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AS 2011 6171

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 per la lotta contro l'illetteratismo

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2012–2015 per la lotta contro l’illetteratismo

del 29 novembre 2011

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:

Sezione 1: Definizione e obiettivi

Art. 1 Definizione Per illetteratismo s’intende l’incapacità di leggere e capire un testo semplice o di utilizzare e trasmettere un’informazione scritta nel quotidiano.

Art. 2 Obiettivi 1 Il sostegno di organizzazioni nell’ambito della lotta contro l’illetteratismo ha lo scopo di promuovere la creazione di strutture persistenti, segnatamente mediante: a. l’interconnessione delle parti nazionali interessate e lo scambio di cono- scenze nazionali e internazionali; b. la sensibilizzazione, in particolare degli intermediari e degli interessati, alla problematica dell’illetteratismo; c. la garanzia della qualità dell’offerta attraverso la formazione e l’aggiorna- mento costante degli insegnanti. 2 Il sostegno di progetti ha lo scopo di promuovere innovazioni nella pratica della lotta contro l’illetteratismo, segnatamente mediante: a. l’elaborazione e l’attuazione di nuovi modelli d’insegnamento volti a migliorare l’accesso alla cultura da parte degli interessati; b. l’elaborazione e l’attuazione di misure e strategie esemplari per il recluta- mento di partecipanti.

RS 442.126 1 RS 442.1

2011-1892 6171

Regime di promozione 2012–2015 per la lotta contro l’illetteratismo RU 2011

Sezione 2: Strumenti

Art. 3 Contributi strutturali Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni che perse- guono almeno due degli obiettivi di cui all’articolo 2 capoverso 1 (contributi struttu- rali). Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 4 Contributi a progetti Sono sostenuti progetti nell’ambito della lotta contro l’illetteratismo che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 capoverso 2. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Sezione 3: Requisiti formali di promozione

Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi strutturali

1 Le organizzazioni devono svolgere attività di pubblica utilità.

2 Devono essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 let- tera b LPCu. 3 La lotta contro l’illetteratismo deve rientrare esplicitamente negli obiettivi e nelle attività principali delle organizzazioni. 4 Sono sostenute soltanto le organizzazioni attive in modo continuativo da almeno tre anni.

5 La situazione finanziaria delle organizzazioni deve permettere uno svolgimento

delle attività a lungo termine.

6 Le organizzazioni devono essere connesse a livello internazionale e disposte a

collaborare tra loro.

Art. 6 Requisiti di promozione per i contributi a progetti 1I richiedenti devono essere attivi da almeno tre anni in modo continuativo nell’ambito della lotta contro l’illetteratismo. 2 I progetti devono avere una portata nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b LPCu. 3 I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organiz- zativa adeguata.

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Sezione 4: Requisiti materiali di promozione

Art. 7 Criteri di promozione per i contributi strutturali Per i contributi strutturali si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità e volume delle prestazioni dell’organizzazione; b. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Art. 8 Criteri di promozione per i contributi a progetti Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’attuabilità, alla trasmissibilità e all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. rapporto costo-utilità; e. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 9 Procedura per i contributi strutturali 1 Le richieste di contributi strutturali per il periodo di finanziamento 2012–2015 devono essere inoltrate all’Ufficio federale della cultura (UFC) entro il 31 gennaio 2012.

2 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-

zione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere un programma di attività e un preventivo per gli anni 2012–2015. 3 L’UFC conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. In essi sono disciplinati segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le presta- zioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 10 Procedura per i contributi a progetti 1 L’UFC decide ogni anno circa l’erogazione di contributi a progetti. Sono ammessi progetti pluriennali con una durata massima di due anni. 2 Le richieste di contributi a progetti devono essere presentate all’UFC entro il 31 marzo di ogni anno.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promo-

zione e contenere tutte le informazioni necessarie con riferimento ai requisiti materiali di promozione. Devono contenere una descrizione del progetto con

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l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.

Art. 11 Regola di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 12 Oneri

1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i progetti soste- nuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti; 2 I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione Le direttive del 20 gennaio 19922 concernenti l’impiego del credito a sostegno dell’educazione culturale degli adulti sono abrogate.

Art. 14 Entrata in vigore e validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2015.

29 novembre 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

2 FF 1992 I 1035

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