AS 2011 981
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale
del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 20092, decreta:
Art. 1
1 L’Accordo del 25 giugno 20093 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le modifiche degli allegati I e II dell’Accordo di cui all’articolo 1.
Art. 3 La legge del 18 marzo 20054 sulle dogane è modificata come segue:
Art. 42a Operatori economici autorizzati 1 Su richiesta, l’Amministrazione delle dogane concede alle persone stabilite nel ter- ritorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore econo- mico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni: a. una comprovata osservanza degli obblighi doganali; b. un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
2009-2109 981
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo tra la Svizzera RU 2011 e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale. DF
c. una comprovata solvibilità finanziaria; e d. norme di sicurezza adeguate. 2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autoriz- zazione. 3 L’Amministrazione delle dogane può effettuare controlli dell’azienda del richie- dente e dell’operatore economico autorizzato.
Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’articolo 3.
Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 La presidente: Pascale Bruderer Wyss La presidente: Erika Forster-Vannini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.5 2 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, la modifica di legge entra in vigore il 1° aprile 2011.6
4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2010 3815 6 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 2 marzo 2011.