AS 2010 3387
Legge federale che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Legge federale che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
del 19 marzo 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 20091, decreta:
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri
3 Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.
Abrogato
Art. 111f, primo periodo Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di prote- zione dei dati. …
Abrogati
2. Legge del 26 giugno 19983 sull’asilo
Ingresso, primo comma visto l’articolo 121 della Costituzione federale4; …
2010-1706 3387
Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati RU 2010
Abrogato
Art. 102e, primo periodo Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di prote- zione dei dati. …
Abrogati
3. Legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati
Ingresso, primo comma visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale6; …
Abrogato
Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso 1 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunica- zione delle informazioni, nella misura in cui: a. una legge in senso formale lo preveda; b. interessi preponderanti di un terzo lo esigano. 2 Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui: a. un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga; b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta. 3 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l’organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
5 RS 235.1 6 RS 101
Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati RU 2010
4 Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o diffe- rire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi. 5 Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l’informazione.
Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità 1 Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.
2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:
a. l’identità del detentore della collezione di dati; b. le finalità del trattamento dei dati; c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati. 3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere infor- mata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono regi- strati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. 4 L’obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se: a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure b. l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati. 5 Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 4.
Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali 1 Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l’obbligo di infor- marne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.
2 Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:
a. l’identità del detentore della collezione di dati; b. le finalità del trattamento dei dati; c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati; d. il diritto d’accesso di cui all’articolo 8; e. le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.
Attuazione della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati RU 2010
3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere infor- mata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono regi- strati, al momento della loro prima comunicazione a terzi. 4 L’obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se: a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure b. l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati. 5 Se l’obbligo di informare pregiudica la competitività di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità.
Art. 18b Restrizione dell’obbligo di informare 1 Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2. 2 Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l’obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.
Art. 21 cpv. 2 lett. b 2 Gli organi federali distruggono i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati: b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per sal- vaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.
Art. 26 Nomina e statuto 1 L’Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale. 2 Il rapporto di lavoro dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 20007 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti. 3 L’Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere istru- zioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale. 4 Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il pro- prio personale. 5 All’Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo 4 capo- verso 3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.
7 RS 172.220.1
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Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato 1 Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti. 2 Con un preavviso di sei mesi, l’Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese. 3 Il Consiglio federale può destituire l’Incaricato prima della scadenza del suo man- dato se: a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; oppure b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 26b Altra attività Il Consiglio federale può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’altra attività, sem- preché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.
Art. 30 cpv. 1 1 L’Incaricato fa rapporto all’Assemblea federale periodicamente e secondo i biso- gni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.
Art. 34 cpv. 1
1 Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:
a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8–10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete; b. omettono intenzionalmente:
1. di informare la persona interessata conformemente all’articolo 14 capo-
verso 1, oppure
2. di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall’arti-
colo 14 capoverso 2.
Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell’Inca- ricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.
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4. Codice penale8
Ingresso, primo comma visto l’articolo 123 della Costituzione federale9; …
1bis Coopera- 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vinco- zione giudiziaria nell’ambito degli lato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen10 (Stato accordi di associa- Schengen) possono essere comunicati all’autorità competente di uno zione a Schengen: comunicazione di Stato terzo o a un organo internazionale se: dati personali a. A uno Stato a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o per- terzo o a un seguire un reato o per eseguire una decisione in materia pe- organo interna- zionale nale; b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perse- guire un reato o per eseguire una decisione in materia penale; c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e d. lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati.
8 RS 311.0 9 RS 101
10 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
a. l’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comuni- tà europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); b. l’Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Com- missione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1); c. l’Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schen- gen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); d. l’Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33); e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comuni- tà europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechten- stein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attua- zione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311; non ancora entrato in vigore).
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2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali
possono essere comunicati se: a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schen- gen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 L’autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che
ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.
4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali
possono essere comunicati se: a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponde- ranti degni di protezione della persona interessata o di terzi; b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubbli- co preponderante; o c. garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei dati.
b. A una persona 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schen- fisica o giuridica gen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se: a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede; b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; c. nessun interesse preponderante degno di protezione della per- sona interessata si oppone alla comunicazione; e d. la comunicazione è indispensabile:
1. all’adempimento di un compito legale da parte della per-
sona fisica o giuridica,
2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per
eseguire una decisione in materia penale,
3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicu-
rezza pubblica, o
4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.
2 L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica
con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.
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5. Legge federale del 12 giugno 200911 sullo scambio di informazioni
con gli Stati Schengen
Art. 2 cpv. 3 3 Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni; sono fatti salvi gli articoli 6a–6c.
Art. 6a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali Se lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali lo richiede esplicitamente, l’autorità di perseguimento penale non informa la persona interessata.
Art. 6b Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen 1 Le autorità di perseguimento penale possono comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se: a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato; b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato; c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha for- nito il suo consenso preliminare; e d. lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati. 2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.
3 Le autorità di perseguimento penale informano senza indugio lo Stato Schengen
che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2. 4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se: a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
11 RS 362.2
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b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponde- rante; o c. garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei dati.
Art. 6c Comunicazione a una persona fisica o giuridica di dati provenienti da uno Stato Schengen
1 Le autorità di perseguimento penale possono comunicare in singoli casi a una
persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen se: a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede; b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha for- nito il suo consenso preliminare; c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e d. la comunicazione è indispensabile:
1. all’adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o
giuridica,
2. per prevenire, accertare o perseguire un reato,
3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica,
o
4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.
2 L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.
6. Legge del 20 giugno 199712 sulle armi
Art. 11 cpv. 2 lett. e
2 Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
e. un’indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco.
Abrogato
12 RS 514.54
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Art. 32g, primo periodo Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di prote- zione dei dati. …
Abrogati
7. Legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti
Ingresso, primo comma visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale14; …
Abrogato
Art. 18c, primo periodo Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di prote- zione dei dati. …
Abrogati
Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 201015
13 RS 812.121 14 RS 101
15 DCF del 4 giu. 2010 (RU 2010 3417).
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