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AS 2011 1355

Decisione n. 1/2010 relativa alla modifica del capitolo 12 sui veicoli a motore dell'allegato 1 e all'inserimento nell'allegato 1 di un nuovo capitolo 18 sui biocidi dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità Decisione n. 1/2010 relativa alla modifica del capitolo 12 sui veicoli a motore dell’allegato 1 e all’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 18 sui biocidi

Adottata il 18 ottobre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 ottobre 2010

Traduzione1 Il comitato, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità2 («l’accordo»), in partico- lare l’articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 18, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’Unione europea ha adottato la nuova direttiva quadro sull’omologazione dei veicoli a motore3 e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legi- slative, regolamentari e amministrative giudicate equivalenti alla suddetta normativa dell’Unione europea conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo. (2) È pertanto opportuno modificare l’allegato 1, capitolo 12 «Veicoli a motore», per riflettere tali sviluppi. (3) Secondo l’articolo 10, paragrafo 5, dell’accordo su proposta dell’una o dell’altra parte il comitato può modificare gli allegati dell’accordo. decide:

1. L’allegato 1, capitolo 12 "Veicoli a motore", dell’accordo è modificato secondo le disposizioni stabilite nell’allegato A della presente decisione. 2. L’allegato 1 dell’accordo relativo ai settori di prodotti è modificato al fine di inserire un nuovo capitolo 18 sui biocidi, conformemente alle disposizioni dell’allegato B della presente decisione.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.946.526.81 3 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

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Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2011

3. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell’accordo. Essa entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, Firmato a Bruxelles, il 18 ottobre 2010 il 12 ottobre 2010

Per la Per Confederazione Svizzera: l’Unione europea: Heinz Hertig Fernando Perreau de Pinninck

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Allegato A

Il testo dell’allegato 1, capitolo 12 «Veicoli a motore» è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Capitolo 12 Veicoli a motore

Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Unione 1. Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consi- europea glio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), che tiene conto degli atti di cui all’allegato IV della direttiva 2007/46/CE, come modificata da ultimo il 14 ottobre 2009 e delle modifiche dell’allegato di cui sopra per quanto riguarda gli atti citati, approvati secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1 (qui di seguito direttiva quadro 2007/46/CE)

Svizzera 100. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 4145), modificata da ultimo il 14 ottobre 2009 (RU 2009 5705), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1

101. Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze

tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (RU 1995 3997), modificata da ultimo il 14 ottobre 2009 (RU 2009 5805), che tiene conto delle modifiche approvate secondo la procedura di cui alla sezione V, paragrafo 1

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Sezione II Organismi di valutazione della conformità Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna, con- formemente alla procedura di cui all’articolo 11 dell’accordo, una lista degli organi- smi di valutazione della conformità.

Sezione III Autorità di designazione Il comitato istituito dall’articolo 10 del presente accordo stabilisce e aggiorna un elenco delle autorità di designazione notificate dalle parti.

Sezione IV Regole particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità Per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, le autorità di designazione fanno riferimento alle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui alla sezione I.

Sezione V Disposizioni aggiuntive Le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente alle relazioni tra la Svizzera, da una parte, e l’Unione europea, dall’altra.

1. Modifiche all’allegato IV relative agli atti elencati nell’allegato IV della

direttiva 2007/46/CE Le normative adottate nell’Unione europea e elencate nell’allegato IV della direttiva 2007/46/CE dopo il 14 ottobre 2009 sono considerate parte delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente accordo dopo l’espletamento della procedura seguente: a) Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 2, del presente accordo, l’Unione europea informa senza indugio la Svizzera delle modifiche apportate all’allegato IV della direttiva 2007/46/CE relative agli atti in esso citati dopo la pubblica- zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. b) La Svizzera informa l’Unione europea dell’accettazione delle nuove disposi- zioni e dell’adozione di una normativa svizzera corrispondente prima che tali modifiche siano applicabili nell’Unione europea.

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c) Le modifiche delle disposizioni normative sono considerate incluse nella sezione I alla data della notifica da parte della Svizzera. Il comitato misto prende nota regolarmente delle modifiche di cui sopra. L’introdu- zione di tali modifiche è messa a disposizione del pubblico.

2. Scambio di informazioni

Le autorità di omologazione competenti in Svizzera e negli Stati membri si scam- biano in particolare le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi da 5 a 8, della direttiva quadro 2007/46/CE. Se la Svizzera o uno Stato membro rifiuta di accordare un’omologazione conforme- mente all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva quadro 2007/46/CE, esso invia immediatamente agli altri Stati membri, alla Svizzera e alla Commissione un fasci- colo dettagliato che motiva la decisione e presenta le relative prove.

3. Riconoscimento delle omologazioni per tipo di veicolo

La Svizzera riconosce anche le omologazioni per tipo di veicolo rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente accordo in conformità della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/37/CE della Commissione, del 21 giugno 2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60), dalle autorità di omologazione competenti se tale omologazione è ancora in vigore nell’Unione europea. L’Unione europea riconosce le omologazioni stabilite dalla Svizzera se i requisiti svizzeri sono giudicati equivalenti ai requisiti della direttiva quadro 2007/46/CE. Il riconoscimento delle omologazioni rilasciate dalla Svizzera viene sospeso qualora la Svizzera non adegui la sua legislazione a tutta la legislazione dell’Unione europea in vigore in materia di omologazione.

4. Clausole di salvaguardia

Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile 1. Se constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all’ambiente o alla salute pubblica, uno Stato membro o la Svizzera può rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entità tecniche. Lo Stato membro interessato o la Svizzera ne informa immediatamente il costrut- tore, gli altri Stati membri, la Svizzera e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

2. La Commissione e la Svizzera consultano le parti non appena possibile e in

particolare le rispettive autorità di omologazione che hanno rilasciato l’omologa- zione. Il comitato è tenuto informato e organizza eventualmente opportune consulta- zioni al fine di giungere a una soluzione.

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Veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti non conformi al tipo omologato

1. Se constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompa-

gnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, lo Stato membro che ha rilasciato l’omologa- zione o la Svizzera adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell’omologazione, affinché i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano messi in conformità con il tipo omologato. L’autorità di omologazione di tale Stato membro o della Svizzera comunica alle autorità omolo- ghe degli altri Stati membri e/o della Svizzera i provvedimenti presi. 2. Ai fini del paragrafo 1, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione per tipo o dal fascicolo di omologazione sono considerate come non conformità al tipo omologato. Un veicolo non va considerato come non conforme al tipo omologato se rispetta le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti. 3. Se dimostra che nuovi veicoli, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, uno Stato membro o la Svizzera può chiedere allo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione o alla Svizzera di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato o la Svizzera adotta i provvedimenti necessari il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

4. L’autorità di omologazione chiede allo Stato membro o alla Svizzera che ha

rilasciato l’omologazione del sistema, del componente, dell’entità tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti: a) in relazione a un’omologazione per tipo di un veicolo, se la non conformità di un veicolo sia esclusivamente imputabile alla non conformità di un sistema, di una componente o di un’entità tecnica indipendente; b) in relazione a un’omologazione in più fasi, se la non conformità di un vei- colo completato sia esclusivamente imputabile alla non conformità di un sistema, di una componente o di un’entità tecnica indipendente che faccia parte del veicolo incompleto o alla non conformità del veicolo incompleto stesso. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro interessato o la Svizzera adotta i provvedimenti necessari al più presto e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se necessario congiuntamente allo Stato membro richiedente o alla Svizzera. Qualora venga accertata una mancanza di conformità, le autorità di omo- logazione dello Stato membro o della Svizzera che hanno rilasciato l’omologazione del sistema, componente, entità tecnica o veicolo incompleto prendono i provvedi- menti di cui al paragrafo 1.

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5. Le autorità che rilasciano l’omologazione si informano reciprocamente, entro

venti giorni lavorativi, del ritiro di un’omologazione e dei motivi che lo giustificano. 6. Se lo Stato membro che ha proceduto all’omologazione o la Svizzera contesta il difetto di conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati e la Sviz- zera si impegnano a risolvere la controversia. Il comitato è tenuto informato e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.»

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Allegato B

Nell’allegato 1 relativo ai settori di prodotti, è inserito il seguente capitolo 18 sui biocidi:

Capitolo 18 Biocidi

«Capitolo 18 Biocidi

Ambito di applicazione e prodotti contemplati Le disposizioni del presente capitolo settoriale coprono i biocidi, quali definiti nella direttiva 98/8/CE, ad eccezione: – dei biocidi che sono o che contengono microrganismi geneticamente modifi- cati o patogeni, e – degli avicidi, dei pescicidi e dei biocidi per il controllo di altri vertebrati. Le direttive della Commissione che hanno come oggetto l’inclusione delle sostanze attive negli allegati I, IA o IB fanno parte del presente capitolo. La Svizzera può limitare l’accesso al proprio mercato, conformemente alla norma- tiva nazionale vigente alla data di entrata in vigore del presente capitolo, di: – biocidi contenenti ottilfenolo o i suoi etossilati, e – aerosol contenenti sostanze stabili nell’aria. Le parti riesamineranno congiuntamente la situazione nel 2013.

Sezione I Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2 Unione 1. Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, europea del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40), qui di seguito «la direttiva 98/8/CE»

2. Regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del

7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 6)

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3. Regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione, del

25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi (GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15)

4. Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del

4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del pro- gramma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3) Svizzera 100. Legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RU 2004 4763), modifi- cata da ultimo il 17 giugno 2005 (RU 2006 2197)

101. Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione

dell’ambiente (RU 1984 1122), modificata da ultimo il 20 marzo 2008 (RU 2008 3437)

102. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla commercializzazione e

sull’impiego dei biocidi (ordinanza sui biocidi) (RU 2005 2821), modificata da ultimo il 2 novembre 2009 (RU 2009 5401)

Sezione II Organismi di valutazione della conformità Ai fini del presente capitolo per «organismi di valutazione della conformità» si intendono le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea e della Svizzera per la commercializzazione dei biocidi. I riferimenti delle autorità competenti degli Stati membri e della Svizzera figurano nei seguenti siti web:

Stati membri Biocidi: «Competent Authorities and other Contact Points»

Svizzera Ufficio federale della sanità pubblica, autorità di notifica per i prodotti chimici www.bag.admin.ch/biocide

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Sezione III Disposizioni aggiuntive Ai fini dei paragrafi da 2–5 della presente sezione, ogni riferimento alla direttiva 98/8/CE è intesa, per quanto riguarda la Svizzera, come facente riferimento anche alle disposizioni svizzere equivalenti.

1. Iscrizione dei principi attivi nell’allegato I, IA o IB

L’articolo 11 della direttiva 98/8/CE è applicabile tra le parti con i seguenti adatta- menti: L’iscrizione o le modifiche successive all’iscrizione di una sostanza attiva nell’alle- gato I, IA o IB sono prese in considerazione anche se un richiedente ha presentato il fascicolo prescritto alle autorità competenti della Svizzera e se tali autorità hanno inviato la valutazione richiesta alla Commissione.

2. Reciproco riconoscimento di autorizzazioni tra gli Stati membri e la Svizzera

1. Fatto salvo l’articolo 12 della direttiva 98/8/CE, un biocida che sia già stato autorizzato o registrato in uno Stato membro o in Svizzera è autorizzato o registrato in un altro Stato membro o in Svizzera rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal momento in cui tale Stato membro o la Svizzera riceve la domanda, a condizione che il principio attivo del biocida sia incluso nell’allegato I o IA della direttiva 98/8/CE e sia conforme alle prescrizioni ivi fissate. Ai fini del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni la domanda deve contenere una sintesi del fascicolo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all’allegato IIB, sezione X della direttiva 98/8/CE e una copia certificata conforme della prima autorizzazione concessa. Ai fini del reciproco riconoscimento della registrazione dei biocidi a basso rischio, la domanda deve includere i dati richiesti a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE ad eccezione dei dati relativi all’efficacia per i quali è sufficiente un sunto. L’autorizzazione può essere soggetta a disposizioni derivanti dall’applicazione di altre misure basate sulla normativa delle parti, relative alle condizioni di distribu- zione e uso di biocidi destinati a proteggere la salute dei distributori, degli utilizza- tori e dei lavoratori interessati. La procedura di reciproco riconoscimento lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri e dalla Svizzera in base alla normativa delle parti destinate a proteggere la salute dei lavoratori. 2. Se, a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, uno Stato membro o la Sviz- zera stabilisce che: a) la specie bersaglio non è presente in quantità nociva, b) è dimostrata una resistenza o tolleranza inaccettabile al biocida da parte dell’organismo bersaglio, o c) le condizioni d'uso, come il clima o il periodo di riproduzione delle specie bersaglio, sono notevolmente diverse da quelle dello Stato membro in cui il biocida è stato originariamente autorizzato o della Svizzera e un’autoriz-

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zazione invariata può pertanto presentare rischi inaccettabili per l’uomo o per l’ambiente, lo Stato membro o la Svizzera può chiedere che talune condizioni di cui all’arti- colo 20, paragrafo 3, lettere e), f), h), j) e l), della direttiva 98/8/CE siano adattate alle diverse situazioni affinché siano soddisfatte le condizioni per la concessione dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

3. Qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un biocida a basso rischio

che è stato registrato da un altro Stato membro o dalla Svizzera non corrisponda alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE, esso può rifiutarne provvisoriamente la registrazione; comunica immediatamente i suoi dubbi alla competente autorità responsabile della verifica del fascicolo. Se entro un periodo massimo di 90 giorni le autorità interessate non raggiungono un accordo, la questione è sottoposta alla Commissione perché adotti una decisione secondo la procedura di cui al paragrafo 4. 4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualora uno Stato membro o la Svizzera ritenga che un biocida autorizzato da un altro Stato membro o dalla Svizzera non sia tale da soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE e proponga pertanto un rifiuto dell’autorizzazione o della registrazione o una limita- zione dell’autorizzazione a determinate condizioni, lo notifica alla Commissione, agli altri Stati membri, alla Svizzera e al richiedente e fornisce loro un documento esplicativo che indichi la denominazione e le caratteristiche del prodotto e i motivi del rifiuto o della limitazione dell’autorizzazione. La Commissione prepara una proposta su tali questioni a norma dell’articolo 27 della direttiva 98/8/CE per l’adozione di una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. 5. Se la procedura di cui al paragrafo 4 si conclude con la conferma del rifiuto di una seconda o successiva registrazione da parte di uno Stato membro o della Sviz- zera, lo Stato membro che aveva precedentemente registrato il biocida a basso rischio o la Svizzera, ove il comitato permanente lo ritenga opportuno, tiene conto di tale rifiuto e riesamina la sua registrazione a norma dell’articolo 6 della diretti- va 98/8/CE. Se tale procedura conferma la registrazione iniziale, lo Stato membro che ha avviato la procedura o la Svizzera registra il biocida a basso rischio in questione. 6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri o la Svizzera possono rifiutare, nel rispetto del trattato, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni concesse per prodotti appartenenti ai tipi 15, 17 e 23 di cui all’allegato V della direttiva 98/8/CE, purché tale limitazione possa essere giustificata e non ostacoli l’obiettivo del pre- sente capitolo.

Gli Stati membri e la Svizzera si informano reciprocamente e informano la Commis- sione di qualsiasi decisione adottata al riguardo indicandone le motivazioni.

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3. Accesso al mercato

Il richiedente indica il suo nome o denominazione commerciale e indirizzo sull’etichetta dei biocidi. Ai fini dell’articolo 8 della direttiva 98/8/CE è sufficiente che il richiedente abbia un ufficio permanente nell’Unione europea o in Svizzera. Le parti concordano che le autorizzazioni e le altre decisioni relative all’applicazione del presente capitolo possono essere notificate da parte delle autorità competenti direttamente al richiedente nel territorio dell’altra parte.

4. Scambio di informazioni

Conformemente all’articolo 9 dell’accordo, le parti si scambiano in particolare le informazioni di cui all’articolo 18 della direttiva 98/8/CE. Le informazioni riservate sono definite e trattate a norma dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE.

5. Clausola di salvaguardia

Se ha un motivo valido per ritenere che un biocida che esso ha autorizzato, registrato o è tenuto ad autorizzare a norma degli articoli 3 o 4 della direttiva 98/8/CE, rappre- senti un rischio inaccettabile per la salute dell’uomo o degli animali o per l’ambiente, uno Stato membro o la Svizzera può limitarne o proibirne provvisoria- mente l’uso o la vendita nel proprio territorio. Esso informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e la Svizzera di tale decisione e ne indica i motivi. Una decisione sulla questione viene presa entro 90 giorni, secondo la proce- dura di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Se la Svizzera contesta la decisione della Commissione, il caso è sottoposto al comitato misto che deciderà i provvedimenti appropriati, tra cui la possibilità di convocare una riunione di esperti. Se una solu- zione non è raggiunta entro 90 giorni, le parti possono sospendere il capitolo sui biocidi in parte o integralmente. Il ricorso alla presente clausola di salvaguardia dovrebbe costituire un’eccezione.

6. Periodo transitorio

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE è applicabile tra le parti con un periodo transitorio per la Svizzera fino al 14 maggio 2014.

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Dichiarazione della Commissione europea Al fine di garantire l’applicazione efficace del capitolo sui biocidi da includere nell’allegato 1 dell’accordo, e nella misura in cui la Svizzera abbia adottato l’acquis comunitario pertinente o le misure equivalenti a norma del capitolo sui biocidi, la Commissione, conformemente alla dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione svizzera ai comitati4 e all’articolo 100 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, consulterà gli esperti svizzeri durante le fasi preparatorie delle proposte di misure da presentare successivamente al comitato istituito dall’articolo 28 della direttiva 98/8/CE per assistere la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. Inoltre la Commissione nota che gli esperti svizzeri sono invitati a partecipare al gruppo di esperti delle autorità competenti per i biocidi che assiste la Commissione nell’applicazione armonizzata della direttiva 98/8/CE. La Commissione nota inoltre che il presidente del comitato istituito a norma dell’articolo 28 della direttiva 98/8/CE può, su richiesta di un membro o su propria iniziativa, invitare gli esperti svizzeri ad esprimersi su questioni particolari, in particolare nei casi in cui le discus- sioni sull’applicazione degli articoli 4 e 11 della direttiva 98/8/CE abbiano una pertinenza diretta per la Svizzera.»

4 Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati, GU L 114 del 30.4.2002, pag. 429.

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