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AS 2011 499

Ordinanza dell'UFV che istituisce misure per impedire l'introduzione dell'afta epizootica dalla Bulgaria

Ordinanza dell’UFV che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria

del 27 gennaio 2011

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo, campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’importazione e l’esportazione di artiodattili e loro prodotti in provenienza o in direzione delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2, al fine di impedire una propagazione dell’afta epizootica. 2 Essa non si applica agli artiodattili o ai loro prodotti che provengono da aziende situate al di fuori delle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 e che transi- tano, direttamente e senza sosta intermedia, sulle strade principali o per via ferro- viaria attraverso tali aree.

Art. 2 Divieto di esportazione L’esportazione di artiodattili verso le aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 è vietata.

Art. 3 Importazione di animali vivi Gli artiodattili provenienti dalla Bulgaria possono essere importati soltanto se: a. provengono da aree della Bulgaria diverse da quelle elencate negli allegati 1 e 2; b. l’importazione è stata notificata all’Ufficio del veterinario cantonale compe- tente almeno tre giorni prima; e c. sono accompagnati dal certificato di polizia sanitaria richiesto recante la dicitura supplementare: «Animali o animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 20113, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria».

RS 916.443.103

3 Versione della GU L 19 del 22.1.2011, pag. 20

2011-0176 499

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

Art. 4 Traffico turistico Nel traffico turistico l’importazione dalla Bulgaria di prodotti di origine animale derivati da artiodattili è vietata.

Art. 5 Limitazioni all’importazione di prodotti di origine animale I prodotti di origine animale provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 possono essere importati soltanto se sono soddisfatte le condizioni indicate nell’allegato 3.

Art. 6 Deroghe I prodotti di origine animale derivati da artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se non sono stati fabbricati in Bulgaria e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il Paese di origine dei prodotti.

Art. 7 Controlli e misure al confine doganale

1 L’Amministrazione federale delle dogane controlla in modo proporzionale al

rischio: a. l’osservanza del divieto di importazione di animali vivi; b. la presenza di un certificato ufficiale recante la dicitura richiesta (allegato 3) per i prodotti di origine animale; c. l’osservanza del divieto di importazione di prodotti di origine animale importati dai viaggiatori per via aerea dalla Bulgaria.

2 L’UFV respinge o confisca le partite non conformi alle prescrizioni.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’UFV del 12 gennaio 20114 che istituisce misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 2011 alle ore 0.00.5

27 gennaio 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

4 RU 2011 311 5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 27 gen. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512)

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

Allegato 1 (art. 1–3 e 5)

Aree ad alto rischio

È stata definita ad alto rischio la seguente regione della Bulgaria:

1. Regione di Burgas

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

Allegato 2 (art. 1, 3 e 5)

Aree a basso rischio

Sono state definite a basso rischio le seguenti regioni della Bulgaria:

1. Regione di Kardjali

2. Regione di Haskovo

3. Regione di Yambol

4. Regione di Sliven

5. Regione di Shumen

6. Regione di Varna

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

Allegato 3 (art. 5 e 7)

Limitazioni all’importazione

1 Importazione di carni

Le carni, comprese le carni fresche, le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le preparazioni di carne, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importate soltanto se sono accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Carni conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gen- naio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»6.

2 Importazione di prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 pos- sono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dici- tura: «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»7; b. sono stati sottoposti a trattamento termico conformemente alle disposi- zioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE8 e la partita è accompagnata da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

3 Importazione di latte e colostro

31 Il latte di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’alle- gato 1 può essere importato soltanto se: a. è accompagnato da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura: «Latte conforme alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epi- zootica in Bulgaria»9;

6 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

7 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

8 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dic. 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, versione della GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11

9 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

b. è stato pastorizzato conformemente alle disposizioni di cui all’alle- gato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE10 ed è accompagnato da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

32 L’importazione di colostro proveniente dalle aree della Bulgaria elencate

nell’allegato 1 è vietata.

4 Importazione di prodotti lattiero-caseari

I prodotti lattiero-caseari di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dici- tura: «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»11; b. sono stati pastorizzati conformemente alle disposizioni di cui all’allegato III, numero 1, della direttiva 2002/99/CE12 e sono accom- pagnati da un documento commerciale attestante la pastorizzazione; oppure c. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

5 Importazione di sperma, ovuli ed embrioni

51 I seguenti prodotti provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli alle- gati 1 e 2 possono essere importati soltanto se il certificato di polizia sanita- ria richiesto reca la dicitura supplementare secondo la quale il prodotto in questione è conforme alla decisione 2011/44/UE13: a. sperma bovino, suino, ovino e caprino congelato; e b. embrioni bovini, suini, ovini e caprini congelati.

52 L’importazione di altro sperma, altri ovuli e altri embrioni di artiodattili

provenienti dalle aree della Bulgaria elencate negli allegati 1 e 2 è vietata.

6 Importazione di pelli e pelame

Le pelli e il pelame di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elen- cate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dici- tura: «Pelli e pelame conformi alla decisione 2011/44/UE della Com- missione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»14;

10 Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b

11 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

12 Si veda la nota a piè di pagina al n. 2 lett. b

13 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

14 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

b. soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 1, lettere b–e del regolamento (CE) n. 1774/200215 e sono accompagnati da un documento commerciale attestante l’adempimento di tali requisiti; oppure c. soddisfano i requisiti di cui all’allegato VIII, capitolo VI, sezione A, numero 2, lettera c o d del regolamento (CE) n. 1774/2002 e sono accompagnati da un documento commerciale convalidato conforme- mente al numero 8.

7 Importazione di altri prodotti di origine animale

71 I prodotti diversi da quelli menzionati ai numeri 1 – 6 di artiodattili prove- nienti dalle aree della Bulgaria elencate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se: a. sono accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitu- ra: «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizootica in Bulgaria»16; oppure b. la partita è accompagnata da un documento commerciale convalidato conformemente al numero 8.

72 Un documento commerciale è sufficiente per:

a. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini, se dal docu- mento commerciale si evince che:

1. sono stati sottoposti a lavaggio industriale,

2. sono stati ottenuti da conciatura, oppure

3. sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato VIII, capi-

tolo VIII, numeri 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1774/200217; b. la lana di pecora, il pelo di ruminante e le setole di suini non trattati, se dal documento commerciale si evince che sono debitamente imballati e secchi; c. i prodotti dal cui documento commerciale si evince che sono destinati a essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio, come medicinali o dispositivi medici; oppure d. i prodotti composti che soddisfano le condizioni dell’articolo 6 capo- verso 1 della decisione 2007/275/CE18, se il documento commerciale reca la seguente dicitura: «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento

15 Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ott. 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, GU L 273 del 10.10.2002, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 790/2010, GU L 237 dell’8.9.2010, pag. 1

16 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

17 Si veda la nota a piè di pagina al n. 6 lett. b

18 Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 apr. 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE, GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9

Misure per impedire l’introduzione dell’afta epizootica dalla Bulgaria RU 2011

termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta dena- turata». 73 I prodotti composti di artiodattili provenienti dalle aree della Bulgaria elen- cate nell’allegato 1 possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura: «Prodotti di ori- gine animale conformi alla decisione 2011/44/UE della Commissione, del 19 gennaio 2011, che reca alcune misure di protezione contro l’afta epizoo- tica in Bulgaria»19.

8 Validazione

81 Se è necessaria una validazione, il documento commerciale richiesto deve

essere convalidato mediante copia allegata di un certificato ufficiale atte- stante che: a. il prodotto è stato fabbricato mediante un procedimento dimostratosi idoneo a distruggere il virus dell’afta epizootica; b. il prodotto in questione è stato ottenuto da materiali pretrattati oppor- tunamente certificati; e c. sono state applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali con- taminazioni ad opera del virus dell’afta epizootica dopo il trattamento.

82 Il certificato ufficiale deve recare un riferimento alla decisione

2011/44/UE20, essere valido trenta giorni e riportare la data di scadenza.

19 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

20 Si veda la nota a piè di pagina all’art. 3 lett. c

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