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AS 2010 2899

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

dell’11 dicembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20092, decreta:

Art. 1

1 Lo scambio di note del 30 giugno 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea

relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE, che modifica la diretti- va 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

2 Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre

20044 tra la Confederazione svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea,

riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell’adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue:

Art. 18 Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale: a. fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. modifica parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note RU 2010

c. ripara o trasforma armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite apposita- mente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

1 I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti, affinché sia gli stessi sia i proprietari siano sempre identificabili. Per quel che concerne le armi da fuoco assemblate, è sufficiente contrassegnarne una parte essenziale.

Art. 18b Contrassegno di munizioni 1 I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d’imballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili. 2 Ogni unità elementare d’imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio sviz- zero deve essere munita di un contrassegno.

Art. 19, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l’articolo 5 capoverso 1.

Art. 21 Contabilità 1 I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco. 2 I libri contabili nonché le copie dei permessi d’acquisto di armi e delle autorizza- zioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni. 3 I documenti vanno trasmessi all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione (art. 32a cpv. 2): a. una volta scaduto il termine di conservazione; b. dopo la cessazione dell’attività professionale; o c. dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi. 4 L’autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confe- derazione a consultarli per l’adempimento dei loro compiti legali.

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Art. 22c Controllo da parte dell’Amministrazione federale delle dogane L’Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verifi- care se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all’esportazione.

Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e, nonché 3

1 L’autorità competente procede al sequestro di:

d. armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all’articolo 18a; e. unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate confor- memente all’articolo 18b.

3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

a. esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o b. si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.

Art. 32a, rubrica e cpv. 2 Sistemi d’informazione 2 I Cantoni gestiscono un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisto di armi da fuoco.

Art. 32b, rubrica, cpv. 1 lett. a, 2 lett. a, 3 lett. a e 5 Contenuti dei sistemi d’informazione

1 La DEWA e la DEWS contengono i dati seguenti:

a. concerne soltanto il testo francese;

2 La DEBBWA contiene i dati seguenti

a. concerne soltanto il testo francese;

3 LA DAWA contiene i dati seguenti:

a. concerne soltanto il testo francese; 5 Il sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti: a. generalità e numero di registro dell’acquirente e dell’alienante; b. tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell’arma, nonché data dell’alienazione.

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3bis I dati del sistema d’informazione elettronico di cui all’articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l’adempimento dei loro compiti legali.

Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a e f, nonché 3 lett. a - c Delitti e crimini 1 È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fab- brica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite apposita- mente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; f. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:

1. fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti

essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrasse-

2. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro

parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati con-

3. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro

parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

3 È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria

chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: a. offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni; b. abrogata c. offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con- trassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.

Art. 40 cpv. 3 3 Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Con- federazione.

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Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’articolo 2.

Consiglio degli Stati, 11 dicembre 2009 Consiglio nazionale, 11 dicembre 2009 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

1° aprile 2010.6 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 28 luglio 2010.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2009 7689

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