AS 2011 1557
Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
Entrato in vigore il 29 maggio 2009
Traduzione1
Missione della Svizzera Bruxelles, 29 maggio 2009 presso l’Unione europea Ambasciatore Jacques de Watteville Bruxelles
Direttore Generale Robert Verrue Commissione europea Fiscalità e Unione doganale Bruxelles
Egregio Direttore generale,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 19 maggio 2009 del seguente tenore:
«Egregio Ambasciatore,
ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi2. In virtù dell’adesione delle Repubbliche di Bulgaria e di Romania, gli allegati dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi necessitano di modifiche tecniche secondo l’articolo 21 paragrafo 2.
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.641.926.81
2010-2255 1557
Misure in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di RU 2011 pagamenti di interessi. Scambio di lettere con la CE
L’articolo 21 paragrafo 2 dell’Accordo stabilisce che l’elenco delle autorità compe- tenti di cui all’allegato I può essere modificato mediante una semplice notifica all’altra parte contraente da parte della Svizzera per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità europea per quanto riguarda le altre autorità. A nome della Comunità europea Le comunico che le competenti autorità delle Repubbliche di Bulgaria e di Romania sono: – per la Bulgaria: Изпълнителнлят директор на Националната агенция за приходите o il suo rappresentante autorizzato, – per la Romania: Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o il suo rappresentante autorizzato, e devono essere aggiunte nell’allegato I alle lettere aa) e ab) dopo le autorità compe- tenti menzionate nella lettera z). L’articolo 21 paragrafo 2 stabilisce inoltre che l’elenco degli enti collegati di cui all’allegato II può essere modificato per mutuo consenso. Chiedo dunque cortesemente la sua approvazione per modificare l’allegato II affin- ché esso includa gli enti collegati di Bulgaria e Romania: – tra Belgio e Spagna: «Bulgaria ОБщините (Comuni) Социалноосигурителни фондове (fondo dell’assicurazione sociale)», e – tra Portogallo e Slovacchia: «Romania autorităţile administraţiei publice locale (autorità locali dell’amministrazione pubblica)». L’accordo sotto forma di scambio di lettere entra in vigore alla data della Sua lettera di risposta. Le disposizioni dello scambio di lettere sono applicabili retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2007.
Voglia gradire, egregio Ambasciatore, l’espressione della mia alta considerazione. Per la Comunità europea»
Sono d’accordo di modificare gli allegati I e II secondo la proposta contenuta nella Sua lettera e confermo che questo accordo sotto forma di scambio di lettere entra in vigore alla data della lettera di risposta e che le sue disposizioni sono applicabili retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2007.
Voglia gradire, egregio Direttore generale, l’espressione della mia alta considera- zione. Per la Confederazione Svizzera: Jacques de Watteville