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AS 2011 5903

Ordinanza sulla protezione civile

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

Modifica del 30 novembre 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sulla protezione civile è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza l’espressione «della legge» è sostituita con «LPPC».

2 Concerne soltanto il testo francese.

Ingresso visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),

Art. 3 Esclusione (art. 21 LPPC) 1 Chi è stato condannato per un crimine è escluso dall’obbligo di prestare servizio.

2 Può essere escluso dall’obbligo di prestare servizio chiunque risulti inaccettabile nella protezione civile poiché: a. è stato condannato per un delitto; b. si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitigli ed è quindi stato condannato a pene detentive di complessiva- mente almeno trenta giorni, a pene pecuniarie di complessivamente almeno trenta aliquote giornaliere o a lavori di pubblica utilità di complessivamente almeno 120 ore. 3 La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, essere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo l’esecuzione della pena; in caso di sospensione condizionale parziale o totale della pena, al più presto alla scadenza del periodo di prova. L’ufficio cantonale responsa- bile della protezione civile può consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al fine di decidere in merito alla riammissione.

2011-0225 5903

Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Soldo (art. 22 LPPC)

Art. 4 rubrica, cpv. 1 lett. a, 2 e 4 Abrogata

1 Danno diritto al soldo:

a. i servizi di protezione civile prestati in seguito a una convocazione giusta gli articoli 27 e 27a LPPC; 2 Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l’ammontare del soldo è parago- nabile agli importi fissati nell’esercito. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) determina le funzioni, i gradi e il soldo. 4 Il soldo per i servizi di protezione civile prestati in virtù di un’unica e medesima disposizione della LPPC e che durano almeno due ore è versato alla fine dell’anno civile; ogni periodo di otto ore o una rimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.

Art. 6a Differimento dei servizi d’istruzione (art. 38 cpv. 4 LPPC) 1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento del servizio d’istruzione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento.

2 L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

3 Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio.

Art. 6b Chiamata in caso d’intervento (art. 27 e 27a LPPC)

Per gli interventi possono essere convocati solo i militi della protezione civile che hanno assolto almeno l’istruzione di base secondo l’articolo 33 LPPC.

Art. 7 rubrica Obbligo di entrare in servizio (art. 27, 27a e 38 LPPC)

Art. 9 Abrogato

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Art. 13 Comunicazione dei dati L’Ufficio federale mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili della protezione civile i dati sul reclutamento contenuti nel Sistema informatico centraliz- zato della protezione civile (ZEZIS).

Titolo prima dell’art. 13a Capitolo 2a: Istruzione

Art. 13a Istruzione di base per le persone naturalizzate (art. 33 LPPC)

Le persone naturalizzate a partire dall’anno in cui compiono 26 anni assolvono l’istruzione di base al più tardi tre anni dopo il reclutamento.

Art. 13b Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile (art. 42 LPPC) 1 Il calcolo dell’importo da restituire dei sussidi federali concessi per la costruzione degli edifici tiene debitamente conto degli ammortamenti degli immobili. 2 I sussidi versati per l’acquisto di terreni devono essere restituiti integralmente.

Art. 14 Materiale di competenza della Confederazione (art. 43 LPPC) 1 L’Ufficio federale è responsabile per l’acquisizione, il finanziamento e la sostitu- zione del materiale giusta l’articolo 43 LPPC. Esso emana le istruzioni necessarie. 2 I Cantoni disciplinano la distribuzione del materiale alla protezione civile. 3 Il materiale è di proprietà del destinatario. Quest’ultimo assicura che le prescrizioni di sicurezza siano rispettate. 4 L’Ufficio federale amministra il materiale di cui al capoverso 1 messo a disposi- zione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d’istruzione.

5 Il materiale standardizzato comprende:

a. il materiale di protezione NBC; b. il materiale supplementare necessario in caso di conflitto armato.

Art. 14a Materiale di competenza dei Cantoni (art. 43a LPPC)

L’Ufficio federale può concludere accordi con tutti o con alcuni Cantoni in merito alla fornitura di prestazioni in relazione al materiale d’intervento e all’equipaggia- mento personale dei militi della protezione civile.

Art. 15 e 16 Abrogati

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Art. 17 rubrica, cpv. 1 lett. a, 5 e 6 Numero di posti protetti (art. 46 LPPC) 1 Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue: a. per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali; 5 Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va proporzi- onalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell’immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l’articolo 46 capoverso 1 LPPC.

6 Nei Comuni o nelle zone di valutazione con meno di mille abitanti, i Cantoni

possono ordinare la realizzazione di rifugi anche se il numero dei locali è inferiore a 38.

Art. 18 cpv. 1 1 I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio. Ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, per esempio in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio.

Art. 20 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione (art. 47 cpv. 1 LPPC) 1 I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle vicinanze del suo domicilio. 2 Essi determinano, secondo le disposizioni dell’Ufficio federale, una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l’attribuzione dei posti protetti alla popolazione con dimora fissa. 3 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di un Comune o di una zona di valutazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifugi conformi alle esigenze minime definite nell’articolo 37. I posti protetti secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di posti protetti da realizzare.

Art. 21 Contributi sostitutivi (art. 46 LPPC) 1 I contributi sostitutivi vanno versati prima dell’inizio dei lavori di costruzione.

2 Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto

protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l’ammontare dei contributi sostitutivi all’interno di questa fascia. I contributi sostitutivi vigenti sono pubblicati periodica- mente. 3 Se un edificio abitativo, un istituto di cura o un ospedale viene alienato, l’eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito all’acquirente.

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Art. 22 cpv. 1 1 I contributi sostitutivi sono destinati secondo il seguente ordine di priorità:

a. alla realizzazione, all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici; b. al rinnovamento dei rifugi privati, solo se i proprietari hanno rispettato l’obbligo di diligenza; c. ad altre misure di protezione civile, in particolare per il controllo periodico dei rifugi o l’acquisizione di materiale di protezione civile.

Art. 26 Equipaggiamento dei rifugi (art. 46 LPPC) 1 I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Dipartimento. 2 I proprietari di ospedali e case per anziani e di cura devono equipaggiare i loro rifugi secondo le disposizioni dell’Ufficio federale. 3 Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere deposi- tato nell’edificio o sul terreno dove si trova il rifugio.

Art. 29 cpv. 2 2 I Cantoni possono autorizzare, tenendo conto delle disposizioni dell’Ufficio fede- rale, la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esi- stenti; b. sono ubicati in una zona molto minacciata; c. vi è un esubero di posti protetti; oppure d. il rinnovamento di un rifugio genera costi eccessivi.

Art. 30 Fabbisogno, tipo, dimensioni e utilizzazione degli impianti di protezione (art. 52 LPPC)

L’Ufficio federale definisce le condizioni quadro per la pianificazione cantonale del fabbisogno ed emana le istruzioni necessarie concernenti il tipo, le dimensioni, e l’utilizzazione degli impianti di protezione.

Art. 31 Ospedali protetti e centri sanitari protetti (art. 53 LPPC) 1 I Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospe-

dali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 per cento della popola- zione con dimora fissa.

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

2 Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali

protetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa.

3 In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della

suddivisione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell’oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di coper- tura superiore allo 0,8 per cento della popolazione con dimora fissa. 4 Se nell’ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un impianto di protezione del servizio sanitario e il tasso di copertura dei posti letti scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, occorre menzionare la sostituzione reale nella domanda di soppressione. La sostitu- zione reale deve aver luogo nell’ambito del progetto e in relazione alla pianifica- zione del servizio sanitario coordinato a livello cantonale.

Art. 38 rubrica Manutenzione (art. 48a LPPC)

Art. 39a Soppressione di rifugi pubblici o impianti di protezione (art. 49 e 55 LPPC)

Se viene soppresso un rifugio pubblico o un impianto di protezione, il calcolo del sussidio federale da restituire tiene debitamente conto degli ammortamenti.

Titolo prima dell’art. 40a Capitolo 6: Sistemi d’informazione e protezione dei dati Sezione 1: Sistema informatico centralizzato della protezione civile (art. 72 cpv. 1 LPPC)

Art. 40b Dati registrati nel sistema ZEZIS L’allegato 1 elenca i dati che vengono registrati nel sistema ZEZIS.

Titolo prima dell’art. 40f Sezione 2: Sistema di amministrazione dei corsi (art. 72 cpv. 1bis LPPC)

Art. 40f Organo responsabile L’Ufficio federale gestisce il sistema di amministrazione dei corsi.

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Art. 40g Dati registrati nel sistema di amministrazione dei corsi L’allegato 2 indica i dati che sono registrati nel sistema di amministrazione dei corsi.

Art. 40h Raccolta dei dati L’Ufficio federale raccoglie i dati per il sistema di amministrazione dei corsi presso gli uffici cantonali responsabili della protezione civile e presso i partecipanti.

Art. 40i Conservazione dei dati I dati personali del sistema di amministrazione dei corsi sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del corso.

Titolo prima dell’art. 40j

Sezione 3: Comunicazione delle valutazioni relative all’istruzione

Art. 40j Valutazione Al termine dell’istruzione, le persone che partecipano a corsi d’istruzione della Confederazione della durata di almeno cinque giorni, sono valutate relativamente alla loro idoneità per funzioni di quadro o di specialista.

Art. 40k Comunicazione dei risultati della valutazione L’Ufficio federale mette a disposizione degli organi cantonali competenti per l’istruzione le valutazioni di cui all’articolo 40j.

II 1 L’attuale allegato diventa allegato 1. L’allegato 1 è modificato secondo la versione

qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 conformemente alla ver-

sione qui annessa.

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

III Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 20113 sui controlli di sicurezza relativi

alle persone

Art. 5 rubrica e cpv. 4bis Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile 4bis I militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 10 cpv. 2 lett. b e f

2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:

b. i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE; f. in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previ- ste per assumere funzioni con accesso:

1. a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,

2. alla zona protetta 2 di un impianto militare.

Art. 11 cpv. 2 lett. b

2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:

b. i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;

Art. 14 cpv. 1 lett. bbis 1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è: bbis. per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della pro- tezione civile;

Art. 23 cpv. 5 5 Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.

3 RS 120.4

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Art. 25 cpv. 1 1 L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisio- ne. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.

Allegato 2 numero 12

12. Tutte le Armi, i servizi ausiliari, l’«Istruzione e supporto»

e gli SM del Consiglio federale Funzioni supplementari

Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli Tutte nonché uff SMG e SM CF CENAL

2. Ordinanza del 1° novembre 20064 sulle dogane

Art. 29 cpv. 2 2 Il materiale bellico della Confederazione è equiparato al materiale della protezione civile importato dalla Confederazione e dai Cantoni.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

30 novembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 631.01

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Allegato 1 (art. 40b)

Dati contenuti nel sistema ZEZIS

Il sistema ZEZIS contiene i seguenti dati:

Dati personali

1. Numero d’assicurato AVS (nuovo)

2. Numero AVS (vecchio)

3. Cognome

4. Nomi

5. Data di nascita

6. Sesso

7. Cittadinanza

8. Professione

9. Indirizzo di residenza

10. Domicilio

11. Luogo d’origine

12. Cantone

13. Lingua materna

14. Mancino

Dati sul reclutamento

15. Data del reclutamento

16. Idoneità

Incorporazione, grado, funzione, istruzione e servizi

17. Organizzazione di protezione civile / Cantone

18. Arma

19. Funzione

20. Raccomandazione per una funzione di quadro

21. Scuola

22. Corso: data d’entrata in servizio

23. Corso: data di licenziamento

24. Luogo d’entrata in servizio

5912

Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

25. Sport: punteggio

26. Distinzione sportiva

Dati medici

27. Restrizione per il sollevamento di pesi

28. Restrizione per la marcia

29. Restrizione per il trasporto di pesi

30. Portatore di occhiali

31. Portatore di lenti a contatto

32. Daltonismo

33. Cecità notturna

34. Ambliopia

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

Allegato 2 (art. 40g)

Dati contenuti nel sistema di amministrazione dei corsi

Il sistema di amministrazione dei corsi contiene i seguenti dati:

Dati personali

1. Numero d’assicurato AVS (nuovo)

2. Numero AVS (vecchio)

3. Cognome

4. Nomi

5. Data di nascita

6. Sesso

7. Cittadinanza

8. Professione

9. Qualifiche

10. Indirizzo di residenza

11. Domicilio

12. Luogo d’origine

13. Cantone

14. Numero di fax, numero di telefono e indirizzo e-mail

15. Lingua materna

Dati relativi alla protezione civile

16. Grado / Funzione

17. Ufficio cantonale responsabile

18. Corsi finora frequentati, qualifiche incluse

19. Giorni di servizio prestati

20. Materiale ricevuto

Dati relativi ai corsi

21. Indirizzo di corrispondenza

22. Indirizzo di fatturazione

23. Categoria di alloggio

24. Persona(e) da contattare in caso d’emergenza

25. Mezzo di trasporto per raggiungere il luogo del corso

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

26. Statuto

27. Datore di lavoro

28. Attività nell’ambito della politica di sicurezza / protezione della popolazione

29. Conto postale o bancario

30. Statuto nell’ambito dello svolgimento del corso

31. Dispensa per motivi medici

32. Proscioglimento per motivi medici

Valutazioni

33. Valutazione del corso

34. Soddisfazione dei clienti

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Ordinanza sulla protezione civile RU 2011

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