AS 2011 4547
AS 2011 4547
Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee
Modifica del 21 settembre 2011
Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea (OFarm), ordina:
I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:
Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono: a. Pharmacopoea Europaea, 7a edizione3 (Ph. Eur. 7), del dicembre 2009, il supplemento 7.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2010, il supple- mento 7.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2010, la modifica urgente del capitolo 5.2.8 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 20114, il supplemento 7.3 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2010 e la mo- difica urgente della monografia Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso alla Pharmacopoea Europaea del giugno 20115;