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AS 2010 2229

Ordinanza sugli esplosivi

Ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 novembre 20001 sugli esplosivi è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza, l’espressione «legge», laddove designa la legge sugli esplo- sivi, è sostituita con «LEspl». 2 In tutta l’ordinanza, l’espressione «Ufficio centrale» è sostituita con «UCEP».

3 In tutta l’ordinanza, l’espressione «Commissione dei brillamenti» è sostituita con «commissione d’esame».

Art. 1a Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. sicurezza: la sicurezza che garantisce protezione a persone e cose e limita le conseguenze di un eventuale incidente, quando si utilizzano esplosivi in modo conforme alla loro destinazione; b. esplosivi: esplosivi e polvere da sparo ai sensi degli articoli 4 e 7a LEspl; c. fuochi d’artificio: i pezzi pirotecnici da spettacolo (categorie 1–4); d. fuochi d’artificio professionali: i fuochi d’artificio della categoria 4; e. immissione sul mercato: la fornitura, a titolo gratuito od oneroso, di esplo- sivi o pezzi pirotecnici a scopo di commercio o di utilizzazione in Svizzera; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio, a cui è stata rilasciata un’autorizzazione di fabbricazione, non sono considerati immessi sul mercato; f. commercio al dettaglio: la vendita libera di fuochi d’artificio delle catego- rie 1–3 agli utilizzatori; g. persona con conoscenze specialistiche: persona titolare di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl.

1 RS 941.411

2008-0585 2229

Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

2 La tabella delle concordanze tra le espressioni della presente ordinanza e quelle utilizzate nelle direttive 2007/23/CE2 e 2008/43/CE3 è riportata nell’allegato 15.

Art. 3, cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 5 cpv. 1 1 I pezzi pirotecnici contengono almeno una carica innescante o esplosiva. La loro energia è destinata a produrre luce, calore, rumore, fumo, gas, pressione, un movi- mento o effetti analoghi.

Art. 6 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 1 Sono considerati pezzi pirotecnici per scopi professionali i pezzi pirotecnici giusta l’articolo 7 lettera a LEspl. Essi sono classificati dal fabbricante nelle categorie T1, T2, P1, P2 o P3 secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 1. 2 I pezzi pirotecnici delle categorie T1 e P1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. 3 I pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. 4 Per i pezzi pirotecnici della categoria P3 è richiesta soltanto l’autorizzazione di fabbricazione e l’autorizzazione d’importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi pirotecnici. 5 L’Ufficio centrale Esplosivi e Pirotecnica (UCEP) può classificare, in determinati casi, un pezzo pirotecnico in un’altra categoria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone o protezione ambien- tale.

Art. 7 Fuochi d’artificio 1 I fuochi d’artificio sono classificati dal fabbricante nelle categorie 1–4 secondo i criteri di cui all’allegato 1 numero 2. 2 I fuochi d’artificio della categoria 1 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 12 anni. Un’autorizzazione è richiesta soltanto per la loro fabbricazione e per la loro importazione. A essi non si applicano le altre prescrizioni sui pezzi piro- tecnici. 3 I fuochi d’artificio della categoria 2 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 16 anni.

2 Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, nella versione conforme alla GU L 154 del 14 giugno 2007, pag. 1. 3 Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e traccia- bilità degli esplosivi per uso civile, GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

4 I fuochi d’artificio della categoria 3 non possono essere forniti a persone di età inferiore ai 18 anni. 5 I fuochi d’artificio della categoria 4 sono destinati unicamente a un uso professio- nale. Essi possono essere utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche. Non possono essere venduti nel commercio al dettaglio. 6 L’UCEP può classificare, in determinati casi, un fuoco d’artificio in un’altra cate- goria se ciò è necessario per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumi- tà delle persone o protezione ambientale.

Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. a e c Condizioni per l’immissione sul mercato

1 Gli esplosivi possono essere immessi sul mercato se:

a. sono conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza secondo l’allegato I della direttiva 93/15/CEE4; b. sono conformi ai requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità di cui all’allegato 14; c. adempiono le condizioni di cui agli articoli 18–23.

2 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano:

a. agli esplosivi utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di svi- luppo o di prova; c. abrogata

Art. 9 Abrogato

Art. 10 cpv. 1

1 L’UCEP definisce, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le

norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali di cui alla direttiva 93/15/CEE5.

Art. 11 cpv. 1 1 Chi immette sul mercato esplosivi deve poter esibire una dichiarazione di confor- mità dalla quale risulta che gli esplosivi soddisfano i requisiti essenziali di cui alla direttiva 93/15/CEE6.

4 Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20; rettificato da GU L 79 del 7.4.1995, pag. 34; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

5 Cfr. nota relativa all’art. 8 cpv. 1 lett. a.

6 Cfr. nota relativa all’art. 8 cpv. 1 lett. a.

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Art. 12 cpv. 1

1 La prova della concordanza con i requisiti essenziali di cui alla direttiva

93/15/CEE7 è considerata fornita quando l’esplosivo è stato certificato conforme da un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 15.

Art. 20, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 3

3 Dev’essere inoltre conforme all’allegato 14.

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1 Imballaggio, indicazioni e designazioni 1 Gli imballaggi per la spedizione di esplosivi devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell’Accordo europeo del 30 settembre 19578 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR). Devono recare inoltre le indicazioni di cui all’articolo 19 capoverso 3 LEspl e all’allegato 14.

Art. 23 cpv. 4 4 La marcatura dei detonatori e delle capsule detonanti deve inoltre essere conforme alle indicazioni stabilite dalle norme tecniche di cui all’allegato 14.

Art. 24 Condizioni per l’immissione sul mercato

1 I pezzi pirotecnici possono essere immessi sul mercato se:

a. sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza secondo l’allegato I della direttiva 2007/23/CE9; b. sono classificati in una delle categorie di cui agli articoli 6 e 7; c. adempiono le condizioni di cui all’articolo 26. 2 I fuochi d’artificio delle categorie 1–3 devono essere inoltre provvisti di un numero d’identificazione CH. Se quest’ultimo non è stato attribuito, occorre presentare una domanda all’UCEP.

3 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai pezzi pirotecnici:

a. utilizzati in quantità limitata a fini scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova; b. destinati a essere utilizzati dalla polizia.

7 Cfr. nota relativa all’art. 8 cpv. 1 lett. a.

8 RS 0.741.621

9 Cfr. nota relativa all’art. 1a cpv. 2.

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Art. 25 Norme tecniche

1 L’UCEP definisce, d’intesa con la SECO, le norme tecniche atte a concretare i

requisiti essenziali di cui alla direttiva 2007/23/CE10.

2 Nel farlo, tiene conto delle norme standardizzate a livello internazionale.

3 Le norme così definite sono pubblicate sul Foglio federale con menzione del titolo e della fonte. 4 Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni di cui agli articoli 11–17.

Art. 26 Imballaggio, indicazioni e designazioni 1 Gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere etichettati ed essere conformi alle prescrizioni dell’ADR11 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. 2 Su ogni unità elementare d’imballaggio destinata alla vendita (imballaggio singolo o di assortimento) e, se possibile, su ogni singolo pezzo pirotecnico, figurano almeno: a. il nome, il tipo e la categoria dei pezzi nonché i limiti minimi d’età applica- bili alla sua fornitura; b. le istruzioni per l’uso e, se del caso, la distanza minima di sicurezza; c. il nome e l’indirizzo del fabbricante o, se il fabbricante ha sede al di fuori dello Spazio economico europeo/dell’Unione europea, dell’importatore; d. l’anno di fabbricazione; e. il peso lordo e la quantità netta di materiale esplosivo attivo; f. le informazioni pertinenti di cui all’allegato 2; g. per i pezzi pirotecnici per scopi professionali, l’uso previsto e la data di sca- denza stabilita dal fabbricante; h. per i fuochi d’artificio delle categorie 1–3, il numero d’identificazione CH attribuito dall’UCEP. 3 Le indicazioni devono essere redatte nelle tre lingue ufficiali in modo chiaro e inequivocabile.

Art. 31 cpv. 2 lett. a

2 L’autorizzazione non è necessaria per l’importazione di:

a. fuochi d’artificio delle categorie 1–3 fino a un peso lordo totale di 2,5 kg nel traffico turistico, ad eccezione dei fuochi d’artificio che scoppiano a terra;

10 Cfr. nota relativa all’art. 1a cpv. 2.

11 RS 0.741.621

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Art. 32 Domanda di autorizzazione

1 Nella domanda d’autorizzazione si indica:

a. il genere e la quantità dei prodotti; b. il nome e l’indirizzo del fabbricante, eventualmente la sua sigla d’identifica- zione; c. il nome e l’indirizzo dell’importatore; d. il deposito di destinazione in Svizzera; e. il mezzo di trasporto.

2 Alle domande vanno allegate:

a. una descrizione dettagliata con i dati per l’identificazione compreso il numero d’identificazione delle Nazioni Unite12; b. una dichiarazione di conformità, eventualmente l’attestato di conformità. 3 Per gli esplosivi si indica o si allega inoltre il codice associato al fattore di rileva- mento di cui all’articolo 18.

4 Peri fuochi d’artificio delle categorie 1–3 nella domanda si indica inoltre il

numero d’identificazione CH. Se quest’ultimo non è stato ancora attribuito, alla domanda si allegherà un’etichetta originale.

Art. 36 cpv. 2 2 Il Cantone che rilascia l’autorizzazione ne informa l’UCEP, trasmettendogli copia del documento.

Art. 45 cpv. 1 primo periodo 1 Chi intende ottenere un permesso per l’acquisto di esplosivi deve fornire le indica- zioni richieste nell’allegato 4 e confermarle con la sua firma. …

Art. 47 Permesso per l’acquisto di pezzi pirotecnici 1 Per acquistare pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 è necessario un per- messo. 2 Chi intende ottenere un permesso d’acquisto deve fornire le indicazioni richieste nell’allegato 4 e confermarle con la sua firma. La domanda è presentata all’autorità designata dal Cantone. 3 Nel permesso d’acquisto figurano tutte le indicazioni necessarie al suo rilascio.

4 Il permesso d’acquisto è valido al massimo un anno.

12 Figura nell’all. A dell’ADR (RS 0.741.621). Questo all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Il testo può essere ordinato presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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5 Il permesso d’acquisto non è necessario, se il Cantone o il Comune ha rilasciato un’autorizzazione per l’accensione di pezzi pirotecnici delle categorie T2 e 4 compa- tibile con il presente articolo e se quest’ultimi sono utilizzati nei limiti fissati dall’autorizzazione.

Titolo prima dell’art. 51 Capitolo 5: Permesso d’uso Sezione 1: Abilitazioni al brillamento e all’utilizzazione

Art. 51 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 52, rubrica, nonché cpv. 6 Menzioni 6 Il permesso d’uso di pezzi pirotecnici abilita a utilizzare in modo indipendente i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4 menzionati nel permesso.

Art. 56 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 57 cpv. 2 e 3 2 Il permesso è rilasciato dall’UFFT. È firmato dal presidente di uno dei comitati che costituiscono la commissione d’esame e da un rappresentante dell’UFFT.

3 Abrogato

Art. 57a Registro dei permessi

1 L’UFFT tiene un registro dei permessi rilasciati in cui sono contenuti i dati

seguenti: a. cognome; b. nome; c. data di nascita; d. luogo di origine; e. numero AVS; f. data dell’esame; g. tipo di permesso.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

2 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono consultare on line il registro dei permessi: a. l’UCEP; b. i servizi cantonali specializzati.

3 I dati sono cancellati quando il titolare ha compiuto 99 anni.

Art. 58 cpv. 2 2 Tuttavia, se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima volta che il titolare del permesso ha ottenuto un’abilitazione o frequentato una formazione complementare, egli è tenuto a partecipare a un corso complementare prima di utilizzare esplosivi o pezzi pirotecnici.

Art. 64 cpv. 1 1 Se nuove condizioni lo esigono, segnatamente se le regole generali riconosciute della tecnica sono cambiate, l’UFFT può chiedere agli organizzatori di adeguare i regolamenti.

Art. 65 cpv. 2

2 La documentazione deve essere conforme alle regole generali riconosciute dalla

tecnica e al tenore dell’abilitazione secondo il regolamento e deve essere approvata da un comitato di esperti in materia.

Titolo prima dell’art. 66

Sezione 4: Comitati di esperti

Art. 66 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 1 I comitati di esperti sono istituiti ad hoc e consigliano l’UFFT in particolare nei seguenti ambiti: 2 L’UFFT decide, secondo i compiti e l’ambito specifico, in merito all’istituzione e alla composizione di un comitato di esperti. Ne assume inoltre la presidenza e la segreteria.

Art. 67, frase introduttiva e lett. abis, b ed e Nei casi in cui gli esplosivi o i pezzi pirotecnici, in quantità limitate, servono per scopi scientifici, di ricerca, di sviluppo o di prova ai sensi degli articoli 8 capo- verso 2 e 24 capoverso 3, si applicano le disposizioni seguenti: abis. le autorizzazioni d’importazione possono essere rilasciate anche per i pezzi pirotecnici non conformi alle disposizioni degli articoli 24–26; b. il rilascio del permesso d’acquisto non può essere subordinato all’esistenza di un permesso d’uso;

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e. per l’utilizzazione degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici a scopo vincolato non è necessario un permesso d’uso; la loro manipolazione è tuttavia con- sentita soltanto alle persone o sotto la sorveglianza di persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze tecniche nella manipolazione delle sostanze esplosive.

Art. 72 Depositi di pezzi pirotecnici per uso professionale presso il fabbricante 1 I fabbricanti di pezzi pirotecnici della categoria P2 devono depositare tali prodotti conformemente alle prescrizioni applicabili ai depositi di esplosivi presso il fabbri- cante. 2 I pezzi pirotecnici delle categorie T1, T2 e P1 possono essere custoditi secondo le prescrizioni applicabili ai depositi di fuochi d’artificio.

Art. 73 cpv. 1 1 I fabbricanti di fuochi d’artificio devono depositare i prodotti finiti in edifici isola- ti, a un solo piano, distanti almeno 15 m dalla parte pericolosa della fabbrica e almeno 20 m dai fondi limitrofi. Fra i singoli depositi, la distanza può essere ridotta a 7,5 m, a condizione che siano rispettate le prescrizioni antincendio dell’Associa- zione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA)13.

Art. 78 cpv. 2

2 Le porte esterne sono conformi almeno alla classe 5 di resistenza antiscasso

secondo la norma europea (ENV) 162714 come pure alla norma EI60 secondo le prescrizioni antincendio dell’AICAA15 e hanno una battuta coperta sui quattro lati.

Art. 86 Pezzi pirotecnici per scopi professionali 1 I pezzi pirotecnici della categoria P2 devono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di esplosivi (art. 74–84). La loro custodia in contenitori per esplosivi (art. 84) è consentita senza limiti di tempo fino a un contenuto massimo di

25 kg di peso netto di sostanze o materie esplosive.

2 I pezzi pirotecnici delle categorie T1, T2 e P1 possono essere depositati e custoditi secondo le prescrizioni in materia di fuochi d’artificio (art. 87–89).

13 Il testo delle prescrizioni può essere ottenuto presso l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), Bundesgasse 20, 3001 Bern; tel. 031 320 22 22; http://www.vkf.ch 14 Il testo della norma può essere ottenuto presso il Centro svizzero d’informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; tel. 052 224 54 54; www.snv.ch 15 Il testo delle prescrizioni può essere ottenuto presso l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA), Bundesgasse 20, 3001 Berna.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

Art. 88 cpv. 1 1 Nei locali adibiti a deposito possono essere eseguiti soltanto lavori generali di immagazzinamento e di spedizione. Cartelli ben visibili devono ricordare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme e luci libere. I pezzi pirotecnici vanno depositati in luogo fresco e asciutto e, per quanto possibile, nel loro imballaggio di spedizione o di confezione.

Art. 93, rubrica, nonché cpv. 1 Responsabilità dei titolari di permesso d’uso 1 I lavori di brillamento e i lavori che implicano l’uso di pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 o 4 devono essere diretti da persone titolari di un permesso d’uso. Queste ultime sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni e delle regole generali riconosciute dalla tecnica.

Art. 108 cpv. 1 e 3 1 Piccole quantità di esplosivi, come singole cartucce di esplosivo o singoli detona- tori, possono essere distrutte mediante brillamento dai titolari di un permesso, anche se in esso non figura un’abilitazione esplicita. 3I pezzi pirotecnici per scopi professionali e i fuochi d’artificio professionali possono essere distrutti unicamente da fabbricanti, importatori o esperti.

Art. 110 cpv. 2 lett. c, nonché cpv. 2bis, 4 e 6 2 Dagli elenchi di fabbricanti, importatori, venditori e utilizzatori di esplosivi obbli- gati a tenere registri devono risultare: c. i dati di cui all’allegato 14. 2bis Gli elenchi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 14.

4 Quali giustificativi per quanto registrato occorre poter esibire in qualsiasi momento le fatture e i permessi d’acquisto. Gli utilizzatori devono inoltre poter presentare le attestazioni per tutte le forniture giornaliere destinate ai cantieri, firmate da una persona con conoscenze specialistiche. 6 I fabbricanti, gli importatori e i venditori di pezzi pirotecnici e di polvere da sparo devono tenere un registro per ciascun genere d’articolo, eccettuati i fuochi d’artificio delle categorie 1–3 ammessi nel commercio al dettaglio, mentre gli utilizzatori vi sono obbligati soltanto per i pezzi pirotecnici delle categorie T2, P2 e 4. I registri, i permessi d’acquisto nonché le autorizzazioni per l’accensione vanno conservati in modo ordinato per almeno dieci anni.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

Art. 113 cpv. 1 lett. e ed f, nonché cpv. 2

1 Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse:

Franchi

e. permessi d’acquisto per piccoli utilizzatori (art. 46) da 5 a 200 f. permessi d’acquisto per le categorie T2, P2 e 4 da 5 a 200 2 Le tasse per il rilascio dei permessi d’uso (art. 57) sono disciplinate dall’ordinanza del 16 giugno 200616 sugli emolumenti UFFT.

Art. 114 Per gli esami presso un Cantone in vista del conseguimento del permesso d’uso, la tassa ammonta a 300–1000 franchi.

Art. 118 Allegati Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare gli allegati 1–16 alle circostanze.

Art. 119 Abrogato

Art. 119a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 12 maggio 2010 1 Le autorizzazioni per la fabbricazione o l’importazione di pezzi pirotecnici rila- sciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010 rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. 2 I pezzi pirotecnici possono essere immessi sul mercato conformemente ai requisiti del diritto anteriore fino all’entrata in vigore delle condizioni di cui all’articolo 24 sull’immissione sul mercato di pezzi pirotecnici e alla pubblicazione delle norme tecniche secondo l’articolo 25, ovvero al massimo fino al: a. 1° gennaio 2012 per i fuochi d’artificio delle categorie 1–3; b. 1° gennaio 2014 per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e 4. 3 Con l’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, i pezzi pirotecnici non necessitano di alcun attestato di conformità, se la loro ammissione è avvenuta con- formemente al diritto anteriore e non è ancora scaduta. Quest’esenzione è valida fino alla scadenza dell’ammissione, tuttavia non oltre il 3 luglio 2017. 4 I requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli esplosivi di cui agli articoli 20, 21 e 23 e all’allegato 14 devono essere soddisfatti a decorrere dal 5 aprile 2012.

16 RS 412.109.3

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

5 Se per un pezzo pirotecnico non sono state ancora definite le norme necessarie per la procedura di valutazione della conformità, prevista dall’articolo 25, l’UCEP è competente per l’ammissione secondo le disposizioni dell’allegato 16. 6 I pezzi pirotecnici della categoria T2 possono essere forniti all’acquirente senza permesso d’uso, finché il permesso d’uso per pezzi pirotecnici e il permesso d’acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. 7 I pezzi pirotecnici della categoria 4 possono essere forniti all’acquirente, dopo che questi è stato informato dal venditore in merito all’uso e alle disposizioni da osser- vare in materia di sicurezza e finché il permesso d’uso per pezzi pirotecnici e il permesso d’acquisto per questa categoria non saranno disponibili, tuttavia al massimo fino al 1° gennaio 2014. 8 I permessi d’uso ai sensi dell’articolo 14 LEspl rilasciati prima dell’entrata in vigore della modifica del 12 maggio 2010, rimangono validi. Le abilitazioni sono tuttavia rette dalle disposizioni della presente modifica. 9 I permessi di brillamento A con data anteriore al 1° gennaio 1991 nonché la men- zione speciale per staccare valanghe con data d’esame anteriore al 1° gennaio 1988 abilitano soltanto all’utilizzazione entro i limiti finora ammessi.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle nuove versioni qui annesse.

2 Gli allegati 4.1 e 4.2 sono sostituiti dall’allegato 4 qui annesso.

3 Gli allegati 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 13 sono modificati secondo la versione qui annessa:

a. Allegato 12.2 Sostituzione di espressioni In tutto l’allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici».

b. Allegato 12.3 Sostituzione di espressioni

1. In tutto l’allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sosti-

tuite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi piro- tecnici».

2. Concerne soltanto il testo tedesco.

3. Concerne soltanto il testo tedesco.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

c. Allegato 12.4 Sostituzione di espressioni

1. In tutto l’allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sosti-

tuite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotec- nici».

2. Concerne soltanto il testo tedesco.

d. Allegato 12.5 Sostituzione di espressioni In tutto l’allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici».

e. Allegato 13 Sostituzione di espressioni In tutto l’allegato le espressioni «esplosivo» ed «esplosivi» sono sostituite con «esplosivo o pezzo pirotecnico» ed «esplosivi o pezzi pirotecnici».

4 L’ordinanza è completata dagli allegati 14–16 qui annessi.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

Allegato 1 (art. 6 e 7)

Classificazione dei pezzi pirotecnici

1 Pezzi pirotecnici per scopi professionali

1.1 Categoria T1

Pezzi pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinema- tografiche e televisive o per usi analoghi e che presentano un rischio potenziale ridotto.

1.2 Categoria T2

Pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con cono- scenze specialistiche, per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in produzioni cinematografiche e televisive o per usi analoghi.

1.3 Categoria P1

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto.

1.4 Categoria P2

Pezzi pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dai pezzi pirotecnici per uso scenico che sono destinati a essere manipolati o utilizzati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche.

1.5 Categoria P3

Cartucce o cartocci contenenti una carica propellente che attivano o producono un’operazione meccanica di lavoro.

2242

Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

2 Fuochi d’artificio

2.1 Categoria 1

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale molto ridotto e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati a essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati a essere utilizzati all’interno di edifici d’abitazione.

2.2 Categoria 2

Fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale ridotto e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere utilizzati all’aperto in spazi confinati.

2.3 Categoria 3

Fuochi d’artificio che, se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presen- tano un rischio potenziale medio e che sono destinati a essere utilizzati all’aperto in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana.

2.4 Categoria 4

Fuochi d’artificio che, anche se utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, presentano un rischio potenziale elevato (i cosiddetti «fuochi d’artificio professio- nali»), che sono destinati a essere utilizzati esclusivamente da persone con cono- scenze specialistiche e il cui livello di rumorosità non nuoce alla salute umana.

Nota Per mezzi d’innesco s’intendono in particolare: i diversi tipi di micce, gli inneschi meccanici ed elettrici. Non si tratta tuttavia di pezzi pirotecnici ai sensi della LEspl.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

Allegato 2 (art. 26 cpv. 2)

Indicazioni e designazioni supplementari per pezzi pirotecnici

1. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T1:

«Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni. È vietato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» ed eventualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza minima di sicurezza.

2. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2:

«Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un permesso d’acquisto o di un’autorizzazione per l’accensione. Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso. È vie- tato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

3. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P1:

«Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni. È vietato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti».

4. Pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P2:

«Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un permesso d’acquisto o di un’autorizzazione per l’accensione. Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso. È vie- tato per legge utilizzare il presente pezzo per scopi diversi da quelli previsti» nonché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

5. Fuochi d’artificio della categoria 1:

«Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 12 anni» ed even- tualmente «Da usarsi soltanto in spazi aperti», nonché la distanza minima di sicurezza.

6. Fuochi d’artificio della categoria 2:

«Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 16 anni», «Da usarsi soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

7. Fuochi d’artificio della categoria 3:

«Non può essere fornito alle persone di età inferiore ai 18 anni», «Da usarsi soltanto in spazi aperti» ed eventualmente la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

8. Fuochi d’artificio della categoria 4:

«Può essere fornito soltanto dietro presentazione di un permesso d’acquisto o di un’autorizzazione per l’accensione. Può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, titolari di un permesso d’uso», non- ché la distanza minima o le distanze minime di sicurezza.

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

Allegato 4 (art. 45 cpv. 1 e 47 cpv. 2)

Informazioni da fornire per ottenere un permesso per l’acquisto di esplosivi o di pezzi pirotecnici

Richiedente o società richiedente: – Cognome, nome o nome della società e cognome e nome del suo rappresen- tante – Luogo d’attinenza (per le persone fisiche) – Data di nascita (per le persone fisiche) – Indirizzo o sede (se si tratta di una società) – Numero di telefono – Data e firma Rappresentante autorizzato: – Cognome, nome – Luogo d’attinenza – Data di nascita – Indirizzo – Autorizzazione e numero del permesso Descrizione dell’esplosivo o del pezzo pirotecnico – Tipo/modello – Quantità – Quantità netta di esplosivo (soltanto per i pezzi pirotecnici) – Categoria (soltanto per i pezzi pirotecnici) Luogo d’acquisto Uso – Luogo di custodia prima dell’uso – Scopo – Luogo – Data e ora (soltanto per i pezzi pirotecnici)

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Allegato 14 (art. 8 cpv. 1 lett. abis, 20 cpv. 3, 21 cpv. 1, 23 cpv. 4 e 110 cpv. 2 lett. c e 2bis)

Requisiti in materia d’identificazione e di tracciabilità degli e- splosivi per uso civile

1 Campo d’applicazione

Le disposizioni del presente allegato non si applicano: a. agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina; b. agli esplosivi fabbricati sul luogo del brillamento e caricati immediatamente dopo la produzione (produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione).

2 Identificazione del prodotto

1 I fabbricanti, gli importatori o le persone che fabbricano o importano esplosivi contrassegnano gli esplosivi e ogni unità elementare d’imballaggio con un’identi- ficazione univoca. 2 Se un esplosivo è sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto a contrassegnarlo con una nuova identificazione univoca, salvo se l’identi- ficazione univoca originale non figura più conformemente al numero 3. 3 Il capoverso 1 non si applica all’esplosivo fabbricato per l’esportazione che è contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del Paese d’importa- zione al fine di consentirne la tracciabilità.

4 L’identificazione univoca comprende:

a. una parte leggibile a occhio nudo contenente il nome del fabbricante, un codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione, da tre cifre che indi- cano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP), dal codice univoco del prodotto e dalle informazioni logistiche indicate dal fabbricante; b. un numero d’identificazione a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre o di codice a matrice, direttamente collegato al codice d’identifica- zione alfanumerico secondo l’esempio qui riportato;

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Ordinanza sugli esplosivi RU 2010

c. se le dimensioni troppo ridotte dell’articolo non consentono di apporvi il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche del fabbricante, il codice alfanumerico composto dalle lettere CH che indicano il territorio svizzero come luogo di produzione o d’importazione, le tre cifre che indi- cano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dall’UCEP) e il numero d’identificazione a lettura elettronica sotto forma di codice a barra o di codice a matrice direttamente collegato al codice d’identificazione alfanu- merico. 5 I distributori che riconfezionano gli esplosivi devono assicurarsi che l’identifica- zione univoca sia apposta sull’esplosivo e sull’unità elementare d’imballaggio. 6 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dell’Unione europea, il fabbricante con sede in Svizzera o nell’Unione europea deve contattare l’UCEP o un’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro dell’Unione europea per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. 7 Se il sito di fabbricazione si trova al di fuori del territorio svizzero o dell’Unione europea e il fabbricante non ha sede né in Svizzera né nell’Unione europea, l’importatore degli esplosivi in questione deve contattare l’UCEP o un’autorità nazionale dello Stato d’importazione membro dell’Unione europea per richiedere l’assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

3 Identificazione e apposizione

L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo fisso e indelebile sul prodotto, al fine di essere ben leggibile.

4 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

1 Per gli esplosivi in cartuccia e gli esplosivi in sacchi l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di cartucce. 2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica da applicare su ogni confezione di cartucce.

5 Esplosivi bicomponenti

Per gli esplosivi bicomponenti l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni unità elementare d’imballaggio contenente i due componenti.

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6 Detonatori e micce di sicurezza

1 Per i detonatori e le micce di sicurezza l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o timbrata direttamente sul bossolo del detonatore. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori o di micce di sicurezza. 2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore o miccia di sicurezza e un’etichetta elettronica corri- spondente su ogni confezione di detonatori o di micce.

7 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

1 Per i detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l’identificazione univoca consi- ste sia in un’etichetta adesiva apposta sui fili o sui tubi sia in un’etichetta adesiva apposta sul bossolo del detonatore o dall’indicazione che vi è direttamente stampata o timbrata. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di detonatori. 2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni confezione di detonatori.

8 Inneschi e cariche di rinforzo

1 Per gli inneschi («primer») e le cariche di rinforzo («booster»), l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni innesco o carica di rinforzo. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confe- zione di inneschi o cariche di rinforzo. 2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco o carica di rinforzo e un’etichetta elettronica corrispon- dente su ogni confezione di inneschi o cariche di rinforzo.

9 Micce detonanti e tubi detonanti

1 Per le micce e i tubi detonanti l’identificazione univoca consiste in un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia o del tubo detonante oppure sullo strato interno di plastica estrusa posto immediatamente sotto la fibra esterna della miccia o del tubo detonante. Un’etichetta corrispondente è apposta su ogni confezione di tubi o micce detonanti. 2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia o del tubo e un’etichetta elettronica corrispon- dente per ogni confezione di micce o tubi detonanti.

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10 Contenitori per esplosivi

1 Nel caso dei contenitori per esplosivi l’identificazione univoca consiste in

un’etichetta adesiva o è stampata direttamente sul contenitore. 2 Le imprese possono utilizzare un’etichetta elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni contenitore.

11 Copie dell’etichetta originale

Le imprese possono apporre sugli esplosivi copie adesive rimovibili dell’etichetta originale ad uso dei loro clienti. Per prevenire abusi, tali copie devono essere chia- ramente contrassegnate come copie dell’originale.

12 Raccolta dei dati

1 Le imprese del settore degli esplosivi istituiscono un sistema di raccolta dei dati sugli esplosivi che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena di fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo. 2 Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo da poterne identificare l’impresa detentrice o il singolo detentore in qualsiasi momento. 3 I dati raccolti, compreso il numero d’identificazione univoca, sono registrati e conservati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell’esplosivo, ove quest’ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l’attività.

13 Registro

1 Le imprese del settore degli esplosivi tengono un registro contenente tutti i numeri d’identificazione degli esplosivi e tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo e il nome dell’impresa detentrice o del singolo detentore. 2 Esse registrano l’ubicazione di ogni esplosivo per tutto il periodo in cui si trova in loro possesso o custodia fino al suo spostamento ai fini del trasferimento di possesso o di custodia. 3 Esse verificano periodicamente il loro sistema di raccolta dei dati per garantirne l’efficacia e la qualità dei dati registrati. 4 Esse registrano e conservano i dati raccolti, tra cui i numeri d’identificazione univoca per il periodo previsto al numero 12 capoverso 3. 5 Esse proteggono i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi.

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6 Esse comunicano alle autorità competenti che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la provenienza e l’ubicazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena di fornitura. 7 Esse forniscono alle autorità federali competenti il recapito di una persona in grado di comunicare le informazioni di cui al capoverso 6 al di fuori del normale orario di lavoro delle imprese.

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Allegato 15 (art. 1 cpv. 2)

Concordanze tra le espressioni utilizzate nelle direttive 2007/23/CE17 e 2008/43/CE18 e le espressioni utilizzate nell’OEspl

Per interpretare correttamente le direttive 2007/23/CE e 2008/43/CE cui fa riferi- mento la presente ordinanza, occorre tener conto delle concordanze seguenti:

1. Espressioni in tedesco

Espressione CE Espressione equivalente nell’OEspl

Bühne und Theater Bühnen Zündschnüre Sicherheitsanzündschnüre einfache Sprengzünder Sprengkapseln elektrische, nicht elektrische, elektrische, nicht elektrische, elektronische Zünder elektronische Sprengzünder Treibladungszünder und Booster Primer und Booster In-situ-Produktion Herstellung in Mischladegeräten auf der Verwendungsstelle

2. Espressioni in francese

Espressione CE Espressione equivalente nell’OEspl

article pyrotechnique engin pyrotechnique artifices de divertissement pièces d’artifice théâtre et scène théâtre caisse conteneur mèches lentes mèches d’allumage de sûreté détonateurs électriques, amorces électriques, non électriques, électroniques non électriques, électroniques boîtiers et tambours récipients cartouches amorces et charges relais primer et booster production sur site production dans des mélangeurs sur le lieu d’utilisation

17 Cfr. la nota corrispondente relativa all’art. 1a cpv. 2

18 Cfr. la nota corrispondente relativa all’art. 1a cpv. 2

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3. Espressioni in italiano

Espressione CE Espressione equivalente nell’OEspl

articolo pirotecnico pezzo pirotecnico teatrali e per uso scenico per uso scenico confezione elementare unità elementare d’imballaggio micce micce di sicurezza micce di sicurezza tubi detonanti bidoni e fusti contenitori produzione «in loco» produzione in caricatori sul luogo d’utilizzazione

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Allegato 16 (art. 119a cpv. 5)

Ammissione

1 Ammissione

1 L’UCEP può rinunciare alla procedura d’ammissione, se la sicurezza è garantita da altre misure. 2 Non necessitano dell’ammissione i pezzi pirotecnici incorporati in prodotti che a loro volta sottostanno a un obbligo d’esame riconosciuto.

2 Requisiti tecnici

I pezzi pirotecnici sono ammessi, se: a. in quanto a composizione e caratteristiche corrispondono allo stato della tec- nica; b. in caso di utilizzazione conforme alla loro destinazione, sono di manipola- zione sicura e non mettono in pericolo persone e cose; e c. non producono schegge pericolose e non contengono cariche autoinfiamma- bili.

3 Tasse

Per l’ammissione è riscossa una tassa di 50–3000 franchi.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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