, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di ovuli ed embrioni della specie suina (GU L 206 del 2.08.2008 pag. 32)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

9. volatili diversi dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del

pollame 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 4) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29) modificata in ultimo dalla Decisione 2007/876/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 50)

10. carni di selvaggina, carni Decisione 2000/585/CE della Commissione, del

di selvaggina di allevamento 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, e carni di coniglio di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE (GU L 251 del 6.10.2000 pag. 1) modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglian- za dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

11. lumache, cosce di rana, Decisione 2003/812/CE della Commissione, del

gelatina, miele e pappa reale 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai destinati al consumo umano quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 305 del 22.11.2003 pag. 17) modificata in ultimo dalla Decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42) modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglian- za dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

15. latte Decisione 2004/438/CE della Commissione, del

29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo (GU L 154 del 30.4.2004 pag. 70) modificato in ultimo dalle decisione 2008/338/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica l’allegato I della decisione 2004/438/CE per quanto riguarda il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo provenienti dall’Australia nonché il latte e i prodotti a base di latte provenienti dalla Serbia e che aggiorna l’iscrizione della Svizzera in tale allegato (GU L 115 del 29.4.2008 pag. 35) Decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

modificato in ultimo dalla decisione 2008/772/CE della Commissione, del 1° ottobre 2008, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglian- za dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 263 del 2.10.2008, pag. 20)

15a. pesci, molluschi, Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del crostacei d’acquacoltura 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della diretti- va 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certifica- zioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41)

17. Abrogato

Cap. 2 n. 1, 3, 6, 14, 15 e 16

Categoria Testo normativo comunitario

1. embrioni di bovini Decisione 2008/155/CE della Commissione, del

14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi di raccolta e produzione di embrioni di Paesi terzi riconosciuti ai fini dell’importazione di embrioni di bovini nella Comunità (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51) modificata in ultimo dalla decisione 2008/610/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che modifica la decisione 2008/155/CE relativamente ad alcuni gruppi di raccolta e produzione di embrioni in Canada e negli Stati Uniti (GU L 197 del 25.7.2008, pag. 57) Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all’importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19) modificata in ultimo dalla Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

3. molluschi bivalvi, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del

echinodermi, tunicati, 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei gasteropodi marini territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi e prodotti della pesca bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53) modificato in ultimo dalla decisione 2008/156/CE della Commissione, del 18 febbraio 2008, che modifica la decisione 2006/766/CEE relativa all’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano (GU L 50 del 23.2.2008, pag. 65) Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83) modificato dal Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/20044 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47) modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del rego- lamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimen- tare che importano olio di pesce destinato al consumo umano (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 21)

6. prodotti di origine animale Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 15)

4 Osservazione:

Dal 1° giu. 2008 non è più consentita l’importazione in Svizzera di prodotti della pesca dai Paesi di cui all’all. II, eccezione fatta per il caviale proveniente dall’Azerbaigian.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

14. sperma di animali Decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio

domestici della specie suina 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45) modificata in ultimo dalla decisione 2008/856/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 26)

15. Abrogato

16. prodotti della pesca e Decisione 2006/199/CEE della Commissione,

dell’acquacoltura del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17)

Categoria Testo normativo comunitario

1. ungulati vivi Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,

che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321) rettificato da Rettifica della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128) Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15) modificato in ultimo dalla decisione 2008/883/CE della Com- missione, del 21 novembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 316 del 26.11.2008, pag. 14) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

modificato in ultimo dal Regolamento (CE) n. 571/2008 della Commissione, del 19 giugno 2008, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di revisione dei programmi di controllo annuali concernenti la BSE (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4) rettificato da Rettifica del regolamento (CE) n. 553/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 161 del 20.06.2008, pag. 49)

2. equidi Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990,

relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42) modificata in ultimo dalla Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40) Decisione 2008/907/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi da un paese terzo ad un altro paese terzo conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/496/CEE del Consiglio (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 22)

7. Abrogato

11. molluschi, loro uova Decisione 2003/804/CE della Commissione, del

e gameti 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22) modificata in ultimo dalla Decisione 2007/158/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, per quanto concerne le importazioni di pesci vivi e molluschi destinati al consumo umano dai paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 68 dell’8.3.2007, pag. 10)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)

12. pesci vivi, loro uova e Decisione 2003/858/CE della Commissione, del

gameti 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)

15. sperma di animali Decisione 2002/613/CE della Commissione, del

domestici della specie suina 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 196 del 25.07.2002, pag. 45) modificato in ultimo dalla decisione 2008/856/CE della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada e degli Stati Uniti (GU L 302 del 13.11.2008, pag. 26)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

19. volatili diversi dal Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del

pollame 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determi- nati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 4) Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29) modificata in ultimo dalla Decisione 2007/876/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, che modifica la decisione 2007/25/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 50)

20a. carni fresche di animali Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, delle specie bovina e suina recante l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15) modificato in ultimo dalla decisione 2008/883/CE della Com- missione, del 21 novembre 2008, che modifica l’allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda la regionalizzazione del Brasile nell’elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità di determinate carni fresche (GU L 316 del 26.11.2008, pag. 14)

21. Abrogato

23. prodotti a base di carne Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49) 2008/817/CE: Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 2007/777/CE relativa alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti a base di carne originari della Nuova Caledonia (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 49)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

24a. gelatina commestibile, Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del collagene e materie prime 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a per la produzione di gelatina taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del commestibile e collagene Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)

29. pesci, molluschi, crosta- Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del cei d’acquacoltura 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della diretti- va 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certifica- zioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41)

30. prodotti della pesca Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del

5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31) Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

31. cosce di rana e lumache Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del

5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)

34. miele e altri prodotti Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione,

apicoli del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27) modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamen- to (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Cap. 4

4. Misure protettive nei confronti della salute animale e

della sicurezza delle derrate alimentari Categoria Testo normativo comunitario

1. prodotti di origine animale Decisione 2002/994/CEE della Commissione, del

20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154) modificato in ultimo dalla decisione 2008/639/CE della Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 30) Decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63) modificato in ultimo della decisione 2008/825/CE della Commissione, del 23 ottobre 2008, che modifica la decisione 2006/241/CE relativamente all’importazione di alcune specie di lumache destinate al consumo umano originarie del Madagascar (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 23)

2. carni fresche di pollame, Decisione 2005/692/CE della Commissione, del

ratiti, selvaggina da penna 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro selvatica e d’allevamento; l’influenza aviaria in diversi Paesi terzi preparazioni e prodotti a (GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20) base di tali carni; alimenti greggi per animali da modificata in ultimo dalla Decisione 2008/640/CE della compagnia e materie prime Commissione, del 30 luglio 2008, che modifica la decisione non trasformate per mangi- 2005/692/CE recante talune misure protettive contro mi derivati da tali carni; l’influenza aviaria in diversi Paesi terzi uova per il consumo umano; (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 32) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli

3. molluschi bivalvi vivi Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le impor- tazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano (GU L 307 del 18.11.2008, pag. S. 9)

4. prodotti della pesca e Decisione 2002/249/CEE della Commissione,

dell’acquacoltura del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Categoria Testo normativo comunitario

Decisione 2006/236/CEE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano (GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16) modificata dalla Decisione 2008/660/CE della Commissione del 31 luglio 2008, che modifica la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall’Indonesia e destinati al consumo umano (GU L 215 del 12.8.2008, pag. 6) Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d’emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall’Albania e destinati al consumo umano (GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21) Regolamento (CE) n. 601/2008 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativo a misure di protezione che si applicano ad alcuni prodotti della pesca importati dal Gabon e destinati al consumo umano (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 3) Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano (GU L 205 del 1.8.2008, pag. 49)

5. pesci vivi e prodotti Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del

dell’acquacoltura 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d’acquacoltura (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76)

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Allegato 3

Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari

N. 1 e 8 I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l’arti- colo 8 capoversi 2–4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

1. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 16 del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre

20025 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non

destinati al consumo umano [Regolamento (CE) n. 1774/2002] per l’impor- tazione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina d’ossa), di corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o di zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti;

8. certificato secondo il modello dell’allegato X capitolo 4C del Regolamento

(CE) n. 1774/2002 per l’importazione di prodotti sanguigni destinati ad usi tecnici, ad eccezione del siero di equidi e dei prodotti intermedi di cui all’ar- ticolo 1 del Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione6.

5 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, modificato dal R (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale, GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1. 6 Regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dic. 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio, GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Ordinanza sui controlli OITE RU 2009

AS 2009 161 | Lexipedia | Lexipedia