AS 2010 5869
AS 2010 5869
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 3 3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d, e nonché f sono considerate superfi- cie agricola utile se il gestore dimostra che: a. le superfici sono situate al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e la loro destinazione principale è l’utilizzazione agricola; b. si tratta di superfici di proprietà o per le quali è stato concluso un contratto scritto di affitto conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b, d oppure e; c. il contratto di affitto per le superfici di cui al capoverso 1 lettere e ed f è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della d. la particella gestita ha una superficie di almeno 25 are.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova