AS 2009 5027
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 18 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 30
34 Protezione della salute dei membri dell’equipaggio
degli aeromobili
341 Disposizioni generali
Art. 30 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 Il presente numero (n. 34) disciplina la protezione della salute dei membri
dell’equipaggio degli aeromobili delle imprese di trasporti aerei con sede in Sviz- zera, soggette all’obbligo di autorizzazione per il trasporto commerciale di persone o merci. 2 Il presente numero attua la Direttiva 2000/79/CE nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Art. 31 Informazione e istruzione L’informazione e l’istruzione dei membri dell’equipaggio sono rette dall’articolo 5 dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19933 concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3).
2009-0704 5027
Ordinanza sulla navigazione aerea RU 2009
Art. 32 Consultazione La consultazione dei membri dell’equipaggio o della loro rappresentanza in seno all’impresa è retta dall’articolo 6 OLL 34.
Art. 33 Valutazione dello stato di salute 1 Ogni membro dell’equipaggio ha diritto ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l’impresa di trasporti aerei. 2 I membri dell’equipaggio hanno diritto ad una valutazione gratuita del loro stato di salute, secondo l’articolo 4 numero 1 lettera a dell’allegato della Direttiva 2000/79/CE5, come segue: a. membri dell’equipaggio di volo: alle scadenze prescritte nel regolamento JAR-FCL-36; b. altri membri dell’equipaggio:
3. dall’età di 51 anni: ogni anno.
3 Il diritto ad una valutazione annuale è accordato a coloro che hanno problemi di salute riconducibili all’attività aviatoria. 4 I costi della valutazione dello stato di salute sono a carico dell’impresa di trasporti aerei.
342 Protezione della salute durante la maternità
Art. 34 Applicabilità delle disposizioni di protezione durante la gravidanza 1 Le donne incinte possono esigere misure di protezione speciali, non appena hanno informato l’impresa della gravidanza.
2 Su richiesta dell’impresa devono presentare il certificato di un medico.
Art. 35 Occupazione durante la maternità L’occupazione di donne incinte, puerpere e madri allattanti è retta dagli articoli 35 capoverso 1 e 35a capoversi 1–3 della legge del 13 marzo 19647 sul lavoro.
4 RS 822.113 5 La versione vincolante per la Svizzera è riportata al n. 1 dell’all. all’Acc. del 22 giu. 1999 e può essere consultata o richiesta all’UFAC (RS 0.748.127.192.68). 6 Il regolamento JAR-FCL 3 non è pubblicato nella RU e non viene tradotto. Esso può essere consultato presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.admin.ch), oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente delle Joint Aviation Authorties. 7 RS 822.11
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Ordinanza sulla navigazione aerea RU 2009
Art. 36 Lavoro compensativo e sostituzione del salario 1 Le donne incinte e le madri allattanti esonerate dal servizio di volo hanno diritto all’80 per cento del salario, nella misura in cui l’impresa di trasporti aerei non è in grado di offrire loro un lavoro equivalente a terra. 2 Per le donne incinte e le madri allattanti che svolgono un lavoro compensativo a terra si applicano: a. la legge del 13 marzo 19648 sul lavoro; b. l’ordinanza 1 del 10 maggio 20009 concernente la legge sul lavoro; c. l’OLL 310 concernente la legge sul lavoro; d. le prescrizioni emanate dal Dipartimento federale dell’economia in base all’articolo 62 capoverso 4 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro.
343 Membri dell’equipaggio con responsabilità familiari
Art. 37 Per l’occupazione di membri dell’equipaggio con responsabilità familiari si appli- cano: a. l’articolo 36 capoverso 1 della legge del 13 marzo 196411 sul lavoro, nella misura in cui lo consente l’esercizio; e b. l’articolo 36 capoverso 3 della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.
II La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2009.
18 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 RS 822.11 9 RS 822.111 10 RS 822.113 11 RS 822.11
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