AS 2010 5121
Decisione n.7/2000 del Comitato misto AELS-Marocco del 24 ottobre 2000 concernente l'emendamento dell'articolo 18 sugli aiuti governativi dell'Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco
Accordo del 19 giugno 19971 tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco Decisione n.7/2000 del Comitato misto AELS-Marocco concernente l’emendamento dell’articolo 18 sugli aiuti governativi
Adottata il 24 ottobre 2000 Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 7 giugno 2001 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 ottobre 2010
Traduzione3
Il Comitato misto, considerati gli sviluppi a livello mondiale nel settore delle sovvenzioni dall’entrata in vigore del presente Accordo e in particolare dall’entrata in vigore dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative4; visto l’articolo 38 dell’Accordo, decide:
1. L’articolo 18 è sostituito dal testo seguente:
«Sovvenzioni 1. I diritti e gli obblighi degli Stati Parte al presente Accordo relativi alle sov- venzioni e alle misure compensative sono retti dall’articolo XVI del GATT
19945 e dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensa-
tive6, sempre che il presente articolo disponga altrimenti.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza delle misure
di sovvenzionamento e compensative mediante lo scambio delle loro notifi- che annuali all’OMC conformemente all’articolo XVI:1 del GATT 1994 e all’articolo 25 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
3. Prima che, a seconda del caso, uno Stato dell’AELS o il Marocco, confor-
memente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, apra un’inchiesta per accertare l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata in Marocco o in uno Stato dell’AELS, la Parte che intende aprire l’inchiesta deve informare per scritto la Parte il cui prodotto dev’essere oggetto dell’inchiesta e accordare un termine di
30 giorni affinché possa essere trovata una soluzione accettabile per
entrambe le Parti. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto su
1 RS 0.632.315.491 2 RU 2004 771
3 Dal testo originale inglese.
5 RS 0.632.21
2000-2780 5121
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Marocco. Dec. n.7/2000 RU 2010
richiesta di uno Stato Parte al presente Accordo entro dieci giorni dalla rice- zione della notifica.»
2. Gli emendamenti summenzionati entrano in vigore non appena gli strumenti di
accettazione di tutti gli Stati Parte al presente Accordo saranno stati depositati presso il Depositario, che informa tutti gli altri Stati Parte al presente Accordo. 3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il Depositario.