AS 2010 3105
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 130 capoverso 2, 139 capoverso 2 e 400 capoverso 1 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 20081 (CPC); visti gli articoli 15 capoverso 2, 33a capoverso 2 e 34 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF); visti gli articoli 110 capoverso 2 e 445 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettro- nica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP. 2 La presente ordinanza non si applica ai procedimenti dinnanzi al Tribunale fede- rale.
Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è ricono- sciuta se: a. per la firma e il criptaggio applica codici basati su certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge federale del 19 dicembre 20034 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (prestatore riconosciuto); b. rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario; su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della rice- zione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposta una
RS 272.1
2010-0599 3105
Comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti RU 2010
firma elettronica basata su un certificato rilasciato da un prestatore ricono- sciuto; c. attesta quali documenti sono stati trasmessi; d. protegge adeguatamente dall’accesso non autorizzato gli atti scritti e le deci- sioni; se la piattaforma di trasmissione si trova al di fuori dell’ambito pro- tetto dell’autorità, gli atti scritti e le decisioni devono essere depositati sulla piattaforma di trasmissione in forma criptata ed essere leggibili soltanto dall’autorità o dal destinatario; e. garantisce il criptaggio conformemente agli standard tecnici dell’Ammini- strazione federale; f. è in grado di comunicare con le autorità federali conformemente agli stan- dard tecnici dell’Amministrazione federale in materia di trasmissione sicura; g. garantisce la comunicazione con le altre piattaforme di trasmissione ricono- sciute e mette a disposizione gratuitamente funzioni di interoperabilità ed elenchi di partecipanti.
Art. 3 Procedura di riconoscimento
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) decide in merito alle domande di
riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconosci- mento e in particolare stabilire: a. le esigenze funzionali e d’esercizio che devono essere adempite; b. le modalità di messa a disposizione delle funzioni di interoperabilità e degli elenchi di partecipanti; c. i dati da inoltrare con la domanda. 2 Può revocare il riconoscimento se constata, d’ufficio o su denuncia, che le condi- zioni di cui all’articolo 2 non sono più adempite. 3 L’emolumento per la decisione è calcolato in base al dispendio di tempo; la tariffa oraria ammonta a 250 franchi. Per il rimanente, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20045 sugli emolumenti.
Sezione 2: Comunicazione di atti scritti a un’autorità
Art. 4 Atti scritti Gli atti scritti destinati a un’autorità sono inviati all’indirizzo indicato sulla piatta- forma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata.
5 RS 172.041.1
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Art. 5 Lista 1 La Cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità.
2 Per ogni autorità la lista indica:
a. l’indirizzo elettronico; b. l’indirizzo per la trasmissione per via elettronica; c. l’indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell’autorità. 3 La Cancelleria federale può disciplinare la registrazione e l’aggiornamento delle iscrizioni.
Art. 6 Formato
1 Le parti trasmettono i loro atti scritti e gli allegati nel formato PDF.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può stabilire in un’ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all’atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.
Art. 7 Firma È considerata firma elettronica riconosciuta ai sensi degli articoli 130 capoverso 2 CPC, 33a capoverso 2 LEF e 110 capoverso 2 CPP una firma elettronica qualificata, basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.
Art. 8 Certificato Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall’autorità né figura nella lista del prestatore riconosciuto, il certificato qualificato munito del codice per la verifica della firma deve essere allegato all’invio.
Sezione 3: Notificazione da parte di un’autorità
Art. 9 Condizioni 1 Chi intende ricevere citazioni, decisioni, sentenze e altre comunicazioni (comuni- cazioni) per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione. 2 Le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica alle parti registrate in una piattaforma di trasmissione che hanno acconsentito a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione o, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi a una determinata autorità.
3 Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità
oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest’ultima di trasmettergli le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti.
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4 Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
5 Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta o un’altra forma che permetta la documentazione su testo; possono anche avvenire oralmente ed essere messi a verbale.
Art. 10 Modalità 1 Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta.
2 Le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF.
3 Le comunicazioni sono provviste di una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto.
Art. 11 Momento della notificazione 1 Il momento della notificazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata dalla piattaforma di trasmissione. 2 Se la notificazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione personale del titolare su una piattaforma di trasmis- sione riconosciuta, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio postale raccomandato (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC e art. 85 cpv. 4 lett. a CPP).
Sezione 4: Cambio del supporto
Art. 12 Trasmissione successiva di decisioni e sentenze per via elettronica 1 Le parti possono chiedere che l’autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le decisioni e le sentenze che sono state loro notificate in altro modo. 2 L’autorità allega al documento elettronico l’attestazione che esso coincide con la decisione o la sentenza.
Art. 13 Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica
1 L’autorità verifica la firma elettronica in merito:
a. all’integrità del documento; b. all’identità del firmatario; c. alla validità e alla qualità della firma elettronica, compresi eventuali attributi importanti giuridicamente; d. alla data e ora della firma elettronica, compresa la qualità di tali indicazioni.
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2 Alla stampa su carta l’autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elet- tronica e l’attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell’atto scritto comunicato in forma elettronica.
3 L’attestazione va datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.
Sezione 5: Procedura collettiva nell’ambito dell’esecuzione e del fallimento
Art. 14 1 Il DFGP definisce le direttive tecniche e organizzative e il formato dei dati in base ai quali i creditori e gli uffici d’esecuzione e fallimento si scambiano, come membri di una rete interna in un gruppo di utenti chiuso, i dati sull’esecuzione e sul falli- mento. 2 Definisce la piattaforma di trasmissione e la firma elettronica, basata su un certifi- cato di un prestatore riconosciuto, da utilizzare. 3 Sulla piattaforma di comunicazione è installata una casella di posta elettronica per ogni membro della rete interna.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Disposizione transitoria 1 Fino al 31 dicembre 2013 il DFF può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di trasmissione se da un esame sommario della domanda di ricono- scimento risulta che le condizioni dell’articolo 2 sono probabilmente adempite. 2 Il riconoscimento provvisorio è valido fino alla decisione definitiva, ma al mas- simo due anni.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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