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AS 2011 297

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Ordinanza del DATEC sulla radiotelevisione

Modifica del 7 gennaio 2011

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione (LRTV); visti gli articoli 2 capoverso 4, 9, 27 capoverso 6, 39 capoverso 2, 45 capoverso 2,

46 capoverso 3, 49 capoverso 2, 50 capoversi 2 e 3, 55, 56 capoverso 2 e 74

capoverso 3 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sulla radiotelevisione (ORTV),

Capitolo 1a: Obblighi di diffusione (art. 9 cpv. 1 lett. b ORTV)

Art. 1a Oggetto Il presente capitolo disciplina gli obblighi delle emittenti di cui all’articolo 9 capo- verso 1 ORTV in relazione ai comunicati e alle revoche d’allerta soggetti all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capo- verso 1 dell’ordinanza del 18 agosto 20104 sull’allarme (OAll).

Art. 1b Definizioni Nel presente capitolo si intende per: a. allerta soggetta all’obbligo di diffusione secondo l’organo specializzato competente di cui all’articolo 9 capoverso 1 OAll5:

1. allerta di livello 4 e 5 conformemente all’articolo 2 capoverso 2 OAll in

combinato disposto con l’articolo 10 capoverso 1 OAll,

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Radiotelevisione. O del DATEC RU 2011

2. notifiche di terremoto conformemente all’articolo 2 capoverso 2 OAll

in combinato disposto con l’articolo 10 capoverso 3 OAll; b. revoca dell’allerta: informazioni relative alla revoca dell’allerta soggette all’obbligo di diffusione; c. ordine di diffusione: ordine contenente tutte le informazioni necessarie per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare:

1. in caso di allerta

– da diffondere alla prossima occasione: la versione standard del testo dell’allerta – da diffondere il più presto possibile: anche la versione breve del testo dell’allerta,

2. in caso di revoca dell’allerta: il testo della revoca dell’allerta.

Art. 1c Prontezza Le emittenti assicurano la prontezza necessaria per la diffusione o la revoca dell’allerta. In particolare: a. definiscono le relative procedure interne; b. definiscono e aggiornano le coordinate di contatto per l’inoltro degli ordini di diffusione e le trasmettono all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP); c. provvedono alla formazione dei collaboratori incaricati.

Art. 1d Accettazione dell’ordine di diffusione 1 Le emittenti accettano l’ordine di diffusione nella misura in cui e non appena le loro redazioni siano operative.

2 Esse verificano l’autenticità dell’ordine di diffusione.

3 Esse confermano senza indugio all’UFPP il ricevimento dell’ordine di diffusione.

Art. 1e Momento della diffusione 1 Le emittenti diffondono i comunicati di allerta di norma in prossimità di una tra- smissione d’informazione. 2 I comunicati di allerta da diffondere alla prossima occasione sono trasmessi come segue: a. una prima diffusione di norma entro due ore dal ricevimento dell’ordine di diffusione; b. due repliche di norma entro le due ore successive alla prima diffusione.

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3 I comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile sono trasmessi come segue: a. una prima diffusione di norma entro 30 minuti dal ricevimento dell’ordine di diffusione; b. due repliche di norma entro l’ora successiva alla prima diffusione. Nel caso di notifiche di terremoto non sono trasmesse repliche. 4 La revoca dell’allerta è diffusa alla prossima occasione conformemente al capo- verso 2 lettera a.

Art. 1f Modalità di diffusione 1 In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti radiofoniche danno lettura della versione standard invariata del testo dell’allerta. 2 In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi.

3 In caso di revoca dell’allerta danno lettura del testo invariato della revoca

dell’allerta. 4 In caso di comunicato di allerta da diffondere alla prossima occasione, le emittenti televisive trasmettono una schermata con il testo standard dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura. 5 In caso di comunicato di allerta da diffondere il più presto possibile, trasmettono la versione breve del testo dell’allerta sotto forma di testo scorrevole sullo schermo oppure danno lettura della versione standard del testo dell’allerta rielaborata dalla redazione qualora l’inserimento in una trasmissione in corso lo giustifichi. 6 In caso di revoca dell’allerta trasmettono una schermata con il testo della revoca dell’allerta e ne danno contemporaneamente lettura.

Art. 1g Lingua 1 In linea di massima le emittenti diffondono il testo dell’allerta nella lingua princi- pale delle loro trasmissioni.

2 La SSR traduce il testo dell’allerta qualora esso sia trasmesso sul suo canale

romancio. Non è responsabile di eventuali errori di traduzione.

Art. 1h Separazione dal programma redazionale

1 Un comunicato di allerta deve essere separato dal programma redazionale attra-

verso un segnale acustico e/o ottico uniforme.

2 LʼUfficio federale delle comunicazioni (UFCOM) sceglie il segnale acustico ed

ottico d’intesa con le emittenti. 3 Il capoverso 1 non si applica nel caso di comunicati di allerta da diffondere il più presto possibile.

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Art. 1i Regioni di diffusione

1 LʼUFCOM definisce le regioni di diffusione d’intesa con l’UFPP e gli organi

specializzati. 2 Le emittenti trasmettono il comunicato di allerta solo se hanno ricevuto il relativo ordine di diffusione.

3 La SSR diffonde i comunicati di allerta nei seguenti programmi:

a. nel primo e terzo programma radiofonico6 di ciascuna regione linguistica e nel programma radiofonico di lingua romancia7; b. nel primo e secondo programma televisivo di ciascuna regione linguistica e nel programma d’informazione della Svizzera tedesca.

Art. 1j Mediazione L’UFCOM funge da mediatore nelle controversie tra le emittenti e l’UFPP nonché nelle controversie tra le emittenti e gli organi specializzati competenti.

Art. 7 cpv. 3 3 Il risultato della valutazione soggettiva della qualità delle immagini e dell’audio di un programma con diritti d’accesso effettuata conformemente alle raccomanda- zioni UIT-R-BT.500-12 (qualità immagini) e UIT-R-BS.1116-1 (qualità audio) dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni8 deve corrispondere almeno a 3,6. Fanno eccezione i programmi televisivi destinati alla ricezione mobile.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

7 gennaio 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

6 Art. 4 cpv. 1 della concessione SSR SRG idée suisse del 28 nov. 2007 (concessione SSR; FF 2007 7709).

7 Art. 4 cpv. 3 della concessione SSR.

8 Il contenuto delle raccomandazioni può essere consultato su: http://www.itu.int

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