AS 2011 151
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 10 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Art. 8 lett. a L’organo d’esecuzione determina, secondo i criteri seguenti, in quali ambiti devono essere concentrati gli effetti degli impieghi del servizio civile e in quali tematiche, categorie di istituti d’impiego e mansionari le persone soggette al servizio civile devono essere anzitutto attive: a. gli organi specializzati della Confederazione o dei Cantoni oppure le asso- ciazioni professionali confermano la necessità di agire e la mancanza di risorse;
Art. 15 cpv. 1 e 3bis 1 Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all’estero dopo il raggiungimento del limite d’età ordinario può concludere, secondo l’artico- lo 11 capoverso 2bis LSC, una convenzione con l’organo d’esecuzione solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile. 3bis Una persona soggetta al servizio civile che ha compiuto 30 anni e rende credibile che il fatto di essere obbligata a prestare i giorni di servizio rimanenti fino al licen- ziamento ordinario dal servizio civile metterebbe se stessa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro in una situazione estremamente grave, può convenire con l’organo d’esecuzione, in virtù dell’articolo 11 capoverso 2bis LSC, che il suo licen- ziamento dal servizio civile sarà posticipato. Essa non può revocare il suo consenso.
Art. 18 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
1 RS 824.01
2010-1721 151
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Art. 23 cpv. 1–3 e 3bis 1 La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata utilizzando il modulo ufficiale. Esso deve essere richiesto all’organo d’esecuzione. 2 Il richiedente fornisce all’organo d’esecuzione il cognome, il nome e l’indirizzo completo. 3 L’organo d’esecuzione invia al richiedente il modulo in forma cartacea o per via elettronica. 3bis Nella domanda occorre indicare la data di nascita, l’attinenza, il Cantone di origine e il numero di assicurato AVS; occorre inoltre apporre il luogo, la data e la firma. Alla domanda occorre allegare una fotocopia della carta d’identità o del passaporto.
Art. 26 Trattazione delle domande, periodo di riflessione (art. 17 cpv. 2 e 18 LSC) 1 L’organo d’esecuzione decide in merito alle domande al più presto quattro setti- mane dopo il loro ricevimento. 2 Esso accorda al richiedente un periodo di riflessione di quattro settimane dal rice- vimento della domanda e lo informa in merito al servizio civile.
3 Esso notifica al richiedente entro quale termine dalla scadenza del periodo di
riflessione quest’ultimo deve comunicare, in forma cartacea o per via elettronica, se mantiene la domanda o se la ritira. Se entro tale termine non perviene una comuni- cazione, l’organo d’esecuzione non entra nel merito della domanda. 4 L’organo d’esecuzione tratta prioritariamente le domande presentate da Svizzeri all’estero. I capoversi 1–3 non sono applicabili.
Art. 27 cpv. 2 Abrogato
Art. 31a cpv. 4 e 5 4 Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, l’organo d’esecuzione stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d’impiego (convocazione d’ufficio). Esso prende in considerazione l’atti- tudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un’esecuzione cor- retta. Concorda i periodi d’impiego con gli istituti d’impiego previsti e può derogare all’articolo 39a se non vi sono a disposizione istituti d’impiego.
5 Abrogato
Art. 35 cpv. 1 1 La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d’impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l’articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile.
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Art. 36 Cambiamento dell’ambito d’attività (art. 4 cpv. 1 e 7a LSC) 1 La persona soggetta al servizio civile presta i suoi periodi d’impiego al massimo in due ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–g LSC.
2 Il capoverso 1 non è applicabile in caso di convocazioni a:
a. un periodo d’impiego d’ufficio (art. 31a cpv. 4); b. un periodo d’impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza; o c. un impiego speciale.
Art. 36a Militari in ferma continuata (art. 20 LSC)
1 La persona soggetta al servizio civile che al momento della sua ammissione al
servizio civile è registrata come militare in ferma continuata nel sistema di gestione del personale dell’esercito, svolge gli indispensabili corsi d’introduzione e di for- mazione e immediatamente dopo presta i giorni di servizio rimanenti senza interru- zione.
2 L’organo d’esecuzione può autorizzare deroghe nei casi di rigore.
Art. 37 cpv. 1, 2, 5 e 5bis
1 La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute
compie un periodo d’impiego di lunga durata di almeno 180 giorni. 2 La scuola reclute è considerata adempiuta, se la persona soggetta al servizio civile:
a. ha svolto una scuola reclute secondo l’allegato 4 numero I.1.1 OOPSM2 e la condizione di cui all’articolo 24 capoverso 5 OOPSM è soddisfatta; o b. prima di aver completato la scuola reclute ha iniziato un’ulteriore forma- zione militare e ha prestato complessivamente almeno un numero di giorni di servizio militare equivalente all’eventuale durata della scuola reclute. La somma dei giorni di servizio militare computabili deve ammontare ad almeno l’80 per cento dell’intera durata della scuola reclute. 5 La persona soggetta al servizio civile che presta il periodo d’impiego di lunga durata è impiegata primariamente in un programma prioritario, all’estero o presso l’organo d’esecuzione. 5bis Se presta il periodo d’impiego di lunga durata in un programma prioritario, essa deve prestare i periodi d’impiego almeno durante i 70 giorni di servizio successivi nello stesso programma prioritario.
2 RS 512.21
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Art. 38 cpv. 3 3 La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto una scuola reclute svolge, al più tardi nel corso dell’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne è passata in giudicato, gli indispensabili corsi d’introduzione e di formazione, nonché: a. un periodo d’impiego che dura almeno 54 giorni; o b. tutti i giorni di servizio rimanenti, se la durata complessiva del suo servizio civile ordinario ammonta a meno di 54 giorni.
Art. 39a cpv. 2 lett. b
2 La persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel
momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato: b. conclude il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) entro tre anni dall’inizio del mese successivo a quello in cui l’ammissione è passata in giudicato, ma al più tardi nel corso dell’anno in cui compie 27 anni.
Art. 40 Rimando nella rubrica e cpv. 3bis (art. 22 cpv. 1 e 3 LSC) 3bis Se la persona soggetta al servizio civile è convocata d’ufficio a un periodo d’impiego (art. 31a cpv. 4), il termine di convocazione è di 30 giorni.
Art. 46 cpv. 3 frase introduttiva e lett. cbis come pure 4 e 5 3 Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, quando questa: cbis. ha concordato con un istituto d’impiego di prestare tutti i giorni di servizio rimanenti nel corso dell’anno successivo; l’organo d’esecuzione non approva la domanda se l’anno successivo è l’anno del licenziamento dal ser- vizio civile;
4 L’organo d’esecuzione respinge una domanda:
a. quando non vi sono motivi secondo i capoversi 2 e 3; b. quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile; oppure c. quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenzia- mento dal servizio, a meno che la persona soggetta al servizio civile conclu- da una convenzione secondo l’articolo 15 capoverso 3bis.
5 Abrogato
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Art. 72 cpv. 1 1 In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni computabili, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi sei mesi e ad altri due giorni di vacanza per ogni mese supplementare.
Art. 73 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 74 cpv. 1 1 L’istituto d’impiego rilascia un certificato di lavoro se il periodo d’impiego è durato almeno 54 giorni.
Art. 76 cpv. 3 3 La persona che presta servizio civile si procura un certificato medico e lo presenta all’istituto d’impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera. Se il periodo d’impiego dura più di un giorno, essa deve presentare un certificato medico soltanto se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno.
Art. 87 cpv. 2 lett. d e 8 2 Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:
d. i mansionari delle persone che prestano servizio civile;
8 Le persone competenti dell’organo d’esecuzione possono visitare gli istituti
d’impiego.
Art. 89 cpv. 1 lett. a
1 La decisione di riconoscimento contiene in particolare:
a. mansionari con indicazione dei requisiti;
Art. 93, rubrica e cpv. 1 e 3 Ispezioni; contatti (art. 44 LSC) 1 L’organo d’esecuzione effettua ispezioni nell’istituto d’impiego e può incaricarne terzi specializzati.
3 L’organo d’esecuzione intrattiene contatti regolari con l’istituto d’impiego.
Art. 111a Abrogato
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Art. 111b cpv. 2 2 La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 540 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 90 franchi.
Art. 116 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 10 dicembre 2010 Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 10 dicembre 2010, si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto vigente.
II L’Appendice 2a è sostituita dalla versione qui annessa:
III La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.
10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Appendice 2a (art. 95 cpv. 1)
Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo
1. Tariffa di base
Categoria Salario lordo paragonabile, Tributo in % Importo giornaliero in franchi * in franchi **
1 da 0 a 2624 8.40
2 da 2625.– a 3149.– 12 10.50
3 da 3150.– a 3674.– 12 12.60
4 da 3675.– a 4199.– 13 15.90
5 da 4200.– a 4724.– 15 21.00
6 da 4725.– a 5249.– 17 26.75
7 da 5250.– a 5774.– 19 33.25
8 da 5775.– a 6299.– 21 40.40
9 da 6300.– a 6824.– 23 48.30
10 da 6825.– a 7349.– 25 56.85
11 da 7350.– a 7874.– 25 61.25
12 da 7875.– a 8399.– 25 65.60
13 da 8400.– 70.00
* Salario lordo usuale nel luogo e nella professione che l’istituto d’impiego dovrebbe versare a un lavoratore per un’attività paragona- bile. ** Il tributo per giorno di servizio (importo giornaliero) è calcolato molti- plicando il salario lordo mensile paragonabile per la percentuale del tributo e dividendo il prodotto per 30 giorni. All’interno di ogni catego- ria vale un importo giornaliero uniforme che è calcolato sulla base del salario più basso della rispettiva categoria.
2. Supplementi
L’importo giornaliero aumenta per ogni giorno di servizio di: a. 7.20 franchi se l’istituto d’impiego non offre il vitto e l’alloggio alla persona che presta servizio civile; b. 3.25 franchi se esso le offre soltanto il vitto; c. 3.95 franchi se esso le offre soltanto l’alloggio.
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