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AS 2011 1603

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo alla cooperazione nell’ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

Concluso il 18 marzo 2011 Entrato in vigore il 17 aprile 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in vista dell’impegno del Principato del Liechtenstein, in qualità di parte contraente all’Accordo del 2 maggio 19922 sullo Spazio economico europeo adeguato mediante il relativo protocollo del 17 marzo 1993, qui di seguito «Accordo SEE», a consentire l’autorizzazione e l’immissione sul mercato di biocidi conformemente alla direttiva 98/8/CE3 (qui di seguito «direttiva») e tenuto conto delle modifiche successive degli allegati I, IA e IB, tenuto conto che la Svizzera ha disciplinato una tale procedura di autorizzazione dei biocidi nell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi, in considerazione del fatto che solo poche imprese con sede commerciale permanen- te (stabile organizzazione) nello SEE presenteranno una domanda di autorizzazione per un biocida nel quadro della direttiva, dato che vi sono poche industrie specializ- zate nel ramo sul territorio del Principato del Liechtenstein e che il rispettivo mer- cato è esiguo per una tale autorizzazione, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto Su mandato del Governo del Principato del Liechtenstein, l’organo svizzero di notifica per prodotti chimici (ON), insieme alle autorità federali competenti per la valutazione tecnica, ossia l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio fede- rale della sanità pubblica (UFSP), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) – qui di seguito «organi di valutazione» – controllano e valutano per scritto le domande di autorizzazione dei biocidi presentate all’Ufficio per la protezione

RS 0.813.151.4

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 1603).

2 FF 1992 IV 1 3 Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 feb. 1998 relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/107/CE, GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40. 4 RS 813.12

2010-2998 1603

Cooperazione nell’ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi RU 2011 conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Acc. con il Liechtenstein

dell’ambiente del Liechtenstein da imprese con sede commerciale permanente (stabile organizzazione) nello SEE relativamente all’immissione sul mercato di biocidi ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della direttiva, conformemente alle pre- scrizioni vigenti contenute nell’Accordo SEE (in particolare la legislazione sui prodotti chimici).

Art. 2 Procedura 1) L’Ufficio per la protezione dell’ambiente accetta domande di autorizzazione dei biocidi redatte in tedesco e presentate da imprese con sede commerciale permanente (stabile organizzazione) nello SEE, ne conferma la ricezione e le trasmette all’ON. 2) Dopo averne accertato la completezza, l’ON trasmette le domande agli organi di valutazione i quali, a ricezione avvenuta, valutano il fascicolo senza ritardo (cfr. allegato 6 della direttiva), tenendo conto delle eventuali scadenze per l’elaborazione (cfr. art. 3 par. 3 e 4 della direttiva). La valutazione comprende le verifiche obbliga- torie di cui agli articoli 3–12 della direttiva. Le informazioni che costituiscono un segreto industriale o commerciale devono essere classificate come riservate su domanda del richiedente, nella misura in cui quest’ultimo renda credibile il fatto che la loro divulgazione potrebbe danneggiarlo sul piano aziendale o commerciale. 3) Eventuali domande in merito vengono chiarite tra il richiedente e l’ON. 4) L’ON comunica all’Ufficio per la protezione dell’ambiente i risultati della valu- tazione e trasmette una raccomandazione scritta ai sensi di un’autorizzazione o di un rifiuto della domanda, con relativa motivazione. Sulla base della raccomandazione dell’ON, l’Ufficio per la protezione dell’ambiente rilascia l’autorizzazione o respin- ge la domanda e ne informa le autorità europee di sorveglianza dello SEE (ESA).

Art. 3 Fatturazione L’ON fattura all’Ufficio per la protezione dell’ambiente le spese sostenute in base all’ordinanza del 18 maggio 20055 sugli emolumenti in materia di prodotti chimici. La fatturazione avviene alla conclusione della valutazione della domanda.

Art. 4 Segreto d’ufficio 1) Nel quadro dell’esecuzione del presente Accordo, i collaboratori e i mandatari dell’ON, degli organi di valutazione e dell’Ufficio della protezione dell’ambiente sono obbligati a rispettare il segreto d’ufficio. 2) Le informazioni emerse da domande presentate in un altro Stato contraente dello SEE devono essere trattate in via confidenziale, qualora l’organo ricevente la domanda abbia classificato tali informazioni come riservate.

5 RS 813.153.1

Cooperazione nell’ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi RU 2011 conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Acc. con il Liechtenstein

Art. 5 Applicazione e interpretazione dell’accordo Le questioni relative all’applicazione e all’interpretazione del presente Accordo vengono chiarite dalle due parti contraenti per via diplomatica.

Art. 6 Entrata in vigore, durata, denuncia Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la firma di entrambe le parti contraenti ed è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna parte contraente può denunciarlo mediante notificazione scritta per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notificazione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 18 marzo 2011, in due esemplari originali in lingua tedesca.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Principato del Liechtenstein: Pascal Strupler Hubert Büchel

Cooperazione nell’ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi RU 2011 conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Acc. con il Liechtenstein

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