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AS 2009 2593

Ordinanza sulla protezione dei vegetali

Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

Modifica del 6 maggio 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. o

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

o. oggetti protetti: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito.

Art. 5 cpv. 4, frase introduttiva 4 L’ufficio competente può segnatamente ordinare le misure seguenti all’atto del- l’importazione delle merci:

Art. 9 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2 1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane notificano all’ufficio competente le merci di origi- ne estera menzionate nell’allegato 5, parte B, provenienti da Paesi non membri della Comunità europea, al più tardi un giorno feriale prima dell’importazione. 1bis Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può estendere l’obbligo di notifica alle merci menzionate nell’allegato 5, parte A, provenienti da Paesi membri della Comunità europea, eccetto il legname, gli alberi e gli arbusti forestali. 1ter Se la situazione fitosanitaria lo esige, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può estendere l’obbligo di notifica al legname, agli alberi e agli arbusti forestali menzionati nell’allegato 5, parte A, provenienti da Paesi membri della Comunità europea. 2 L’UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l’elenco degli uffici doganali adibiti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2009

Art. 10 cpv. 2

2 Il controllo può essere esteso anche all’imballaggio e al mezzo di trasporto.

Art. 11 cpv. 2 2 Gli importatori fanno disinfettare le merci, a loro spese e rischio, da un’azienda in grado di garantire una disinfezione a regola d’arte e una gestione irreprensibile. L’ufficio competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione.

Titolo prima dell’art. 13 Sezione 2: Esportazione

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 3: Transito

Art. 15, rubrica Misure in caso di pericolo di diffusione

Art. 15a Invii soggetti a controllo Gli invii in transito sono controllati dal Servizio fitosanitario federale se: a. giungono in Svizzera per via aerea da un Paese non membro della Comunità europea; e b. il loro successivo trasporto fino al luogo di destinazione in un Paese membro della Comunità europea non avviene per via aerea.

Art. 15b Notifica degli invii soggetti a controllo 1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane notificano gli invii soggetti a controllo al Servizio fitosanitario federale. 2 Esse devono fornire al Servizio fitosanitario federale i manifesti di carico, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.

Art. 30a Delimitazione degli oggetti protetti 1 Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti e stabilire una procedura di delimitazione. 2 Per quanto riguarda gli oggetti protetti occorre assicurare la sorveglianza del terri- torio e adottare misure di lotta idonee.

3 RS 631.0

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2009

Art. 37 cpv. 5 lett. d

5 La Confederazione non versa nessun’indennità ai Cantoni:

d. per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone con- taminate, come la distruzione e l’eliminazione dei vegetali e delle parti di vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta ordinate dall’UFAG per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato nonché le misu- re di lotta relative alle zone di sicurezza secondo l’articolo 17 capoverso 3 e agli oggetti protetti;

Art. 41 cpv. 6 6 Se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allega- ti 1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazio- ne fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolar- mente pericoloso, l’importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per tutta la Svizzera o parte di essa, l’ufficio competente può ordinare per analogia le misure previste negli articoli 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detti organismi.

II Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2009

Allegato 4 (art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)

Parte B punto 32

Merci Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)

… 32. Vegetali di Vitis L., ad Ferme restando le disposizioni applicabili Tutti i Cantoni, eccezione dei frutti e delle ai vegetali di cui al punto 15 parte A ad eccezione sementi allegato 3 e al punto 17 parte A sezione II del Cantone di allegato 4, constatazione ufficiale: TI e della Valle Mesolcina (Cantone di GR) a) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine flavescence dorée MLO non risulta presente, oppure b) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione all’interno di una zona istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazio- nale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente, oppure c) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in una zona protetta elen- cata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dalla Comu- nità europea nella Repubblica ceca, in Francia (Champagne-Ardenne, Lorena, Alsazia) o in Italia (Basilicata), oppure d) che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione: – nel quale, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e – sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flave- scence dorée MLO oppure – i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.

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Allegato 5 (art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)

Parte A sezione II punto 1.3

1.3 Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L.,

Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. …

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