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AS 2010 4639

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Ordinanza del DFI concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati è modificata come segue:

Art. 1 lett. b e f La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requi- siti e ne disciplina la particolare caratterizzazione: b. articoli di panetteria (pane, articoli di panetteria fine e di biscotteria); f. semi oleosi.

Titolo prima dell’art. 2 Capitolo 2: Cereali, grani amidacei, leguminose e prodotti di macinazione Sezione 1: Definizioni

Art. 2 Cereali e grani amidacei Si distinguono: a. cereali: le cariossidi di graminacee (Graminae) come frumento (tenero, duro), spelta, segale, mais, riso, orzo, avena, sorgo, miglio, triticale, farro e piccola spelta; b. grani amidacei (pseudocereali) come grano saraceno, amaranto e quinoa.

Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. c, g, i e j 1 I prodotti di macinazione sono ottenuti da cereali, grani amidacei, leguminose o semi oleosi mediante triturazione meccanica. Essi possono essere trattati ulterior- mente.

1 RS 817.022.109

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Cereali, leguminose, proteine vegetali e loro derivati RU 2010

2 Secondo il procedimento di produzione si distinguono:

c. fiocchi: prodotto di macinazione ottenuto mediante trattamento con vapore e successiva essiccazione da cereali e grani amidacei interi decorticati, grani nudi, tritello o grani mondati; g. farina: grani e parti di grani finemente macinati con una grandezza delle par- ticelle perlopiù inferiore a 180 µm; i. crusca: prodotto di macinazione che comprende gli strati esterni del grano, contenenti le fibre alimentari, e parti dello strato aleurone sottostante; j. glutine (glutine di frumento): frazione proteica del frumento e di tutte le spe- cie di Triticum, della segale, dell’orzo, dell’avena o dei loro incroci e deri- vati insolubile in acqua e soluzione di cloruro di sodio di 0,5 mol/l.

Art. 6 cpv. 2 2 La farina integrale speciale è una farina ottenuta dalla macinazione di chicchi di cereali o di grani amidacei interi; è escluso il frumento.

Art. 7 Amido L’amido è un polisaccaride vegetale di riserva.

Art. 10 cpv. 2 2 L’estratto di malto può essere ottenuto anche da una mescolanza di malto e orzo con aggiunta di enzimi naturalmente presenti nel malto.

Art. 11 cpv. 1, 3 e 4 1 Il tenore di acqua dei prodotti di macinazione non deve essere superiore al 15,5 per cento in massa. È fatto salvo il capoverso 5 lettera a. 3 Per migliorare l’idoneità alla cottura al forno, alla farina normale possono essere incorporati, fino a complessivamente il 5 per cento in massa, farro, segale, farine di rigonfiamento, glutine di frumento, germi di frumento, farina di malto enzimatica- mente attivo come pure acerola in polvere o altre derrate alimentari adeguate che abbiano un elevato tenore naturale di acido ascorbico.

4 L’acerola in polvere può contenere ingredienti che fungono da supporto quali

amido o maltodestrina fino al 70 per cento in massa.

Art. 13 cpv. 1 1 Per il malto, la farina di malto e l’estratto di malto nonché per la farina integrale speciale deve essere deve essere indicato il genere di cereale (p. es. malto d’orzo, farina integrale di segale).

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Titolo prima dell’art. 13a Capitolo 3: Prodotti di panetteria (pane, prodotti di panetteria fine e di biscotteria) Sezione 1: Disposizione generale

Art. 13a 1 Gli articoli di panetteria sono derrate alimentari ottenute mediante cottura al forno o procedimenti simili (p. es. estrusione) da prodotti di macinazione e altri ingredienti come cereali, leguminose, amido, sorte di zuccheri, grassi, uova o componenti delle uova.

2 Essi si suddividono nei seguenti sottogruppi:

a. pane; b. articoli di panetteria fine e di biscotteria.

Titolo prima dell’art. 14

Sezione 2: Pane

Art. 16 cpv. 2 lett. a, periodo introduttivo 2 I pani speciali devono essere designati in modo corrispondente (p. es. come pane di segale, pane di farro, pane Graham, pane ai cinque cereali, pane al latte, treccia al burro, pane per toast oppure pane ai frutti). Per questi tipi di pane si applicano i seguenti requisiti: a. se il pane speciale è denominato secondo un genere di cereale, la quota dello stesso sulla quantità totale di cereali dev’essere:

Titolo prima dell’art. 18 Sezione 3: Articoli di panetteria fine e di biscotteria

Art. 18 Definizioni 1 Gli articoli di panetteria fine sono ottenuti mediante cottura al forno, tostatura, essiccazione o procedimenti simili (p. es. estrusione) da paste o composti con l’impiego di cereali, grani amidacei o prodotti di macinazione, amidi, grassi e sorte di zuccheri. Quali ulteriori ingredienti possono venir impiegati segnatamente latte e prodotti di latte, cacao, cioccolato, copertura, masse per glassare, miele, spezie, noci e preparazioni di frutta. 2 Gli articoli di biscotteria sono articoli di panetteria fine che, se conservati corret- tamente, si conservano almeno un mese.

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Art. 19 lett. b ed e Se nella denominazione specifica si fa menzione di uno degli ingredienti menzionati qui appresso, si applicano i seguenti requisiti: b. per il burro: 1 kg della parte biscotto deve contenere almeno 82 g di grasso di latte (grasso di burro). L’aggiunta di grassi o oli commestibili, margarina o minarina non è permessa, salvo nel tradizionale petit-beurre. Il petit-beurre deve avere un tenore di burro pari ad almeno 25 g per kg di prodotto finito e il grasso di burro deve rappresentare almeno il 20 per cento in massa della materia grassa totale; e. per il grano integrale: la parte di farina deve contenere almeno 70 per cento in massa di prodotto di macinazione di grano integrale o grano integrale spe- ciale.

Art. 20 Ulteriore caratterizzazione Se i prodotti di panetteria fine o di biscotteria sono ottenuti da farina normale alla quale sono stati aggiunti ingredienti di cui all’articolo 11 capoverso 3, questi devono figurare nell’elenco degli ingredienti, comprese le sostanze fonti naturali di acido ascorbico.

Art. 26 Budini e creme 1 I budini e le creme sono preparazioni dolci semisolide o dense ottenute da prodotti di macinazione, amido, latte e prodotti di latte, grasso, uova, sorte di zuccheri, acqua o altri ingredienti. 2 Essi possono contenere ingredienti che conferiscono sapore, come frutta, succo di frutta, cacao, farina di mandorle, noci macinate, frutta secca o costituenti di frutta e spezie.

Art. 27 Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell’art. 27a

Capitolo 6a: Semi oleosi

Art. 27a Definizione Per semi oleosi s’intendono semi vegetali sotto forma di piccoli granulati come i semi di colza, girasole, lino, papavero o sesamo, utilizzati prevalentemente nella produzione di oli vegetali oppure, macinati o interi, quali ingredienti di altre derrate alimentari.

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Art. 27b Semi di chia 1 I semi di chia (Salvia hispanica) e i semi di chia macinati possono essere impiegati in articoli di panetteria fino al 5 per cento del prodotto finale.

2 Essidevono corrispondere alle specifiche di cui nell’allegato della decisione

2009/827/CE2.

II

Disposizione transitoria della modifica del 13 ottobre 2010 Le derrate alimentari che non corrispondono alla modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l’entrata in vigore). Esse possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2010.

13 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

2 Dec. 2009/827/CE della Commissione, del 13 ott. 2009, che autorizza l’immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 294 dell’11.11.2009, pag. 14.

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