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AS 2010 6355

Decisione N. 3/2010 del comitato statistico Unione europea/ Svizzera recante modifica dell'allegato B dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico (Modifica dell'allegato B)

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico Decisione n. 3/2010 del comitato statistico Unione europea/Svizzera recante modifica dell’allegato B

Adottata il 1° ottobre 2010 Entrata in vigore il 1° ottobre 2010

Traduzione1

Il comitato statistico Unione europea/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla coopera- zione nel settore statistico2, in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla coopera- zione nel settore statistico (qui di seguito «l’Accordo») è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l’allegato B relativo alle regole che disciplinano il con- tributo finanziario della Svizzera. (2) L’esperienza acquisita successivamente all’avvio dell’attuazione dell’Accordo ha evidenziato la necessità di semplificarne l’applicazione sotto il profilo finanziario e di ridurre i relativi oneri amministrativi. Occorre pertanto procedere alla revisione dell’allegato B, decide:

Art. 1 L’allegato B dell’Accordo è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 6355)

2 RS 0.431.026.81

2010-1579 6355

Cooperazione con l’UE nel settore statistico. Dec. n. 3/2010 RU 2010

Fatto a Sofia, il 1° ottobre 2010

Per il Per la comitato misto: Confederazione Svizzera: Il capo della delegazione dell’UE Il capo della delegazione svizzera Walter Radermacher Jürg Marti

Cooperazione con l’UE nel settore statistico. Dec. n. 3/2010 RU 2010

Allegato B

Regole che disciplinano il contributo finanziario della svizzera di cui all’articolo 8

1. Determinazione della partecipazione finanziaria

1.1 La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al programma

statistico dell’Unione europea.

1.2 Tale contributo si basa su due elementi:

– il costo totale di Eurostat [costo]; – il numero di Stati membri nell’Unione europea [# membri].

1.3 Il contributo finanziario è determinato come segue: [costo]/[# membri].

1.4 Tali elementi sono definiti come specificato in appresso.

1.4.1 Il costo totale di Eurostat è pari all’85 per cento dell’ammontare degli stan- ziamenti d’impegno nel settore «Statistiche» (titolo 29) del bilancio dell’Unione europea conformemente alla nomenclatura del bilancio per atti- vità. Ciò comprende le voci di spesa per la gestione e il supporto del settore «Statistiche» (spese relative al personale in servizio, spese relative al perso- nale esterno e altre spese di gestione, immobili e spese connesse e spese di supporto per le attività), nonché interventi finanziari in relazione alla produ- zione di informazioni statistiche. [costo]

1.4.2 Il numero di Stati membri è definito quale numero di Stati membri

dell’Unione europea al 1° gennaio dell’anno in questione. [# membri]

1.5 Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è elaborato immediata-

mente dopo l’adozione del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea per l’anno in questione. Il calcolo finale è fatto immediatamente dopo l’adozione del bilancio per tale anno.

2. Modalità di versamento

2.1 Entro il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette

alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presen- te Accordo. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento dei contributi entro il 15 luglio. Ogni eventuale ritardo nell’emissione della richiesta di fondi com- porta il corrispondente rinvio della data di pagamento prevista, in modo tale da consentire un termine di pagamento di almeno trenta giorni.

2.2 Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.

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2.3 Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato entro il termine di cui al punto 2.1. Ogni eventuale ritardo nei ver- samenti dà origine al pagamento di interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblica- to nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 1,5 punti percen- tuali. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al punto 2.1. 2.4 Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente Accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all’articolo 6, para- grafo 2, i costi legati al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Euro- stat sono esclusivamente a carico della Svizzera. Previo accordo tra Eurostat e l’Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L’importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare l’importo massimo detraibile per i funzionari dei Paesi SEE‒AELS distaccati presso Eurostat in virtù dell’accordo SEE. Tale importo è stabilito su base annua dal comitato misto.

2.5 I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di

bilancio destinate alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea. Il regolamento finanzia- rio3 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.

3. Disposizioni di attuazione

3.1 Il contributo finanziario della Svizzera di cui all’articolo 8 resta di norma invariato per l’esercizio finanziario considerato. 3.2 Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto di gestione, la Commissione procede al congua- glio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a tra- sferimenti, storni, riporti, bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della fissazione del bilancio per l’anno successivo (n+2) ed è considerato nella richiesta di fondi.

3 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giu. 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dic. 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

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4. Informazione

4.1 Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1) è redatto e tra-

smesso alla Svizzera a fini informativi un prospetto degli stanziamenti corri- spondenti agli obblighi finanziari operativi e amministrativi di Eurostat per l’esercizio finanziario precedente (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

4.2 La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanzia-

rie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati SEE‒AELS.

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