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AS 2009 4241

Ordinanza sulla segnaletica stradale

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del 19 agosto 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1 lett. g 1 I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: g. Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci perico- lose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l’appendice 2 SDR deve essere indicata su una tavola complementare con la lettera corrispondente.

Art. 24 cpv. 5 5 Il segnale «Direzione obbligatoria per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.41.2) indica la direzione che devono seguire i veicoli che trasportano merci peri- colose.

1 RS 741.21

2009-0162 4241

Segnaletica stradale RU 2009

II L’allegato 2 è modificato come segue:

2.41.2 Direzione obbligatoria

per i veicoli che trasportano merci pericolose (esempio) (art. 24)

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

19 agosto 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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