Lexipedia

AS 2011 5891

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20101, decreta:

I La legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione: In tutta la legge l’espressione «organo federale responsabile della protezione civile» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «UFPP».

Art. 5 Compiti della Confederazione 1 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l’intervento o, all’occor- renza, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intera Svizzera o zone limitrofe dei Paesi confinanti.

2 Essa sostiene i Cantoni con mezzi d’intervento specializzati.

3 Il Consiglio federale assicura il coordinamento della protezione della popolazione e il coordinamento di quest’ultima con altri strumenti della politica di sicurezza. 4 Esso controlla la collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza e disciplina la collaborazione nel campo dell’istruzione. 5 Disciplina le modalità secondo cui le autorità e la popolazione sono allertate e allarmate in caso di pericolo imminente. 6 Adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflitti armati.

Art. 6 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

2009-1907 5891

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

Art. 10 lett. a La Confederazione: a. coordina la collaborazione nel campo dell’istruzione tra:

1. le organizzazioni partner della protezione della popolazione,

2. la protezione della popolazione e l’esercito,

3. la protezione della popolazione e i terzi;

Art. 12 cpv. 2 e 3 2 Gli uomini congedati dal servizio militare non sono tenuti a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare. 3 Chi è stato congedato dal servizio civile non è tenuto a prestare servizio di prote- zione civile.

Art. 12a Esenzione di membri di autorità Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone non sono tenute a prestare servizio di protezione civile: a. i membri del Consiglio federale; b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri; c. i membri dell’Assemblea federale; d. i membri dei Tribunali della Confederazione; e. i membri degli esecutivi cantonali; f. i membri permanenti dei tribunali cantonali; g i membri degli esecutivi comunali.

Art. 19 Abrogato

Art. 21 Esclusione I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 ali- quote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Art. 25a Durata dei servizi di protezione civile La durata dei servizi di protezione civile secondo gli articoli 27a e 33–37 non può superare complessivamente 40 giorni all’anno.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

Art. 27, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a, b e d, 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. a e c, nonché 3 Chiamata per interventi in caso di catastrofi o situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:

a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono diversi Cantoni o l’intera Svizzera; b. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono le zone limi- trofe di Paesi confinanti; d. abrogata

2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:

a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono il territorio can- tonale, altri Cantoni o le zone limitrofe di Paesi confinanti; c. abrogata

3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Art. 27a Chiamata per interventi di pubblica utilità 1 I militi di protezione civile possono essere chiamati in servizio per interventi di pubblica utilità: a. dal Consiglio federale, per interventi a livello nazionale; b. dai Cantoni, per interventi a livello cantonale, regionale o comunale.

2 La durata complessiva degli interventi non può superare 21 giorni all’anno.

3 La convocazione è inviata ai militi almeno 42 giorni prima dell’inizio dell’inter- vento.

4 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Art. 33 Istruzione di base Al più tardi entro la fine dell’anno in cui compiono i 26 anni, i militi di protezione civile seguono un’istruzione di base di 14–21 giorni. Le persone cui si prevede di affidare una funzione di specialista possono inoltre essere chiamate a seguire un’istruzione complementare di 7 giorni al massimo.

Art. 34 Istruzione dei quadri 1 I militi cui si prevede di affidare la funzione di comandante seguono un corso per comandanti di 21–28 giorni. Sono convocati dalla Confederazione per 14 giorni e dai Cantoni per 7–14 giorni. I Cantoni si assumono i propri costi. 2 I militi cui si prevede di affidare un’altra funzione di quadro seguono un corso per quadri di 7–14 giorni.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

Art. 35 Perfezionamento 1 I militi con funzioni di quadro o di specialista possono essere chiamati a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di 14 giorni su un periodo di quattro anni. 2 Durante lo stesso periodo, i militi secondo l’articolo 39 capoverso 2 possono essere chiamati dai Cantoni a seguire corsi di perfezionamento della durata massima di sette giorni. I Cantoni si assumono i propri costi.

Art. 36 Corsi di ripetizione 1 Dopo l’istruzione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corso di ripeti- zione di 2–7 giorni. 2 I comandanti e i loro sostituti possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 21 giorni di corso. 3 I militi che assumono altre funzioni di quadro o funzioni di specialista possono essere chiamati ogni anno a prestare al massimo ulteriori 14 giorni di corso. 4 I corsi di ripetizione possono essere effettuati anche in zone limitrofe di un Paese confinante.

Art. 38 cpv.2 2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) disciplina la convo- cazione ai servizi d’istruzione e di perfezionamento secondo l’articolo 39 capo- verso 2.

Art. 39 cpv. 2 2 Essa istruisce i comandanti e i loro sostituti nonché i quadri e determinati speciali- sti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali.

Art. 42 cpv. 3 3 I Cantoni comunicano all’UFPP la soppressione di centri d’istruzione della prote- zione civile.

Titolo prima dell’art. 43 Capitolo 4: Sistemi telematici e d’allarme, materiale

Art. 43 cpv. 2

2 Il Consiglio federale definisce il genere e l’entità del materiale unificato.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

Art. 43a Cantoni

1 I Cantoni provvedono al materiale d’intervento e all’equipaggiamento personale

dei militi di protezione civile. 2 D’intesa con i Cantoni, l’UFPP elabora raccomandazioni volte a garantire l’unifor- mità del materiale d’intervento e dell’equipaggiamento personale.

Art. 43b Sistema d’allarme acqua 1I proprietari di impianti d’accumulazione provvedono alla realizzazione, alla manutenzione e al rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d’allarme acqua. 2 Il Consiglio federale definisce le esigenze tecniche per i sistemi d’allarme acqua e per le installazioni edilizie necessarie.

Art. 44 Abrogato

Art. 46 Obbligo di costruire 1 Nei Comuni in cui il numero di posti protetti è insufficiente, il proprietario che costruisce un edificio abitativo deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se non è tenuto a realizzare un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo. 2 Il proprietario che costruisce un istituto o un ospedale deve realizzarvi un rifugio ed equipaggiarlo. Se ciò non è possibile per motivi tecnici, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo. 3 I Comuni provvedono affinché le zone in cui il numero di posti protetti è insuffi- ciente dispongano di sufficienti rifugi pubblici equipaggiati. 4 I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate a proteggere tali beni.

Art. 47 Gestione, contributi sostitutivi 1 Per garantire un’offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costru- zione dei rifugi. 2 I contributi sostitutivi di cui all’articolo 46 capoversi 1 e 2 sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I contributi rimanenti possono essere utilizzati per altre misure di protezione civile.

3 I contributi sostitutivi spettano ai Cantoni.

4 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costru- zione dei rifugi, stabilisce l’importo minimo e l’importo massimo dei contributi sostitutivi e disciplina l’utilizzazione degli stessi.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

Art. 48a Manutenzione La manutenzione dei rifugi incombe ai proprietari.

Art. 49 Soppressione

1 I rifugi possono essere soppressi dai Cantoni.

2 Il Consiglio federale definisce le condizioni; disciplina il rimborso dei sussidi fede- rali in caso di soppressione di rifugi pubblici.

Art. 52 Cantoni

1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione.

2 Essi provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manutenzione e al rinnovamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitari protetti. 3 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbi- sogno.

Art. 53 Enti ospedalieri 1 Gli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, alla manu- tenzione e al rinnovamento degli ospedali protetti. 2 Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione del fabbi- sogno e le esigenze tecniche.

Art. 54 Abrogato

Art. 55 cpv. 4 4 Se vengono soppressi centri sanitari protetti od ospedali protetti, dev’essere garan- tito il numero minimo prescritto di posti letto.

Art. 61, rubrica e cpv. 2 Regresso e indennizzo 2 Chi chiede un intervento di pubblica utilità a livello nazionale deve indennizzare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni per le prestazioni fornite a terzi in caso di sinistro e non può far valer pretese di risarcimento nei confronti di tali enti per i danni che gli sono stati direttamente arrecati. Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

Art. 66a Attribuzione a una funzione Chi non accetta l’attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 66b Diritto di ricorso del DDPS Il DDPS può impugnare le decisioni cantonali di ultima istanza con ricorso al Tribu- nale amministrativo federale. Su richiesta, le autorità cantonali di ultima istanza notificano senza indugio e gratuitamente al DDPS le loro decisioni.

Art 67, rubrica Competenze e ricorso

Art. 67a Opposizione 1 Se rifiuta di assumersi la totalità o parte dei costi supplementari di cui all’arti- colo 71 capoversi 2 e 2bis o di versare il contributo forfettario di cui all’articolo 71 capoverso 3, l’UFPP deve motivarlo.

2 Contro la decisione di cui al capoverso 1 può essere fatta opposizione entro

30 giorni dalla notificazione.

Art. 68 Infrazioni alla legge 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di un congedo o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio; b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure osta- cola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile; c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di ese- guire le misure ufficialmente ordinate. 2 Nei casi di cui al capoverso 1, la pena è della multa se l’autore ha agito per negli- genza.

3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli; b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini di servizio;

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all’allarme; d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d’identità per il personale della protezione civile. 4 Nei casi di cui al capoverso 3, la pena è della multa sino a 5000 franchi se l’autore ha agito per negligenza. 5 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l’interessato. 6 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive 1 Chiunque viola intenzionalmente prescrizioni emanate in esecuzione della presente legge e la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dalla presente disposizione è punito con la multa. Nei casi gravi o in caso di recidiva l’autore può essere punito con la multa sino a 20 000 franchi.

2 La pena è della multa sino a 5000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.

3 Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l’autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale o ad avviare un procedimento penale; può ammonire l’interessato.

Art. 70 cpv. 2 Abrogato

2 Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipag- giamento, il rinnovamento e il cambiamento di utilizzazione degli impianti di prote- zione nonché, in caso di soppressione degli stessi, per lo smantellamento necessario delle installazioni tecniche di protezione. Se a seguito della soppressione di un cen- tro sanitario protetto o di un ospedale protetto non è più raggiunto il numero minimo prescritto di posti letto, la Confederazione non si assume tali costi. 2bis Essa si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinno- vamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale e i costi per l’equipaggiamento dei rifugi per beni culturali degli archivi cantonali.

Art. 72 cpv. 1, parte introduttiva, primo periodo, nonché cpv. 1bis, 3 e 5 1 Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l’UFPP tratta i dati personali riguardanti i militi della protezione civile nel sistema informatico centra- lizzato della protezione civile. …

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

1bis Per organizzare i servizi d’istruzione, esso tratta i dati personali dei partecipanti ai corsi in un apposito sistema di gestione. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità: a. dati concernenti la salute; b. profili della personalità per la valutazione del potenziale per funzioni di qua- dro o di specialista. 3 I dati di cui al capoverso 2 devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il pro- scioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.

5 L’UFPP e i Cantoni sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero di

assicurato AVS per eseguire i controlli.

2bis L’UFPP può mettere a disposizione degli organi cantonali responsabili dell’istru- zione le valutazioni del potenziale per funzioni di quadro o di specialista dei parteci- panti ai servizi d’istruzione della Confederazione.

3 L’UFPP può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i

dati del sistema informatico centralizzato della protezione civile agli organi federali competenti nonché agli organi cantonali responsabili della protezione civile.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19973 sulle misure per la salvaguardia

della sicurezza interna

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c 1 Il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confede- razione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti clas- sificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e che nell’esercizio della loro attività: c. hanno, in quanto militari o militi della protezione civile, accesso a informa- zioni, materiali o impianti classificati;

3 RS 120

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

2. Legge federale del 6 ottobre 19664 per la protezione dei beni culturali

in caso di conflitto armato

Art. 9 Abrogato

Art. 14 Obbligo dei I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni cultu- proprietari e dei possessori rali mobili e immobili d’importanza nazionale a prendere o a tollerare misure edilizie di protezione.

Art. 24 Aliquote 1 La Confederazione può versare sussidi pari al 20 per cento al mas- dei sussidi simo delle spese per misure diverse da quelle edilizie, come l’allesti- mento di documenti e riproduzioni secondo gli articoli 10 e 11, che s’avverano essenziali ai fini della conservazione del patrimonio cultu- rale e risultano particolarmente onerose.

2 Se riduce l’importo dei sussidi all’atto della loro assegnazione,

rifiuta i sussidi o ne riduce l’importo al momento della revisione della liquidazione finale, l’ufficio federale responsabile della protezione dei beni culturali è tenuto a motivarlo. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notificazione.

3. Legge del 18 marzo 20055 sulle dogane

Art. 8 cpv. 2 lett. m

2 Il Consiglio federale può dichiarare esenti da dazio:

m. il materiale bellico della Confederazione e il materiale della protezione civile della Confederazione e dei Cantoni.

4 RS 520.3 5 RS 631.0

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

6 ottobre 2011.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2011 4375

Protezione della popolazione e protezione civile. LF RU 2011