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AS 2009 5855

Ordinanza sulla radiotelevisione

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Modifica del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 78 cpv. 2

2 La tariffa oraria è di 210 franchi.

Art. 79 cpv. 1

1 Per il rilascio, la modifica o la soppressione di una concessione relativa

all’emittenza di un programma radiotelevisivo si applica una tariffa oraria ridotta, di

84 franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 784.401

2009-0849 5855

Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2009

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