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AS 2009 1799

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003 concernente la modifica dell'accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne-Vallorbe-Losanna

Scambio di note del 12 settembre 2002/30 aprile 2003 concernente la modifica dell’accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna

Entrato in vigore il 1° marzo 2009

Traduzione1

Ministero Parigi, 30 aprile 2003 degli affari esteri

Ambasciata di Svizzera Parigi

Il Ministero degli affari esteri esprime la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera e, in riferimento all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 set- tembre 19602 tra la Francia e la Confederazione Svizzera concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comuni- carle quanto segue: Il Governo francese ha preso atto dell’Accordo che annulla e sostituisce l’Accordo del 19 luglio 19673 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbi- nati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne– Vallorbe–Losanna. Il tenore del presente Accordo, firmato il 5 giugno 2000 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 19 giugno 2000 dal Direttore delle dogane e dei dazi indiretti francesi, è il seguente: «In applicazione dell’articolo 1 paragrafo 4 della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 1960 concernente gli uffici a controlli nazio- nali abbinati e i controlli in corso di viaggio: L’Accordo del 19 luglio 1967 tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna è modificato come segue:

Art. 3 n. 3 Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Frasne–Vallorbe– Losanna e viceversa.

1 Dal testo originale francese (RO 2009 1799).

2 RS 0.631.252.934.95 3 RS 0.631.252.934.952.7

2000-1597 1799

Istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe RU 2009 e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna. Scambio di note con la Francia

Art. 3 n. 4 (nuovo) Gli agenti di ciascuna Parte contraente possono ricondurre sino alla frontiera con il proprio veicolo, lungo l’itinerario autorizzato, le persone non ammesse o arrestate giunte con l’ultimo treno e provenienti dal Paese d’uscita. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona.

Art. 3 n. 5 (ex n. 4) Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni, nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.

Abrogato

Art. 4 (nuovo) 1. In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto. 2. Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale: – Losanna–Vallorbe via autostrada e viceversa.

3. Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto

dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.

Art. 5 (ex art. 4) 1. La Direzione del III circondario delle dogane svizzere, in Ginevra, e la competen- te autorità svizzera di polizia, da una parte, la Direzione regionale delle dogane francesi, in Besançon, e la competente autorità francese di polizia, dall’altra, disci- plinano i particolari segnatamente lo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché con le FFS e la SNCF. 2. Gli agenti responsabili, in servizio, prendono, di comune accordo, i provvedimen- ti applicabili per il momento o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che potessero sorgere durante il controllo.

Art. 6 (ex art. 5) La Direzione del III circondario delle dogane svizzere, in Ginevra, e la Direzione regionale delle dogane francesi, in Besançon, stabiliscono con le FFS e la SNCF, d’intesa con le competenti autorità di polizia svizzere e francesi, le condizioni, alle

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quali sono messi a disposizione degli agenti francesi i locali utilizzati dai medesimi; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illumi- nazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.»

Il Ministero degli affari esteri ha l’onore di comunicare all’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva i disposti dell’Accordo. Il Ministero propone che la presente nota e quella dell’Ambasciata di Svizzera datate 12 settembre 2002 costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della precitata Convenzione, l’Accordo fra i due Governi relativo alla conferma della presente modifica dell’Accordo del 19 luglio 1967 concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe. Dato che l’approvazione di questo Accordo dev’essere autorizzata dal Parlamento, il Ministero informa l’Ambasciata del fatto che la sua entrata in vigore avrà luogo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’Ambasciata, della notifica definitiva della conclusione delle procedure nazionali richieste.

Il Ministero degli affari esteri coglie quest’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.

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