AS 2011 5035
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 2 novembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. f e g Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo: f. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del
2 per cento al minimo;
g. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012: dell’1,5 per cento al minimo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.441.1
2011-1840 5035
OPP 2 RU 2011
5036