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AS 2012 1347

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF (RP-PF 1)

del 9 novembre 2007 (Stato il 1° gennaio 2012)

L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF, visto l’articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del

19 ottobre 20072 alla Cassa di previdenza del Settore dei PF. 2 Esso disciplina l’assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità nel quadro della Cassa di previdenza del Settore dei PF.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alla Cassa di previdenza del Settore dei PF (datore di lavoro del Consiglio dei PF, PFZ, PFL, IPS, FNP, LPMR, IFADPA), ai collabora- tori ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sul personale del Settore dei PF (OPers PF) e ai beneficiari di rendita di questa categoria di collaboratori.

Art. 3 Piani previdenziali 1 Sono previsti tre piani previdenziali che, a seconda del livello di funzione rispetti- vamente del contratto di lavoro, sono assegnati in maniera univoca a ogni persona impiegata: a. piano standard: per l’assicurazione delle persone impiegate fino a e compre- so il livello di funzione 9 e per le persone con compenso forfettario; b. piano per i quadri 1: per l’assicurazione delle persone impiegate del livello di funzione 10–12; c. piano per i quadri 2: per l’assicurazione delle persone impiegate a partire dal livello di funzione 13.

RS 172.220.142.1

2011-2809 1347

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2 Per ognuno di questi piani previdenziali la persona assicurata può inoltre scegliere tra due piani di previdenza complementari (art. 25), in cui versare contributi di risparmio più elevati.

Art. 4 Obiettivo di prestazioni I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un’età di pen- sionamento di 65 anni.

Art. 5 Abbreviazioni Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell’allegato 8.

Art. 6 Unione domestica registrata L’unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 7 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà d’abitazioni).

Art. 8 Interesse, interesse di mora Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di inte- resse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell’allegato 1.

Art. 9 Spese amministrative, emolumenti dell’autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell’autorità di vigi- lanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra il datore di lavoro e PUBLICA.

Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, beneficiari di rendite e dei superstiti

1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i

beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l’obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli artico- li 15 e 16. 2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:

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a. il matrimonio o il nuovo matrimonio, la registrazione di un’unione dome- stica ai sensi della LUD oppure l’inizio di una convivenza, nel caso del dirit- to a una rendita per coniugi o conviventi; b. la conclusione della formazione o il raggiungimento dell’abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per figli rispettivamente per orfani oltre il 18° anno di età; c. il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita. 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i proventi computabili ai sensi dell’articolo 77 capoverso 2, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell’entità della rendita. 4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA.

Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

1 Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i

beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento delle spese.

2 Si considera che gli obblighi di informazione e di comunicazione sono violati

quando l’informazione o la comunicazione non sono fornite tempestivamente o nel caso di un rifiuto di fornire informazioni o comunicazioni. 3 Se la persona assicurata che ha presentato a PUBLICA una richiesta di versamento di prestazioni viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che le incom- bono, PUBLICA sospende gli accertamenti concernenti il diritto alle prestazioni e decide in merito a tale diritto soltanto ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie. 4 Se la persona assicurata o il beneficiario della rendita che ha diritto alle prestazioni di PUBLICA viola gli obblighi di informazione e di comunicazione che gli incom- bono, PUBLICA sospende il pagamento delle prestazioni fino ad avvenuta ricezione delle informazioni necessarie. 5 Le prestazioni sono in ogni caso pagate soltanto se l’avente diritto ha fornito tutti i documenti necessari alla valutazione del diritto alla prestazione. In caso di presenta- zione tardiva di questi documenti le prestazioni sono pagate senza interesse.

Art. 12 Obbligo di informazione di PUBLICA, certificato personale 1 All’atto della sua ammissione a PUBLICA la persona assicurata riceve un certifi- cato personale, nel quale figurano le indicazioni determinanti per la previdenza professionale dell’assicurato. Quest’ultimo riceve almeno una volta all’anno un certificato personale.

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2 PUBLICA informa adeguatamente almeno una volta all’anno le persone assicurate

in merito alla propria organizzazione e al proprio finanziamento nonché sulla com- posizione dell’organo paritetico.

Art. 13 Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, entro i termini prescritti, le persone

impiegate da assicurare nonché i dati indispensabili per la gestione della previdenza professionale, in particolare lo stipendio annuo determinante, il grado di occupazio- ne, lo stato civile, la data del matrimonio come pure i dati rilevanti concernenti i figli per i quali sussiste un diritto alle prestazioni di cui agli articoli 41, 47 e 58. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell’esattezza delle indicazioni. 2 In caso di comunicazione tardiva di una modifica, il rapporto di assicurazione della persona assicurata è rettificato in funzione del momento in cui la modifica si è effettivamente verificata.

Capitolo 2: Persone assicurate

Art. 14 Condizioni di ammissione nell’assicurazione Le persone impiegate sono assicurate contro i rischi di decesso e di invalidità a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Esse sono anche assicurate per la vecchiaia a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età.

Art. 15 Riserva relativa allo stato di salute 1 Nel caso di nuove ammissioni la cui somma di rischio supera almeno un milione di franchi e di assicurati con un aumento di stipendio permanente di almeno 40 000 franchi e una somma di rischio superiore ad almeno un milione di franchi, PUBLICA può applicare una riserva relativa allo stato di salute per la copertura dei rischi di decesso e di invalidità. Un’eventuale riserva si applica al massimo per cinque anni. 2 La protezione previdenziale acquisita con le prestazioni di uscita apportate non può essere sminuita da una nuova riserva relativa allo stato di salute.

3 Nei casi di cui al capoverso 1, PUBLICA rileva tramite questionari lo stato di

salute della persona da assicurare. Se l’informazione consente di presumere un rischio assicurativo più elevato, PUBLICA ordina entro tre mesi dalla ricezione dell’informazione un esame dello stato di salute presso il suo medico di fiducia. 4 Se è effettuato un esame dello stato di salute, PUBLICA procede a una copertura provvisoria ai sensi del capoverso 6 dal momento della costituzione o della modifica del rapporto di assicurazione fino a quello della ricezione del rapporto del medico di fiducia. In base al rapporto, PUBLICA decide con effetto retroattivo per quanto

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riguarda la copertura definitiva con o senza riserva. PUBLICA informa la persona assicurata in merito alla riserva.

5 La persona assicurata è in ogni caso tenuta a informare PUBLICA in merito a

riserve relative allo stato di salute esistenti e applicate da precedenti istituti di previ- denza. 6 Se i pregiudizi alla salute indicati nella riserva provocano, entro il termine della riserva, il decesso della persona assicurata o un’incapacità al lavoro che ne deter- mina l’invalidità, sussiste il diritto alle seguenti prestazioni nell’entità menzionata e oltre la durata della riserva: a. le prestazioni secondo la LPP (prestazione minima LPP); e b. nel quadro dell’assicurazione sovraobbligatoria: se del caso una rendita fi- nanziata tramite il capitale di copertura disponibile.

Art. 16 Violazione dell’obbligo di denuncia 1 Se nel questionario di cui all’articolo 15 capoverso 3 la persona assicurata comu- nica in maniera inesatta o sottace rischi di salute che conosceva o doveva conoscere oppure comunica in maniera inesatta o sottace riserve relative allo stato di salute applicate da precedenti istituti di previdenza, PUBLICA può limitare retroattiva- mente la copertura assicurativa alle prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 6. 2 Il diritto di limitare la copertura assicurativa si estingue al termine di quattro setti- mane dal momento in cui PUBLICA ha avuto conoscenza della violazione dell’obbligo di denuncia. 3 Se PUBLICA limita la copertura assicurativa fondandosi sul capoverso 1, si estin- gue parimenti l’obbligo di PUBLICA di fornire prestazioni per casi di previdenza già insorti, la cui realizzazione o entità sono state influenzate dalla violazione dell’obbligo di denuncia. In un simile caso PUBLICA esige la restituzione delle prestazioni sovraobbligatorie qualora le abbia già fornite.

Art. 17 Persone non ammesse nell’assicurazione Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate: a. per le quali è stato costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; se il contratto di lavoro è prorogato, l’obbligo di assicura- zione inizia nel momento in cui è stata convenuta la proroga; b. occupate soltanto a titolo accessorio dal datore di lavoro della Cassa di pre- videnza del Settore dei PF e già assicurate obbligatoriamente per un’attività lucrativa principale oppure che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale; c. invalide ai sensi della LAI nella misura di almeno il 70 per cento; d. i cui stipendi annui sono inferiori all’importo minimo conformemente all’articolo 7 LPP; e. che hanno compiuto il 65° anno di età; oppure

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f. non attive in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta proba- bilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurate all’estero, se ne fanno domanda.

Art. 18 Fine dell’assicurazione

1 L’assicurazione termina:

a. con la cessazione del rapporto di lavoro, sempreché a quel momento non sia maturato un diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità; b. con il compimento del 65° anno di età per il rischio di invalidità; c. al più tardi al compimento del 70° anno di età per il prelievo di contributi di risparmio. 2 Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità la persona interessata rimane assicurata presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le prestazioni corrispondono a quelle che erano assicurate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Se entro questo periodo viene costituito un nuovo rapporto di previdenza, la competenza spetta al nuovo istituto di previdenza.

Capitolo 3: Basi di calcolo

Art. 19 Stipendio annuo determinante 1 Il datore di lavoro stabilisce lo stipendio annuo delle persone assicurate determi- nante per l’assicurazione e lo comunica a PUBLICA. 2 I criteri decisivi per stabilire lo stipendio annuo determinante sono definiti dal datore di lavoro secondo principi uniformi per ogni categoria di persone assicurate e nell’osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni di esecuzione. 3 Lo stipendio annuo determinante non può superare il reddito soggetto ai contributi AVS della persona assicurata. È fatto salvo il mantenimento dell’assicurazione di cui all’articolo 29. 4 Il datore di lavoro può stabilire anticipatamente lo stipendio annuo determinante sulla base degli ultimi stipendi annui conosciuti. In questo caso devono essere prese in considerazione le modifiche già convenute per l’anno in corso. In caso di forti fluttuazioni del grado di occupazione o dell’entità dello stipendio, lo stipendio annuo determinante è stabilito forfetariamente in base allo stipendio medio del pertinente gruppo professionale. 5 In caso di forti fluttuazioni degli stipendi, l’obbligo contributivo è stabilito in base allo stipendio annuo determinante secondo il certificato di salario AVS. Fino al momento del conteggio definitivo il datore di lavoro deve versare acconti di contri- buti a PUBLICA.

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6 Se la persona assicurata è impiegata da meno di un anno, è considerato stipendio annuo determinante lo stipendio che realizzerebbe in caso di occupazione durante l’anno intero.

Art. 20 Guadagno assicurato

1 Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito

dell’importo di coordinamento.

2 L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento dello stipendio annuo

determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore di cui all’articolo 8 capo- verso 1 LPP. 3 Nel caso delle persone assicurate parzialmente invalide l’importo di coordinamento ai sensi del capoverso 2 è ridotto in maniera corrispondente al diritto alla rendita parziale.

Art. 21 Occupazione a tempo parziale Nel caso delle persone assicurate occupate a tempo parziale lo stipendio annuo determinante corrisponde allo stipendio che sarebbe realizzato in caso di occupa- zione al 100 per cento. Il guadagno assicurato corrisponde allo stipendio annuo determinante diminuito dell’importo di coordinamento e convertito nel grado di occupazione effettivo.

Art. 22 Guadagno non assicurabile Il reddito conseguito presso un datore di lavoro che non fa parte del Settore dei PF o realizzato tramite un’attività lucrativa indipendente non può essere assicurato presso PUBLICA.

Capitolo 4: Contributi di risparmio, premio di rischio, prestazioni di uscita apportate e riscatto

Art. 23 Contributi di risparmio e premio di rischio Per il calcolo dei contributi di risparmio e del premio di rischio il guadagno assicu- rato è determinante.

Art. 24 Contributi di risparmio 1 I contributi di risparmio sono prelevati a contare dal 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età. Sono graduati in funzione dell’età. La somma dei contributi di risparmio di cui al capoverso 2 costituisce i rispettivi accrediti di vec- chiaia. 2 Ai singoli piani previdenziali si applicano i seguenti contributi di risparmio:

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a. piano standard per le persone impiegate fino al livello di funzione 9 e per le persone con compenso forfettario:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti (classe di contributo) della persona impiegata del datore di lavoro di vecchiaia (%) (%) (%)

22–34 4,40 6,60 11,00 35–44 5,60 8,40 14,00 45–54 8,20 12,30 20,50 55–70 10,80 16,20 27,00

b. piano per i quadri 1 per le persone impiegate del livello di funzione 10–12:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti (classe di contributo) della persona impiegata del datore di lavoro di vecchiaia (%) (%) (%)

22–34 4,40 6,60 11,00 35–44 5,60 8,40 14,00 45–54 9,20 13,80 23,00 55–70 11,80 17,70 29,50

c. piano per i quadri 2 per le persone impiegate a partire dal livello di funzione 13:

Graduazione delle età Contributo di risparmio Contributo di risparmio Totale degli accrediti (classe di contributo) della persona impiegata del datore di lavoro di vecchiaia (%) (%) (%)

22–34 5,40 8,10 13,50 35–44 6,60 9,90 16,50 45–54 10,20 15,30 25,50 55–70 12,80 19,20 32,00

3 L’età per determinare i contributi di risparmio e quindi gli accrediti di vecchiaia corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita della persona assicurata. 4 Il cambiamento della classe di contributo ai sensi del capoverso 1 è effettuato il 1° gennaio dell’anno in cui viene raggiunta la classe di età corrispondente.

Art. 25 Piani di previdenza complementari 1 La persona assicurata può versare contributi volontari di risparmio a titolo di complemento ai contributi di risparmio di cui all’articolo 24, scegliendo il piano di previdenza complementare 1 o 2.

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2 Nel caso di un’assicurazione nel piano standard o nel piano per i quadri 1 è possi- bile optare tra i seguenti piani di previdenza complementari:

Graduazione delle età Piano di previdenza complementare 1 Piano di previdenza complementare 2 (classe di contributo) Contributo volontario di risparmio (%) Contributo volontario di risparmio (%)

22–44 1,00 2,00 45–70 2,00 4,00

3 Gli assicurati nel piano per i quadri 2 possono optare tra i seguenti piani di previ- denza complementari:

Graduazione delle età Piano di previdenza complementare 1 Piano di previdenza complementare 2 (classe di contributo) Contributo volontario di risparmio (%) Contributo volontario di risparmio (%)

22–70 1,00 2,00

4 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA, se e quale piano di previdenza comple-

mentare ha scelto la persona assicurata, la modifica della sua entità o la rinuncia completa entro il 30 novembre dell’anno in corso. La mutazione ha di volta in volta effetto dal 1° gennaio successivo. 5 La scelta, la modifica del piano di previdenza complementare o la rinuncia possono essere richieste una volta all’anno. Per le comunicazioni e le mutazioni si applicano i termini di cui al capoverso 4. 6 Il guadagno assicurato della persona assicurata costituisce la base di calcolo per determinare il contributo volontario di risparmio. 7 I contributi volontari di risparmio non sono accreditati all’avere di vecchiaia, ma su un conto di risparmio separato (conto del piano complementare). I prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni (art. 92) o i trasferimenti in seguito a divorzio (art. 98) riducono in misura proporzionale il conto del piano complementare (conto del PC). Per la gestione del conto del PC si applicano le stesse regole come per la gestione dell’avere di vecchiaia (art. 36). Il tasso di inte- resse per i contributi volontari di risparmio rispettivamente per il conto del PC è stabilito nell’allegato 1.

Art. 26 Premio di rischio 1 Per l’assicurazione dei rischi di decesso e di invalidità è riscosso un premio di rischio, calcolato in percento del guadagno assicurato. La percentuale è uguale per tutte le età. 2 Il premio di rischio è pagato dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. La quota della persona assicurata al premio di rischio ammonta, indipendentemente dal piano in cui è assicurata, all’1,6 per cento del guadagno assicurato. Il premio di rischio pagato dal datore di lavoro ammonta almeno all’1,6 per cento.

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Art. 27 Pagamento dei contributi di risparmio e del premio di rischio 1 I contributi di risparmio e il premio di rischio sono dovuti per intero dal datore di lavoro. Essi devono essere trasferiti ogni mese a PUBLICA. 2 Il contributo di risparmio (art. 24 e 25) e il premio di rischio (art. 26) della persona assicurata sono dedotti ogni mese dal suo stipendio. Il contributo di risparmio ai sensi dell’articolo 24 e il premio di rischio ai sensi dell’articolo 26, entrambi pagati dalla persona assicurata, nonché il contributo di risparmio prestato dal datore di lavoro figurano nella tabella dell’allegato 2. 3 L’obbligo di pagare i contributi e i premi insorge con l’ammissione nell’assicu- razione.

4 Esso termina:

a. con il decesso della persona assicurata; b. in caso di invalidità ai sensi dell’articolo 53; c. con la cessazione del rapporto di lavoro; d. tuttavia, al più tardi al compimento del 65° anno di età della persona assicu- rata per il premio di rischio e del 70° anno di età per i contributi di risparmio (art. 24 e art. 25);

5 È fatto salvo l’articolo 28.

Art. 28 Obbligo di pagare i contributi e i premi in caso di entrata o uscita nel corso del mese, di congedo non pagato e di decesso 1È dovuto l’intero contributo mensile se l’ammissione della persona assicurata nell’assicurazione avviene prima del 15 del mese. Se l’ammissione della persona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, i contributi sono dovuti a contare dal 1° giorno del mese successivo. 2 Non è dovuto alcun contributo per il mese corrente se la persona assicurata esce (ultimo giorno del rapporto di lavoro) prima del 15 del mese. Se l’uscita della per- sona assicurata avviene il 15 del mese o dopo, è dovuto l’intero contributo mensile. 3 La normativa ai sensi dei capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di congedo non pagato (art. 29). 4 In caso di decesso della persona assicurata è dovuto il contributo per tutto il mese.

Art. 29 Congedo

1 Durante un congedo non pagato o un congedo parzialmente pagato l’assicurazione

rimane immutata almeno per un mese. 2 La persona assicurata può continuare l’assicurazione a contare dal secondo mese di congedo, pagando oltre ai propri contributi di risparmio e al premio di rischio, anche la parte di contributi di risparmio e premio di rischio a carico del datore di lavoro. Se mantiene l’assicurazione solo per i rischi di decesso e di invalidità, l’avere di vec- chiaia e il conto del PC sono rimunerati fino alla fine del congedo (vedi allegato 1).

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Art. 30 Prestazioni di uscita apportate Le prestazioni di uscita di altri istituti di previdenza e gli averi di istituti di libero passaggio devono essere trasferiti in caso di ammissione a PUBLICA. Essi sono integralmente accreditati all’avere di vecchiaia della persona assicurata.

Art. 31 Prestazione di uscita versata in seguito a divorzio La quota della prestazione di uscita versata alla persona assicurata in seguito a divorzio è integralmente accreditata al suo avere di vecchiaia.

Art. 32 Riscatto 1 Fatto salvo il capoverso 4, il riscatto è possibile entro i limiti stabiliti dalla LPP, conformemente all’allegato 3. Sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento del riscatto. Per le persone assicurate il cui stipendio annuo determinante è stabilito in base all’articolo 19 capoverso 4 è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato al massimo sugli ultimi dodici mesi. 2 Nel quadro del capoverso 1 la persona assicurata può liberamente stabilire, entro 90 giorni dall’ammissione nell’assicurazione, l’entità del primo riscatto. Trascorso questo termine l’importo minimo del riscatto ammonta a 5000 franchi. Se la somma residua possibile di riscatto è inferiore a 5000 franchi l’intero importo deve essere pagato in un solo versamento. 3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora compiuto il 65° anno di età e assumono un’attività presso un datore di lavoro della Cassa di previdenza del Settore dei PF possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell’insorgere dell’evento di previdenza vecchiaia. 4 I riscatti effettuati dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha determinato l’invalidità sono rimborsati (art. 57 cpv. 3). 5 Se sono stati effettuati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni, i riscatti possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso di tali prelievi anticipati. Se l’importo anticipato non può essere rimborsato conformemen- te all’articolo 93 capoverso 2 lettera a, i riscatti possono essere effettuati nella misu- ra in cui, unitamente ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni massime ai sensi del presente regolamento.

Art. 33 Aumento della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età

1 Al più presto con la richiesta di pensionamento prima del compimento del

65° anno di età la persona assicurata può aumentare, mediante riscatto, la sua rendita di vecchiaia al massimo fino all’ammontare della sua rendita di invalidità assicurata. Nel calcolo della rendita di vecchiaia non viene tenuto conto di un eventuale conto del PC. Se la notifica del riscatto è effettuata meno di tre mesi prima del pensiona-

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mento, i costi amministrativi sono fatturati alla persona assicurata conformemente al regolamento dei costi.

2 Tale aumento della rendita di vecchiaia può avvenire unicamente mediante un

unico pagamento diretto. 3 Se l’importo per il finanziamento dell’aumento della rendita di vecchiaia perviene a PUBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, esso viene rimborsato.

Capitolo 5: Misure di risanamento

Art. 34 Misure in caso di copertura insufficiente 1 Se dalla verifica attuariale risulta una copertura insufficiente ai sensi della LPP, l’organo paritetico attua misure di risanamento nell’osservanza delle disposizioni legali. 2 L’organo paritetico può prelevare dal datore di lavoro, dagli assicurati e, entro i limiti dell’articolo 65d capoverso 3 lettera b LPP, dai beneficiari di rendite un con- tributo di risanamento limitato, sempreché altre misure non consentano di raggiun- gere l’obiettivo. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla som- ma dei contributi degli assicurati.

3 Il contributo di risanamento può essere prelevato soltanto con il consenso del

datore di lavoro nella misura in cui serve a finanziare prestazioni sovraobbligatorie. 4 Il contributo di risanamento non è preso in considerazione per il calcolo della prestazione di uscita, delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e di decesso. 5 In caso di prelievo di un contributo di risanamento l’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF informa le persone assicurate e i beneficiari di rendite in merito: a. all’aliquota o all’importo; b. alla durata prevista; c. alla ripartizione tra datore di lavoro e assicurati; d. alle modalità di pagamento. 6 Se il prelievo di contributi di risanamento si rivela insufficiente, il tasso di interes- se minimo sugli averi di vecchiaia LPP può essere ridotto al massimo dello 0,5 per cento per la durata della copertura insufficiente, ma al massimo per cinque anni. 7 In caso di copertura insufficiente il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto separato di riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia di utilizza- zione, oppure trasferire a questo conto risorse provenienti dalla riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. 8 In caso di copertura insufficiente il versamento di un prelievo anticipato può essere limitato nel tempo e nell’importo oppure totalmente rifiutato se il prelievo anticipato è destinato al rimborso di mutui ipotecari. La limitazione o il rifiuto del pagamento è

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possibile soltanto per la durata della copertura insufficiente. L’organo paritetico deve comunicare la durata e l’entità della misura alla persona assicurata alla quale viene limitato o rifiutato il versamento.

Art. 35 Pagamento dei contributi di risanamento 1 I contributi di risanamento che devono essere prestati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate sono dovuti per intero dal datore di lavoro.

2 La deduzione della quota di contributo è effettuata:

a. mensilmente dallo stipendio delle persone assicurate; b. mensilmente dalla rendita dei beneficiari di rendite.

Capitolo 6: Prestazioni Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 36 Avere di vecchiaia

1 Per ogni persona assicurata è costituito un avere individuale di vecchiaia.

2 L’avere di vecchiaia è composto:

a. dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24; b. dalle prestazioni di uscita apportate ai sensi dell’articolo 30; c. dai versamenti a favore della persona assicurata in seguito a divorzio in virtù dell’articolo 31; d. dai riscatti ai sensi dell’articolo 32; e. dai rimborsi dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni o dai versa- menti provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previ- denza; f. da eventuali accrediti complementari; g. da riscatti eventualmente effettuati dal datore di lavoro; h. dagli interessi ai sensi dell’allegato 1.

3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:

a. i prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni o provenienti dal ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza (art. 91); b. le quote di prestazione di uscita trasferite nella previdenza del coniuge in se- guito a divorzio (art. 98). 4 Per l’anno in corso gli accrediti di vecchiaia sono conteggiati senza interesse nell’avere di vecchiaia.

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5 L’interesse ai sensi dell’allegato 1 è calcolato in funzione dello stato dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente e accreditato all’avere di vecchiaia alla fine dell’anno civile in corso. 6 Le prestazioni di uscita apportate e i riscatti sono rimunerati pro rata temporis per l’anno in corso (allegato 1). I pagamenti di cui al capoverso 3 sono rimunerati pro rata temporis per l’anno in corso e riducono l’avere di vecchiaia in misura corrispet- tiva. 7 Se insorge il caso di previdenza o la persona assicurata esce dalla cassa di previ- denza durante l’anno in corso, l’interesse per lo stesso anno secondo l’allegato 1 è calcolato pro rata temporis in funzione dello stato dell’avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente. 8 Alla fine di ogni anno l’organo paritetico stabilisce il tasso di interesse per la rimunerazione dell’avere di vecchiaia per l’anno successivo sulla base del risultato annuale provvisorio nonché della situazione patrimoniale e di reddito della Cassa di previdenza del Settore dei PF.

Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia 1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese succes- sivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età. 2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede. 3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 65° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previ- denza del nuovo datore di lavoro. 4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento delle spese lo preveda.

Art. 38 Pensionamento parziale 1 Se riduce il suo grado di occupazione dopo il compimento del 60° anno di età, la persona assicurata ha diritto a una prestazione parziale di vecchiaia corrispondente alla riduzione del grado di occupazione. Il grado di pensionamento parziale corri- sponde alla riduzione del grado di occupazione. 2 Dopo il compimento del 60° anno di età la persona assicurata può chiedere fino a quattro volte una rendita parziale di vecchiaia. 3 In caso di pensionamento parziale, l’avere di vecchiaia nonché un eventuale conto del PC (art. 25) sono convertiti proporzionalmente secondo l’articolo 39 in una

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prestazione parziale di vecchiaia. Le quote residue dell’avere di vecchiaia e del conto del PC continuano a essere gestite. Il guadagno assicurato è calcolato confor- memente alle disposizioni sull’occupazione a tempo parziale (art. 21). 4 L’articolo 37 capoversi 3 e 4 si applica per analogia se alla fine del rapporto di lavoro la persona assicurata ha diritto a una rendita parziale di vecchiaia e non ha ancora compiuto il 65°anno di età.

Art. 39 Rendita di vecchiaia

1 Fatto salvo l’articolo 40, la prestazione di vecchiaia è versata come rendita.

2 L’importo della rendita annuale di vecchiaia è stabilito in funzione dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento ai sensi dell’articolo 36, aumen- tato di un eventuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25) e moltiplicato per il tasso di conversione determinante per l’età di pensionamento al momento del pen- sionamento secondo l’allegato 4.

3 Il tasso di conversione è stabilito con precisione mensile.

Art. 40 Prelievo di capitale 1 All’atto del pensionamento, la persona assicurata può prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, fino al 50 per cento della somma dell’avere di vec- chiaia secondo l’articolo 36 nonché della somma di un eventuale avere derivante dal conto del PC (art. 25). Se la comunicazione del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, i costi amministrativi sono fatturati alla perso- na assicurata conformemente al regolamento delle spese. La liquidazione in capitale è versata ad avvenuto pagamento dei costi amministrativi. 2 Se al momento del pensionamento la persona assicurata desidera prelevare, sotto forma di liquidazione in capitale unica, più del 50 per cento di cui al capoverso 1, la comunicazione del prelievo di capitale deve pervenire per scritto a PUBLICA al più tardi tre anni prima del pensionamento. L’importo massimo possibile della liquida- zione in capitale è pari al 100 per cento dell’avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento. La comunicazione del prelievo di capitale può essere revocata fino a tre anni prima del pensionamento. 3 Nel caso degli assicurati coniugati il prelievo di una liquidazione unica in capitale presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 4 Fatta salva la rendita transitoria, la rendita di vecchiaia e le relative altre presta- zioni assicurate sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta. 5 Se sono stati effettuati riscatti (art. 32 e 33), nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa limitazione i nuovi riscatti in caso di divorzio secondo l’articolo 22c LFLP.

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Art. 41 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia 1 I beneficiari di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso. 2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere for- nita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è sospeso.

Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia.

Sezione 2: Prestazioni per superstiti

Art. 43 Principio

1 Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona defunta:

a. era assicurata presso PUBLICA quando si verificò il decesso o allorché in- sorse l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte (art 18 lett. a LPP); b. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro com- presa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assi- curata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. b LPP); c. è diventata invalida quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), pre- sentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 18 lett. c LPP); oppure d. riceveva una rendita di vecchiaia o di invalidità da PUBLICA quando si ve- rificò il decesso (art. 18 lett. d LPP). 2 Un eventuale avere ancora disponibile proveniente dal conto del PC (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l’ordine seguente: a. al coniuge superstite; b. ai figli che hanno diritto alla rendita per orfani; c. alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona defunta o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lei negli ulti- mi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;

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d. ai figli che non hanno diritto alla rendita per orfani; e. ai genitori; f. ai fratelli e sorelle; g. agli eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici. 3 La liquidazione unica in capitale spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari.

Art. 44 Diritto alla rendita per coniugi 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se: a. deve provvedere al mantenimento di almeno un figlio; b. ha compiuto il 40° anno di età ed era coniugato da almeno due anni con la persona defunta; oppure c. percepisce una rendita intera ai sensi della LAI o avrà diritto a una tale ren- dita entro due anni dal decesso del coniuge. 2 Se non adempie nessuna di queste condizioni, il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione unica pari a tre rendite annue per coniugi, ma almeno all’entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50. Se nasce un diritto alla rendita per coniugi dopo che il coniuge superstite ha ricevuto la liquidazione, tale liquidazione è computata nella rendita per coniugi. 3 Il diritto alla rendita per coniugi nasce con il decesso della persona assicurata, ma al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto della persona defunta allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità.

4 Il diritto si estingue in caso di nuovo matrimonio o di decesso.

5 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di cui al capoverso 1 se: a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; e b. la sentenza di divorzio gli assegna una rendita oppure una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia. 6 L’entità della rendita per coniugi per il coniuge divorziato è retta dall’articolo 46 capoverso 3. 7 Il coniuge divorziato non ha diritto a una liquidazione unica di cui al capoverso 2.

Art. 45 Diritto alla rendita per conviventi 1 Al decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, il convivente superstite ha diritto a una corrispondente rendita se non percepisce nessuna rendita per coniugi o nessuna rendita corrente per conviventi da un istituto del secondo pilastro in virtù di un altro caso di previdenza e se:

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a. ha compiuto il 40° anno di età e ha ininterrottamente convissuto con la per- sona assicurata almeno negli ultimi cinque anni prima del decesso; oppure b. deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni aventi diritto al- la rendita per orfani conformemente al presente regolamento. 2 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza è stata comu- nicata per scritto a PUBLICA sotto forma di contratto di convivenza. Tale contratto, debitamente firmato da entrambi i conviventi, deve essere inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita. 3 La convivenza ai sensi della presente disposizione è un’unione domestica analoga al matrimonio di persone non coniugate, di sesso diverso o identico, senza legami di parentela, la cui unione non è registrata secondo la legge sull’unione domestica registrata. Per convivenza si intende anche un’unione domestica analoga al matri- monio di persone affini, tra le quali non sussiste alcun impedimento al matrimonio. 4 Il diritto alla rendita per conviventi nasce con il decesso della persona assicurata, al più presto il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto deve essere fatto valere al più tardi entro sei mesi dal decesso della persona assicurata. 5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo con- formemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera b, purché il contratto, debitamente firmato da entrambi i convi- venti, sia inoltrato a PUBLICA in originale quando entrambi sono ancora in vita. 6 La legittimazione al diritto è verificata soltanto al momento in cui esso viene fatto valere. Su richiesta di PUBLICA il convivente superstite deve fornire le indicazioni necessarie. Ne fanno segnatamente parte: a. la prova del Comune di domicilio con la quale si attesta il domicilio comune nel corso degli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicu- rata oppure la prova che negli ultimi cinque anni precedenti il decesso della persona assicurata sussisteva un’economia domestica comune; b. la conferma dello stato civile di entrambi i conviventi; c. informazioni concernenti i figli comuni;

d. ulteriori documenti come sentenze di divorzio o decisioni in materia di ren- dita.

7 Il diritto si estingue:

a. in caso di matrimonio, di inizio di una convivenza ai sensi del presente arti- colo o di decesso del convivente superstite; b. se il convivente superstite ha diritto a una rendita per coniugi in seguito al decesso del suo coniuge divorziato. 8 Se l’accertamento delle condizioni al diritto suscita dubbi, segnatamente se vengo- no fatti valere simultaneamente diritti in virtù dell’articolo 49 (capitale garantito in caso di decesso), PUBLICA può erogare le prestazioni soltanto quando gli accerta-

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menti sono ultimati. Non è dovuto un interesse per l’erogazione posticipata delle prestazioni.

Art. 46 Entità della rendita per coniugi o conviventi

1 Le rendite per coniugi o conviventi ammontano:

a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di invalidità assicurata; b. al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della rendita di vecchiaia corrente o della rendita di invalidità assicu- rata; c. al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della per- sona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’arti- colo 36. 2 Se il coniuge rispettivamente il convivente superstite è più giovane della persona defunta di oltre 15 anni e se il matrimonio o la convivenza è durato meno di 5 anni e se il superstite non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio, la rendita è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato rispetto al quale il supersti- te avente diritto è più giovane della persona assicurata di oltre 15 anni. 3 La rendita per coniugi secondo l’articolo 44 capoverso 5 corrisponde all’importo della rendita per coniugi ai sensi della LPP (prestazione minima LPP). 4 Le prestazioni di PUBLICA ai sensi del capoverso 3 sono ridotte nella misura in cui, sommate alle prestazioni delle altre assicurazioni alle quali è dato diritto in seguito al decesso della persona assicurata, in particolare dell’AVS e dell’AI, supe- rano l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Art. 47 Diritto alla rendita per orfani 1 I figli di un assicurato defunto o di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità defunto hanno diritto a una rendita per orfani. 2 Il diritto alla rendita per orfani nasce il giorno successivo a quello in cui cessa il diritto dell’assicurato defunto allo stipendio, al godimento ulteriore dello stipendio, alla rendita di vecchiaia o di invalidità. 3 Il diritto alla rendita per orfani si estingue quando l’orfano muore o compie il 18° anno di età. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l’orfano: a. è a tirocinio o agli studi; b. è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento. 4 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere forni- ta spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per orfani è sospeso.

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5 Il diritto alla rendita per orfani compete anche ai figli in affidamento e ai figliastri al cui sostentamento la persona assicurata doveva provvedere.

Art. 48 Entità della rendita per orfani

1 La rendita per orfani ammonta:

a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di invalidità assicurata; b. al decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita di vecchiaia corrente o della rendita di invalidità assicu- rata; c. al decesso di una persona assicurata che ha compiuto i 65 anni di età: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della per- sona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’arti- colo 36.

2 Gli orfani di padre e madre hanno diritto a una doppia rendita per orfani.

Art. 49 Diritto al capitale garantito in caso di decesso 1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. A prescindere dal diritto delle successioni, sono aventi diritto nell’ordine seguente: a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata; b. le persone che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comu- ni; c. i figli della persona assicurata; d. i genitori. 2 Non sono aventi diritto le persone ai sensi del capoverso 1 lettere a e b che perce- piscono una rendita per coniugi o conviventi da un altro istituto di previdenza. 3 Il capitale garantito in caso di decesso spetta in parti uguali a più aventi diritto dello stesso gruppo di beneficiari. 4 Se entro il termine di un anno dal decesso della persona assicurata non è fatto valere alcun diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto a PUBLICA.

Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso Il capitale garantito in caso di decesso destinato agli aventi diritto ai sensi dell’arti- colo 49 capoverso 1 corrisponde alla metà dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata, ma al minimo all’importo di due rendite annuali per coniugi conformemente all’articolo 46 capoverso 1. Il capitale garantito in caso di decesso è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 segg.).

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Sezione 3: Prestazioni di invalidità

Art. 51 Invalidità 1 Il diritto alle prestazioni di invalidità sussiste soltanto se vi è una decisione esecu- toria dell’AI.

2 Ha diritto alle prestazioni di invalidità la persona assicurata che:

a. ai sensi dell’AI, è invalida per almeno il 40 per cento ed era assicurata pres- so PUBLICA al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (art. 23 lett. a LPP); b. in seguito a un’infermità congenita presentava un’incapacità al lavoro com- presa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicu- rata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. b LPP); oppure c. è diventata invalida quando era minorenne (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentava un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed era assicurata allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (art. 23 lett. c LPP). 3 È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragione- volmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso di incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo di attività (art. 6 LPGA). 4 In caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è insorta prima del pensionamento.

Art. 52 Nascita ed estinzione del diritto 1 Il diritto alle prestazioni di invalidità di PUBLICA nasce al più presto alla cessa- zione del diritto della persona assicurata alla continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. 2 PUBLICA può differire il diritto a prestazioni di invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se: a. la persona assicurata, in sostituzione del salario intero, riceve indennità gior- naliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privata; e b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal dato- re di lavoro.

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3 Il diritto si estingue:

a. al decesso del beneficiario di rendita; oppure b. nella misura in cui è nuovamente raggiunta la capacità al lavoro.

Art. 53 Esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio per gli accrediti di vecchiaia (art. 24) e del premio di rischio (art. 26) Con l’erogazione di una rendita di invalidità la persona assicurata e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi di risparmio secondo l’articolo 24 e del premio di rischio secondo l’articolo 26 in misura corrispondente al diritto alla rendita. L’esenzione dal pagamento dei contributi di risparmio è data solamente in considerazione dell’articolo 54.

Art. 54 Avere di vecchiaia di una persona invalida 1 L’avere di vecchiaia di una persona invalida è ripartito in una parte attiva e in una parte passiva corrispondenti al diritto alla rendita. 2 In vista di un reinserimento la parte passiva dell’avere di vecchiaia della persona assicurata è aumentata in ragione degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24 che le sarebbero stati accordati se non fosse divenuta invalida; è determinante in questo caso il guadagno assicurato al momento in cui è subentrata l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione. 3 In caso di reinserimento la prestazione di uscita corrisponde alla parte dell’avere di vecchiaia costituito secondo il capoverso 2 che diviene nuovamente attiva con l’estinzione del diritto alla rendita di invalidità.

Art. 55 Trattamento dell’avere proveniente dal conto del PC (art. 25) in caso di invalidità

1 In caso di invalidità parziale l’avente diritto può disporre nei seguenti modi

dell’avere accumulato con il conto del PC (art. 25): a. conservarlo a favore di un successivo aumento della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 2); oppure b. riscuotere la parte corrispondente al diritto alla rendita parziale come liqui- dazione unica in capitale. 2 In caso di invalidità totale l’avere accumulato è versato come liquidazione unica in capitale.

3 In caso di decesso l’avere accumulato è versato conformemente all’articolo 43

capoverso 2.

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Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità La persona invalida ha diritto: a. a un quarto della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi della LAI; b. alla metà della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 50 per cento ai sensi della LAI; c. ai tre quarti della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 60 per cento ai sensi della LAI; d. all’intera rendita di invalidità nel caso di un’invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

Art. 57 Calcolo della rendita di invalidità 1 L’intera rendita di invalidità è calcolata secondo il tasso di conversione applicabile all’età ordinaria di pensionamento AVS (allegato 4). In tale ambito sono computati come avere di vecchiaia: a. l’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 che la persona assicurata ha acqui- sito fino alla nascita del diritto alla prestazione di invalidità; b. la somma degli accrediti di vecchiaia secondo l’articolo 24 a contare dalla nascita del diritto alla prestazione di invalidità fino al compimento del 65° anno di età; è determinante ai fini dell’entità degli accrediti di vecchiaia il guadagno assicurato al momento dell’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità. Eventuali compensazioni del rincaro fino alla nascita del diritto alla rendita di invalidità sono prese in considerazione; e c. l’interesse del due per cento per anno a partire dall’età di 53 anni sui rispet- tivi contributi conformemente alle lettere a e b a contare dalla nascita del di- ritto alla prestazione di invalidità fino alla fine dell’anno civile in cui la per- sona assicurata ha compiuto il 64° anno di età. 2 In base alla stima (proiezione) di cui al capoverso 1 lettera c, l’età per determinare la rimunerazione corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di nascita della persona assicurata. Si applica l’articolo 36 capoversi 4 e 5. 3 Dopo l’insorgere dell’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità gli aumenti dei contributi di risparmio dovuti a aumenti salariali, i riscatti effettuati o il trasferi- mento di averi provenienti da conti o polizze esistenti di libero passaggio non sono presi in considerazione nel calcolo dell’avere di vecchiaia secondo il capoverso 1. I corrispondenti contributi di risparmio, riscatti e versamenti, come pure il premio di rischio sugli aumenti salariali sono rimborsati. 4 Se il diritto a una rendita di invalidità nasce nel corso di un congedo non pagato o di un congedo parzialmente pagato, l’ultimo guadagno assicurato prima dell’inizio del congedo è determinante per il calcolo della rendita di invalidità. 5 Per il calcolo delle rendite per superstiti secondo gli articoli 46 capoverso 1 let- tera a e 48 capoverso 1 lettera a sono determinanti il guadagno assicurato e l’avere di

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vecchiaia al momento del decesso oppure dell’insorgere dell’incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte.

Art. 58 Diritto alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità 1 I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso. 2 Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere for- nita spontaneamente ogni anno la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è sospeso.

Art. 59 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità La rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità ammonta a un sesto della rendita di invalidità.

Capitolo 7: Rendita transitoria, invalidità professionale e piano sociale Sezione 1: Rendita transitoria

Art. 60 Diritto 1 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita transitoria dall’inizio della rendita di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento AVS.

2 La persona assicurata deve comunicare a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima

dell’inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, se intende percepire una rendita transitoria intera, una mezza rendita transitoria o nessuna rendita transitoria. 3 Il datore di lavoro e la persona assicurata devono accreditare a PUBLICA, al più tardi prima dell’inizio del diritto alla rendita, le loro quote di finanziamento della rendita transitoria effettivamente richiesta, stabilite dalle disposizioni del diritto del lavoro.

4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della

riscossione della rendita transitoria, se intende finanziare la propria quota confor- memente ai principi di calcolo secondo gli allegati 5 o 6: a. con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (allegato 5, tabella 1); oppure b. con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età AVS, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (allegato 6, cifra I, tabella 1); oppure c. con il riscatto della riduzione (allegato 5, tabella 2).

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5 In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età AVS di un beneficiario della rendita che ha optato a favore del finanziamento secondo il capoverso 4 lettera b, le prestazioni per superstiti sono ridotte sotto il profilo attuariale (allegato 6, nume- ro II). 6 Chi percepisce la rendita di vecchiaia come capitale può esigere la rendita transito- ria soltanto se riscatta la riduzione ai sensi del capoverso 4 lettera c.

Art. 61 Entità della rendita transitoria 1 La rendita transitoria corrisponde all’importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione.

2 Il datore di lavoro comunica a PUBLICA il grado medio di occupazione tre mesi

prima dell’uscita per motivi di età della persona assicurata.

Sezione 2: Prestazione di invalidità professionale

Art. 62 Diritto 1 In caso di invalidità professionale la persona assicurata ha diritto a una prestazione di invalidità professionale se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. una decisione dell’AI che esclude il diritto a una rendita o che prevede sol- tanto una rendita parziale passa in giudicato; e c. i provvedimenti di integrazione sono stati infruttuosi senza che vi fosse col- pa della persona assicurata. 2 È data invalidità professionale integrale se per motivi di salute una persona assicu- rata non è più in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI non ha diritto a una rendita. 3 È data invalidità professionale parziale se per motivi di salute una persona assicu- rata: a. non è più in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI ha diritto a una rendita parziale; oppure b. è solo parzialmente in grado di esercitare l’attività esercitata finora o un’altra attività ragionevolmente esigibile e se in virtù della decisione dell’AI non ha alcun diritto a una rendita, oppure soltanto il diritto a una rendita parziale che non superi il grado di invalidità professionale secondo l’articolo 63 ca- poverso 6. 4 La presenza di un’invalidità professionale è constatata dal servizio medico ai sensi dell’articolo 47 OPers PF su richiesta del datore di lavoro.

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5 Il servizio medico si esprime in merito al momento in cui è subentrata l’invalidità professionale integrale o parziale. La sua decisione è determinante per la fissazione della nascita del diritto alle prestazioni in seguito a invalidità professionale. 6 Il diritto alla rendita di invalidità professionale si estingue con il decesso del bene- ficiario di rendita, ma al più tardi e nella misura in cui la persona assicurata ha diritto a una rendita dell’AI o nella misura in cui, secondo le constatazioni del servizio medico, non sussiste più alcuna invalidità professionale. 7 Il diritto alla rendita AI di sostituzione si estingue con il decesso del beneficiario di rendita, ma al più tardi e nella misura in cui ha diritto a una rendita AI o AVS o nella misura in cui, secondo le constatazioni del servizio medico, non sussiste più alcuna invalidità professionale. Se l’AI versa retroattivamente le sue rendite, le rendite AI di sostituzione versate in eccesso devono essere restituite a PUBLICA (art. 63 cpv. 1 lett. b). 8 I beneficiari di prestazioni di invalidità professionale hanno diritto a una rendita per figli complementare alla rendita per invalidità professionale per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani nel caso del loro decesso (art. 47). Il diritto a una rendita per figli nasce simultaneamente al diritto alla rendita di invalidità profes- sionale. Esso si estingue con la soppressione della rendita di invalidità professionale o se le condizioni ai sensi dell’articolo 47 capoverso 3 non sono più adempiute. L’articolo 47 capoverso 4 si applica anche alle rendite per figli complementari alla rendita di invalidità professionale. 9 Gli articoli 53 e 54 si applicano per analogia al diritto all’esenzione dai contributi e dal premio in funzione del grado di invalidità professionale (art. 63 cpv. 6) e alla costituzione dell’avere di vecchiaia della persona con invalidità professionale. 10 Il datore di lavoro trasferisce a PUBLICA il capitale di copertura necessario per il finanziamento delle prestazioni in seguito a invalidità professionale.

Art. 63 Genere e entità delle prestazioni di invalidità professionale

1 La prestazione di invalidità professionale si compone di:

a. una rendita di invalidità professionale; b. una rendita AI di sostituzione. 2 La rendita annuale intera di invalidità professionale corrisponde alla rendita annua- le intera di invalidità ai sensi dell’articolo 56. 3 La rendita annuale intera AI di sostituzione corrisponde all’importo massimo della rendita intera AVS, ponderato in funzione del grado medio di occupazione. I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il grado medio di occupazione. 4 La rendita intera per figli complementare alla rendita di invalidità professionale corrisponde a un sesto della rendita intera di invalidità professionale. 5 Il diritto alle prestazioni di invalidità professionale sussiste in misura pari al grado di invalidità professionale.

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6 Il grado di invalidità professionale corrisponde alla differenza tra il guadagno assicurato prima e il guadagno assicurato dopo che è subentrato il danno alla salute e sono state eseguite misure mediche o provvedimenti di integrazione professionale; si tiene conto di un’eventuale rendita parziale assegnata dall’AI.

Sezione 3: Prestazioni del piano sociale

Art. 64 Se il datore di lavoro scioglie il rapporto di lavoro con una persona assicurata che ha compiuto il 58° anno di età, senza che questa ne abbia colpa, è dato diritto a una rendita di vecchiaia a vita e a una rendita transitoria ai sensi dell’articolo 61, finan- ziata dal datore di lavoro. L’entità della rendita di vecchiaia è retta dall’articolo 63 capoverso 2. L’articolo 62 capoverso 10 si applica per analogia al finanziamento della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria.

Capitolo 8: Disposizioni comuni concernenti le prestazioni

Art. 65 Limitazione dei diritti 1 I diritti che vanno oltre il presente regolamento, in particolare i diritti a risorse non vincolate della Cassa di previdenza del Settore dei PF o di PUBLICA, non possono essere fatti valere nell’ambito dell’assicurazione secondo il presente regolamento. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione parziale. 2 In caso di uscita di una parte dei destinatari dalla Cassa di previdenza del Settore dei PF (art. 32f LPers) la procedura nonché i diritti delle persone assicurate e dei beneficiari di rendite sono retti dalle disposizioni legali e dal regolamento di liquida- zione parziale.

Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale 1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secon- do le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che: a. la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del be- neficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS; b. la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della ren- dita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS; c. la rendita di invalidità o la rendita di invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS.

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2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assi- curata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a even- tuali futuri adeguamenti legali o volontari all’evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.

Art. 67 Rapporto con le prestazioni legali Se per la persona assicurata obbligatoriamente in virtù della LPP le prestazioni secondo il presente regolamento sono inferiori alle prestazioni secondo la LPP, sono versate queste ultime prestazioni.

Art. 68 Prestazioni dopo l’uscita da PUBLICA

1 Se PUBLICA rimane competente per il caso di previdenza dopo l’uscita dalla

stessa, le prestazioni sono rette dalle disposizioni regolamentari valide al momento della nascita del diritto. 2 Se le condizioni della prestazione mutano dopo la prima assegnazione della stessa, i diritti alle prestazioni sono valutati in funzione delle disposizioni valide al momen- to della nuova valutazione del diritto.

Art. 69 Obbligo di prestazione anticipata di PUBLICA Se PUBLICA è tenuta a fornire una prestazione anticipata perché l’istituto di previ- denza al quale compete la fornitura della prestazione non è ancora stato designato e perché l’avente diritto era assicurato da ultimo presso PUBLICA (art. 26 cpv. 4 LPP), il diritto è limitato alle prestazioni minime LPP. Se risulta a posteriori che PUBLICA non era tenuta a fornire la prestazione, gli importi anticipati sono recla- mati con interesse all’istituto di previdenza tenuto a fornire la prestazione.

Art. 70 Pagamento delle prestazioni

1 Le prestazioni di PUBLICA sono versate sul conto bancario o postale designato

dall’avente diritto. Tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente su un unico conto. I costi dovuti al versamento delle prestazioni su un conto estero possono essere addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.

2 Le prestazioni ricorrenti di PUBLICA sono trasferite nel corso dei primi dieci

giorni del mese. 3 Le prestazioni sotto forma di liquidazione in capitale sono pagate entro 30 giorni dalla nascita del diritto alla prestazione. 4 La prestazione è versata integralmente per il mese in cui nasce o si estingue il diritto.

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Art. 71 Rettifica di prestazioni 1 PUBLICA provvede alla rettifica se risulta a posteriori che una prestazione è stata fissata in maniera inesatta.

2 Se PUBLICA ha fornito una prestazione di rendita troppo bassa, il pagamento di

prestazioni arretrate che va operato in seguito alla rettifica è effettuato con interesse (allegato 1) a contare dalla nascita del diritto.

Art. 72 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

1 Chiunque accetta da PUBLICA una prestazione alla quale non ha diritto deve

restituirla con interesse (allegato 1).

2 Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa PUBLICA può rinun-

ciare in tutto o in parte a chiedere la restituzione. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

Art. 73 Prescrizione

1 La prescrizione dei diritti alle prestazioni è retta dall’articolo 41 LPP.

2 La prescrizione dei diritti di restituzione è retta dall’articolo 35a LPP.

Art. 74 Certificato di vita 1 PUBLICA può vincolare il pagamento della prestazione di rendita a un certificato di vita. 2 Gli aventi diritto con domicilio all’estero ricevono ogni anno un formulario corri- spondente. Se questo non è rinviato interamente compilato a PUBLICA entro il termine impartito, il pagamento della rendita è sospeso senza altra comunicazione.

Art. 75 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi Le rendite di vecchiaia, per superstiti e di invalidità sono adeguate all’evoluzione dei prezzi entro i limiti delle possibilità finanziarie della Cassa di previdenza del Settore dei PF. L’organo paritetico decide ogni anno se e in quale misura le rendite sono adeguate. La decisione è spiegata nel rapporto annuale.

Art. 76 Riduzione, revoca, rifiuto di prestazioni di rischio

1 PUBLICA può ridurre le sue prestazioni in maniera corrispondente se l’AVS/AI

riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l’avente diritto ha provocato il deces- so o l’invalidità per colpa grave o si è opposta a un provvedimento di integrazione dell’AI. 2 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle presta- zioni. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

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Art. 77 Sovraindennizzo

1 Le prestazioni di PUBLICA in caso di decesso o di invalidità sono ridotte se,

unitamente agli altri proventi computabili di medesimo genere e destinazione a favore della persona assicurata o dei suoi superstiti, superano il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata.

2 Si considerano proventi computabili ai sensi del capoverso 1:

a. le prestazioni dell’AVS e dell’AI; b. le prestazioni dell’assicurazione militare; c. le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni; d. le prestazioni delle assicurazioni sociali svizzere ed estere; e. le prestazioni della previdenza professionale; f. le prestazioni di assicurazioni private ai cui costi il datore di lavoro ha con- tribuito almeno per metà; g. ulteriori redditi da attività lucrativa o sostitutivi conseguiti o ragionevol- mente ancora conseguibili del beneficiario di prestazioni di invalidità. 3 Le prestazioni di vecchiaia sono ridotte se, unitamente alle prestazioni dell’assicu- razione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, superano il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata. 4 Le prestazioni di assicurazioni private i cui premi sono stati pagati personalmente dalla persona assicurata, gli assegni per grandi invalidi, le indennità, gli importi per riparazione morale e le altre prestazioni analoghe non sono presi in considerazione come proventi computabili. 5 Si tiene conto globalmente delle prestazioni per superstiti di PUBLICA e degli altri proventi dei superstiti computabili a titolo complementare ai sensi del capoverso 3. Le eventuali liquidazioni uniche in capitale sono convertite in rendite equivalenti dal profilo attuariale. La riduzione è effettuata in maniera proporzionale sulle singole rendite.

6 La quota di prestazioni assicurate non pagate a motivo del sovraindennizzo è

devoluta alla Cassa di previdenza del Settore dei PF. 7 Se l’assicurazione contro gli infortuni, l’assicurazione militare o l’AVS/AI rifiuta o riduce le prestazioni a motivo del comportamento di grave negligenza o intenzionale della persona assicurata, per la fissazione delle prestazioni di PUBLICA si prendono in considerazione le prestazioni non ridotte ai sensi della LAINF, della LAM o della LAVS/LAI. 8 Nei casi di rigore si può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione delle prestazio- ni di PUBLICA. La Commissione della Cassa disciplina i dettagli in un regolamento per i casi di rigore.

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Art. 78 Diritti nei confronti di terzi responsabili Al momento dell’evento assicurato PUBLICA subentra, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di altri beneficiari ai sensi dell’articolo 49 nei confronti di terzi responsabili di detto evento.

Art. 79 Prestazioni volontarie nei casi di rigore 1 In speciali casi di rigore la Commissione della cassa può, su richiesta motivata della persona assicurata e dei beneficiari di rendita, accordare l’erogazione di una prestazione non espressamente prevista dal presente regolamento, ma corrispondente allo scopo previdenziale di PUBLICA.

2 La Commissione della Cassa disciplina in un regolamento per i casi di rigore i

dettagli concernenti la definizione del caso di rigore, l’entità e la durata della presta- zione.

Capitolo 9: Prestazioni di uscita

Art. 80 Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età Non è dato diritto a una prestazione di uscita se il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età, salvo se la persona assicurata ha apportato una prestazione di uscita a PUBLICA. In questo caso la persona assicurata ha diritto alla prestazione di uscita apportata, compreso l’interesse (allegato 1).

Art. 81 Diritto in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età 1 La persona assicurata ha diritto a una prestazione di uscita se cessa completamente il rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, senza che subentri un evento di previdenza. 2 Nel caso di una persona parzialmente invalida il diritto è limitato alla prestazione di uscita sulla parte attiva dell’assicurazione.

Art. 82 Forma di conservazione della protezione previdenziale 1 La prestazione di uscita della persona assicurata è trasferita all’istituto di previden- za del nuovo datore di lavoro se la persona assicurata conclude un nuovo rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età.

2 Non appena è a conoscenza dell’uscita della persona assicurata, PUBLICA la

invita a fornirle le indicazioni necessarie al trasferimento della prestazione di uscita.

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3 PUBLICA informa gli assicurati che non concludono un nuovo rapporto di lavoro

in merito alle possibilità di conservare la protezione previdenziale ed esige da parte loro le informazioni corrispondenti. Gli assicurati devono comunicare a PUBLICA in quale forma ammessa (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio) intendono conservare la loro protezione previdenziale. La loro prestazione di uscita può essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.

4 In assenza di comunicazione da parte della persona assicurata, PUBLICA trasfe-

risce la prestazione di uscita alla fondazione dell’istituto collettore, al più presto dopo un termine di sei mesi e al più tardi dopo due anni. 5 La rimunerazione della prestazione di uscita è retta dall’articolo 2 capoversi 3 e 4 LFLP (allegato 1). 6 Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione senza che subentri un evento di previdenza, la totalità dell’avere di vecchiaia risparmiato fino a quel mo- mento rimane presso PUBLICA. Tuttavia, se la persona assicurata avvia un nuovo rapporto di lavoro, entro il termine di tre mesi dalla riduzione del grado di occupa- zione può fare valere per scritto il trasferimento della quota di avere di vecchiaia corrispondente a tale riduzione all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Art. 83 Pagamento in contanti 1 La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se: a. lascia definitivamente la Svizzera e non si stabilisce nel Principato del Lie- chtenstein; è fatto salvo il capoverso 4; b. inizia un’attività lucrativa indipendente e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria; oppure c. la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuo che ha versato. 2 La persona uscente da PUBLICA deve fornire la prova dell’esistenza di un motivo di pagamento in contanti. Deve in particolare esibire: a. una conferma del controllo degli abitanti in caso di partenza definitiva dalla Svizzera; b. una conferma della cassa di compensazione AVS in caso di inizio di un’attività lucrativa indipendente.

3 In caso di dubbio PUBLICA può esigere ulteriori prove.

4 La persona assicurata non può esigere un pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e sottostà ulteriormente in detto Stato all’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia e dei rischi di decesso e di invalidità. 5 La persona assicurata non può esigere il pagamento in contanti pari all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 15 LPP, acquisito fino al momento dell’uscita da

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PUBLICA, se trasferisce il proprio domicilio nel Principato del Liechtenstein e vi inizia un’attività lucrativa indipendente. 6 Nel caso degli assicurati coniugati il pagamento in contanti della prestazione di uscita presuppone il consenso scritto del coniuge, con firma autenticata. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, prestando un documento ufficiale di identità. 7 Sono fatte salve eventuali limitazioni legali di pagamento se negli ultimi tre anni precedenti il pagamento in contanti la persona assicurata ha effettuato un riscatto per migliorare la propria protezione previdenziale.

Art. 84 Diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età 1 Se per motivi diversi dal decesso e dall’invalidità il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età e prima del compimento del 65° anno di età (art. 37 cpv. 3 e 38 cpv. 4), la persona assicurata può optare tra: a. il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuo- vo datore di lavoro; b. il prelievo delle prestazioni di vecchiaia.

2 L’articolo 81 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 85 Calcolo 1 La prestazione di uscita è calcolata in base all’articolo 15 LFLP (diritti nel primato dei contributi) e corrisponde all’importo dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’arti- colo 36 esistente al momento della cessazione del rapporto di lavoro più un even- tuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25). In ogni caso è dato almeno diritto alla prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP o all’avere di vecchiaia secon- do l’articolo 15 LPP, qualora quest’ultimo superi la prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP. 2 Deduzione fatta dei prelievi anticipati per la proprietà d’abitazioni, del ricavo della realizzazione di pegni su averi di previdenza e dei pagamenti in seguito a divorzio, l’importo minimo ai sensi dell’articolo 17 LFLP si compone della somma: a. delle prestazioni di uscita portate con sé e dei riscatti effettuati dalla persona assicurata, entrambi con interesse; b. dei contributi di risparmio versati durante il periodo di contribuzione dalla persona assicurata con interesse (art. 24 e 25) e aumentati del 4 per cento per anno di età a contare dal 20° anno di età, ma al massimo del 100 per cento; c. gli eventuali riscatti effettuati dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 87, con interesse.

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3 Il tasso di interesse per la rimunerazione secondo il capoverso 2 è retto dalla LFLP. Per la durata di una copertura insufficiente esso può essere ridotto al tasso con cui viene rimunerato l’avere di vecchiaia. 4 Se in caso di mantenimento della previdenza per la vecchiaia durante il congedo non pagato (art. 19 cpv. 3) la persona assicurata ha pagato i contributi di risparmio del datore di lavoro, tali non sono considerati contributi del lavoratore per il calcolo della prestazione di uscita secondo l’articolo 17 LFLP.

Art. 86 Rettifica delle prestazioni di uscita Se PUBLICA ha fornito una prestazione di uscita troppo bassa, l’interesse sugli arretrati è retto dall’articolo 7 LFLP (allegato 1).

Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto 1 Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l’importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.

2 La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento

della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell’importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.

Art. 88 Informazioni in caso di libero passaggio In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informa- zioni da PUBLICA: a. l’entità dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36; b. l’entità dell’importo minimo secondo l’articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP); c. l’entità dell’avere di vecchiaia secondo l’articolo 15 LPP; d. l’entità dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni secondo gli articoli 91 segg.; e. informazioni concernenti la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza ai sensi degli articoli 91 e 94; f. se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia al compimento del 50° anno di età o al 1° gennaio 1995; g. se del caso l’entità dell’avere di vecchiaia in caso di matrimonio o al 1° gennaio 1995; h. se del caso l’entità della prestazione di uscita trasferita nel quadro di un di- vorzio.

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Art. 89 Conservazione della protezione previdenziale in casi particolari PUBLICA effettua in ogni caso il conteggio come nel caso del libero passaggio se la persona assicurata passa dalla Cassa di previdenza del Settore dei PF a un’altra cassa di previdenza di PUBLICA.

Art. 90 Restituzione della prestazione di uscita a PUBLICA 1 Se PUBLICA deve fornire prestazioni ai superstiti o prestazioni di invalidità dopo avere trasferito la prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza o a un istituto di libero passaggio, tale prestazione di uscita le deve essere restituita con interesse nella misura in cui è necessaria al pagamento delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità. 2 Se la prestazione di uscita è stata pagata a una persona invalida o ai suoi superstiti, l’entità delle prestazioni ai superstiti o delle prestazioni di invalidità è calcolata in base alla prestazione di uscita restituita.

Capitolo 10: Promozione della proprietà d’abitazioni

Art. 91 Prelievo anticipato e costituzione in pegno 1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni ad uso proprio ai sensi degli articoli 1–4 OPPA, la persona assicurata può effettuare il prelievo anticipato di prestazioni di PUBLICA prima della loro scadenza oppure costituire in pegno il diritto alle presta- zioni di previdenza o ancora costituire in pegno un importo pari all’entità della prestazione di uscita.

2 PUBLICA può prelevare emolumenti amministrativi sui prelievi anticipati e la

costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d’abitazioni. Essi sono stabiliti nel regolamento dei costi e comunicati preliminarmente alla persona assicu- rata su sua richiesta.

Art. 92 Prelievo anticipato 1 Le richieste di prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà d’abitazioni ad uso proprio sono trattate nell’ordine della loro ricezione. 2 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Tale importo minimo non si applica all’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di co- struzione e di partecipazioni analoghe. 3 Il prelievo anticipato può essere fatto valere ogni cinque anni fino al compimento del 57° anno di età. Se prima dell’ammissione a PUBLICA la persona assicurata ha effettuato un prelievo anticipato presso un altro istituto di previdenza, gli anni tra- scorsi da quel momento devono essere presi in considerazione. 4 La persona assicurata può effettuare fino al 50° anno di età un prelievo anticipato pari all’entità della prestazione di uscita.

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5 La persona assicurata che ha superato l’età di 50 anni può effettuare al massimo un prelievo anticipato pari al maggiore di entrambi gli importi seguenti: a. l’importo della prestazione di uscita attestata al compimento del 50° anno di età, aumentato dei rimborsi effettuati dal compimento del 50° anno di età e diminuito dell’importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni destinati alla proprietà d’abitazioni dal compimento del 50° anno di età; b. la metà della differenza tra la prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio già destinata a quel momento alla proprietà d’abitazioni. 6 Nel caso delle persone assicurate coniugate il prelievo anticipato presuppone il consenso scritto del coniuge. PUBLICA può esigere l’autenticazione della firma. Invece di fare autenticare la firma, il coniuge può firmare personalmente presso PUBLICA la dichiarazione di consenso, presentando un documento ufficiale di identità. 7 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 93 Rimborso

1 L’importo prelevato anticipatamente deve essere rimborsato se:

a. la proprietà d’abitazioni è alienata; b. sulla proprietà d’abitazioni sono concessi diritti economicamente equivalenti a un’alienazione; oppure c. al decesso della persona assicurata non è esigibile nessuna prestazione di previdenza.

2 L’importo prelevato anticipatamente può essere rimborsato fino:

a. al compimento del 57° anno di età; b. al verificarsi di un altro caso di previdenza; oppure c. al pagamento in contanti della prestazione di uscita. 3 Se la persona assicurata rimborsa il prelievo anticipato, l’importo corrispondente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia secondo l’articolo 36 capoverso 2 lettera e. L’importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all’importo minimo, il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

Art. 94 Costituzione in pegno

1 La costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto a PUBLICA.

2 L’importo massimo costituibile in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere prelevato anticipatamente.

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3 Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessa- ta la somma costituita in pegno, per: a. il pagamento in contanti della prestazione di uscita; b. il pagamento della prestazione di previdenza; c. il trasferimento, in seguito a divorzio, di una parte della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del coniuge della persona assicurata.

4 Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso PUBLICA deve garantire

l’importo corrispondente.

5 Se la persona assicurata cambia istituto di previdenza PUBLICA deve comunicare

al creditore pignoratizio il destinatario e l’entità del trasferimento della prestazione di uscita. 6 Per il rimanente si applicano le corrispondenti disposizioni legali sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 95 Documenti da presentare Se intende ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare a PUBLICA i documenti contrattuali relativi all’acquisto o alla costruzione della proprietà d’abitazioni o all’ammortamento dei mutui ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione e i docu- menti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe.

Art. 96 Pagamento

1 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in

cui la persona assicurata ha fatto valere la sua pretesa.

2 PUBLICA paga l’importo del prelievo anticipato dietro presentazione dei docu-

menti corrispondenti e d’intesa con la persona assicurata, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b OPPA. 3 Il capoverso 2 si applica per analogia al pagamento in seguito alla realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di previdenza. 4 Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragione- volmente preteso entro sei mesi, PUBLICA stabilisce un ordine di priorità che deve essere reso noto all’autorità di vigilanza.

Art. 97 Calcolo del diritto residuo alle prestazioni

1 In caso di pagamento di un prelievo anticipato o di realizzazione di un pegno

l’avere di vecchiaia e l’eventuale avere proveniente dal conto del PC sono diminuiti nella misura dell’importo in questione e le prestazioni assicurate sono ridotte in maniera corrispondente. L’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è anch’esso ridotto nella medesima proporzione.

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2 Per evitare diminuzioni della protezione previdenziale consecutive a una riduzione delle prestazioni in caso di decesso e di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata in merito alle possibilità di concludere un’assicurazione di rischio presso un’assicurazione privata.

Capitolo 11: Divorzio

Art. 98 Trasferimento di una parte della prestazione di uscita in caso di divorzio Le corrispondenti disposizioni del CC, della LPP e della LFLP, comprese le disposi- zioni di esecuzione, si applicano alla divisione e al trasferimento della prestazione di uscita in caso di divorzio.

Art. 99 Calcolo del diritto residuo alle prestazioni, nuovo riscatto 1 L’importo stabilito dal tribunale della prestazione di uscita da trasferire all’istituto di previdenza del coniuge divorziato determina una riduzione delle prestazioni assicurate. 2 L’avere di vecchiaia e l’avere proveniente dal conto del PC si riducono in misura pari all’importo trasferito. Anche l’avere di vecchiaia ai sensi della LPP è ridotto nella medesima proporzione. 3 Se il tribunale decide che una parte della prestazione di uscita della persona assicu- rata deve essere trasferita all’istituto di previdenza del coniuge oppure che essa deve essere computata nelle pretese fondate sul divorzio che garantiscono la previdenza, la persona assicurata ha il diritto di riscattarla nuovamente nella misura della presta- zione di uscita trasferita, se non è sopraggiunto un caso di previdenza. È fatto salvo l’articolo 57 capoverso 3.

Capitolo 12: Contenzioso

Art. 100 1 Il giudizio delle controversie tra PUBLICA, i datori di lavoro e gli aventi diritto compete ai tribunali designati dai Cantoni ai sensi dell’articolo 73 LPP. Tali tribuna- li sono pure competenti per giudicare le controversie secondo l’articolo 73 capo- verso 1 lettere a–d LPP. 2 Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale la persona assicurata era impiegata. 3 Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate con ricorso al Tribu- nale federale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF).

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Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni transitorie

Art. 101 Disciplinamento transitorio per i contributi di risparmio delle persone assicurate 1 La diminuzione dei contributi di risparmio ammonta, per le persone assicurate che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento avevano compiuto: a. il 45°, ma non ancora il 50° anno di età: a un punto percentuale durante sette anni; b. il 50°, ma non ancora il 55° anno di età: a due punti percentuali durante sette anni.

2 Il datore di lavoro assume i costi di questo sgravio contributivo.

Art. 102 Prestazioni assicurative secondo il diritto previgente 1 Tutte le rendite, i supplementi fissi e le rendite transitorie, fondati sul diritto previ- gente, sono trasferiti per lo stesso importo. 2 La riduzione delle rendite di vecchiaia consecutive all’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente è retta dal diritto previgente (allegato 7). 3 Le rendite assegnate in seguito a cessazione amministrativa ai sensi dell’articolo 32 degli Statuti della CFA e dell’articolo 43 degli Statuti della CPC sono convertite in rendite di vecchiaia di uguale entità al raggiungimento dell’età ordinaria dell’AVS. 4 Il presente regolamento si applica alle rendite fondate sul diritto previgente e trasferite ai sensi del capoverso 1 per quanto concerne: a. l’adeguamento delle rendite al rincaro; b. le rendite per superstiti percepite in virtù di un diritto sorto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, ma che si riferiscono a prestazioni fondate sul diritto previgente; c. la fine del diritto alle rendite per superstiti; d. la riscossione di eventuali contributi di risanamento; e. il calcolo del sovraindennizzo:

1. in caso di decesso del beneficiario della rendita,

2. al raggiungimento dell’età ordinaria AVS da parte del beneficiario della

rendita, oppure

3. in caso di nuovo calcolo del diritto alle prestazioni da parte dell’assi-

curazione per l’invalidità, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro gli infortuni o di un’altra assicurazione sociale.

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Art. 103 Supplemento fisso, rendita transitoria e rendita AI di sostituzione secondo il diritto previgente 1 Il diritto al supplemento fisso e alla rendita transitoria fondato sul diritto previgente si estingue: a. quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS; b. quando il coniuge del beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS oppure in caso di divorzio, sempreché il beneficiario della rendita percepisca un supplemento ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CFA o ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 lettera b numero 3 degli Statuti della CPC; oppure c. quando, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, è assegnata per la prima volta una rendita AI o il diritto a una rendita AI è modificato oppure il grado di invalidità professionale è aumentato o ridotto in base alle constatazioni del servizio medico. 2 Se il diritto a un supplemento fisso si estingue secondo il capoverso 1 lettera c, è versata una rendita AI di sostituzione calcolata ai sensi del presente regolamento in maniera corrispondente al grado di invalidità professionale. 3 Se il grado di invalidità professionale è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del servizio medico, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regola- mento, l’entità della rendita AI di sostituzione fondata sul diritto previgente è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del grado di invalidità professionale. 4 Il diritto alla rendita AI di sostituzione fondato sul diritto previgente si estingue quando il beneficiario della rendita decede, ma al più tardi quando raggiunge l’età ordinaria AVS.

Art. 104 Trasferimento di rendite di invalidità 1 Le rendite di invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° giugno 2003 e le rendite di invalidità professionale di PUBLICA il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità professionale di pari importo. 2 Le rendite di invalidità di PUBLICA il cui diritto è sorto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono trasferite a rendite di invalidità di pari impor- to. 3 Il presente regolamento si applica alle esigenze (art. 62 e 52) e all’entità (art. 62 e 56) del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità e di invalidità profes- sionale ai sensi dei capoversi 1 e 2. Esso si applica parimenti all’inizio (art. 62 e 52) e al calcolo (art. 63 e 57) del diritto alle prestazioni in seguito ad aumento del grado di invalidità o di invalidità professionale, sempreché tale aumento abbia effetto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

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4 Il presente regolamento si applica alla fine del diritto alla rendita nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 (art. 62 cpv. 6 e art. 52 cpv. 3). In nessun caso il diritto è dato oltre la durata secondo il diritto previgente. 5 Se il diritto a una rendita di invalidità o di invalidità professionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 è ridotto in seguito a una decisione dell’AI o del servizio medico con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’entità della rendita è ridotta in maniera corrispondente alla riduzione del diritto alla rendita. L’entità delle rendite di invalidità insorte prima del 1° giugno 2003 rimane immutata se, con effetto a contare dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’AI assegna per la prima volta una rendita o modifica per la prima volta il diritto alla rendita.

Art. 105 Reinserimento di beneficiari di rendite di invalidità trasferite Se un beneficiario di una rendita di invalidità o di una rendita di invalidità profes- sionale ai sensi dell’articolo 104 capoverso 1 o 2 è reinserito con effetto a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, una prestazione di uscita secondo l’articolo 46 OCPC 1 o l’articolo 27 capoverso 3 OCPC 2 viene calcolata per il giorno precedente l’entrata in vigore del presente regolamento. Per il calcolo della prestazione di uscita (art. 54 cpv. 3) questo importo è preso in considerazione nell’avere di vecchiaia accumulato dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo l’articolo 54 capoverso 2.

Art. 106 Riassunzione di beneficiari di rendite di vecchiaia secondo il diritto previgente

1 Se è riassunto nel Settore dei PF (Consiglio dei PF, PFZ, PFL, IPS, FNP, LPMR,

IFADPA) e adempie le condizioni dell’assicurazione presso PUBLICA, il beneficia- rio di una rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente è nuovamente assicurato presso PUBLICA. In questo caso il suo diritto alla rendita cessa in misura pari al guadagno assicurato. 2 Il capitale di copertura ancora disponibile al momento della riassunzione è accredi- tato come prestazione di entrata conformemente ai principi attuariali. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone il cui diritto a una rendita di vecchiaia è insorto dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e alle quali si applica la garanzia dei diritti acquisiti ai sensi dell’articolo 25 della legge su PUBLICA.

Art. 107 Garanzia secondo l’articolo 25 della legge su PUBLICA 1 La garanzia presuppone che entro la nascita del diritto alla rendita i contributi regolamentari di risparmio del datore di lavoro e della persona impiegata siano stati versati per intero e corrispondentemente al grado di occupazione il giorno preceden- te l’entrata in vigore del presente regolamento. 2 Il diritto alla garanzia non è preso in considerazione e decade nel calcolo dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 106 capoverso 3.

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3I riscatti, i rimborsi di prelievi anticipati per la promozione della proprietà d’abitazioni o i conferimenti in seguito a divorzio effettuati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento non influenzano il diritto alla garanzia. 4 I prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, i ricavi prove- nienti dalla realizzazione di pegni sugli averi di previdenza e i pagamenti in seguito a divorzio, ottenuti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, determinano una riduzione attuariale del diritto alla garanzia. 5 In caso di riduzione dell’avere di vecchiaia della persona assicurata per i motivi di cui al capoverso 4 e di restituzione o di nuovo riscatto integrali prima del pensiona- mento, il diritto iniziale alla garanzia è ripristinato. Nel caso contrario è effettuata una riduzione attuariale del diritto originale alla garanzia in misura pari alla mancata restituzione o al mancato nuovo riscatto.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 108 1 Il presente regolamento di previdenza entra in vigore unitamente al contratto di affiliazione.

2 Le modifiche del regolamento di previdenza costituiscono una modifica del con-

tratto di affiliazione. La loro validità è subordinata al consenso della parte contraente al contratto di affiliazione e dell’organo paritetico nonché all’approvazione del Consiglio federale.

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Allegato 1 (art. 8)

Interessi Stato 2012

Art. 24 Rimunerazione degli accrediti di vecchiaia 1,50 % Art. 36 e dell’avere di vecchiaia Art. 25 Rimunerazione dei contributi volontari di risparmio 1,50 % (conto del PC) Art. 29 Rimunerazione dell’avere di vecchiaia 1,50 % in caso di congedo non pagato Art. 71 Interesse in caso di pagamento 1,50 % di prestazioni arretrate Interesse di mora in caso di pagamento 2,50 % di prestazioni arretrate Art. 72 Interesse in caso di restituzione 1,50 % Interesse di mora in caso di restituzione 2,50 % Art. 80 Rimunerazione delle prestazioni di uscita apportate 1,50 % in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del 1° gennaio successivo al compimento del 21° anno di età Art. 82 Rimunerazione di prestazioni di uscita 1,50 %, Art. 85 in caso di pagamento tardivo + 1 % Art. 85 Rimunerazione ai sensi dell’articolo 17 LFLP 1,50 % (fatto salvo l’art. 85 cpv. 3) Art. 86 Interesse di mora sul pagamento 2,50 % di prestazioni di uscita arretrate Art. 90 Interesse in caso di restituzione 1,50 % di prestazioni di uscita

Nel 2012 l’interesse minimo LPP ammonta all’1,50 %.

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Allegato 2 (art. 27 cpv. 2)

Quota della persona assicurata al contributo di risparmio (art. 24) e al premio di rischio (art. 26)

a. piano standard per le persone impiegate fino al livello di funzione 9 e per le persone con compenso forfettario:

Graduazione Contributo di Contributo di Totale Contributo di più il premio delle età (classe risparmio (art. 24) rischio (art. 26) risparmio (art. 24) di rischio di contributo) della persona della persona del datore del datore di impiegata (%) impiegata (%) di lavoro (%) lavoro (%)

22–34 4,40 1,60 6,00 6,60 35–44 5,60 1,60 7,20 8,40 (almeno 1,6 %) 45–54 8,20 1,60 9,80 12,30 55–70 10,80 1,60 12,40 16,20

b. piano per i quadri 1 per le persone impiegate del livello di funzione 10–12:

Graduazione Contributo di Contributo di Totale Contributo di più il premio delle età (classe risparmio (art. 24) rischio (art. 26) risparmio (art. 24) di rischio di contributo) della persona della persona del datore del datore di impiegata (%) impiegata (%) di lavoro (%) lavoro (%)

22–34 4,40 1,60 6,00 6,60 35–44 5,60 1,60 7,20 8,40 (almeno 1,6 %) 45–54 9,20 1,60 10,80 13,80 55–70 11,80 1,60 13,40 17,70

c. piano per i quadri 2 per le persone impiegate a partire dal livello di funzione 13:

Graduazione Contributo di Contributo di Totale Contributo di più il premio delle età (classe risparmio (art. 24) rischio (art. 26) risparmio (art. 24) di rischio di contributo) della persona della persona del datore del datore di impiegata (%) impiegata (%) di lavoro (%) lavoro (%)

22–34 5,40 1,60 7,00 8,10 35–44 6,60 1,60 8,20 9,90 (almeno 1,6 %) 45–54 10,20 1,60 11,80 15,30 55–70 12,80 1,60 14,40 19,20

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Allegato 3 (art. 32)

Riscatto

AV max. = avere di vecchiaia secondo l’articolo 36, al quale viene aggiunto l’eventuale avere proveniente dal conto del PC (art. 25), alla fine di ogni anno civile in percento del guadagno assicurato Base: tasso di interesse reale dello 0 % fino all’età di 52 anni, del 2 % a partire dai 53 anni; età secondo la LPP

Standard Standard Standard Quadri_1 Quadri _1 Quadri _1 Quadri _2 Quadri _2 Quadri _2 (nessun PC) (PC 1) (PC 2) (nessun PC) (PC 1) (PC 2) (nessun PC) (PC 1) (PC 2) Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA)

22 11.00 % 22 12.00 % 22 13.00 % 22 11.00 % 22 12.00 % 22 13.00 % 22 13.50 % 22 14.50 % 22 15.50 % 23 22.00 % 23 24.00 % 23 26.00 % 23 22.00 % 23 24.00 % 23 26.00 % 23 27.00 % 23 29.00 % 23 31.00 % 24 33.00 % 24 36.00 % 24 39.00 % 24 33.00 % 24 36.00 % 24 39.00 % 24 40.50 % 24 43.50 % 24 46.50 % 25 44.00 % 25 48.00 % 25 52.00 % 25 44.00 % 25 48.00 % 25 52.00 % 25 54.00 % 25 58.00 % 25 62.00 % 26 55.00 % 26 60.00 % 26 65.00 % 26 55.00 % 26 60.00 % 26 65.00 % 26 67.50 % 26 72.50 % 26 77.50 % 27 66.00 % 27 72.00 % 27 78.00 % 27 66.00 % 27 72.00 % 27 78.00 % 27 81.00 % 27 87.00 % 27 93.00 % 28 77.00 % 28 84.00 % 28 91.00 % 28 77.00 % 28 84.00 % 28 91.00 % 28 94.50 % 28 101.50 % 28 108.50 % 30 99.00 % 30 108.00 % 30 117.00 % 30 99.00 % 30 108.00 % 30 117.00 % 30 121.50 % 30 130.50 % 30 139.50 % 31 110.00 % 31 120.00 % 31 130.00 % 31 110.00 % 31 120.00 % 31 130.00 % 31 135.00 % 31 145.00 % 31 155.00 % 32 121.00 % 32 132.00 % 32 143.00 % 32 121.00 % 32 132.00 % 32 143.00 % 32 148.50 % 32 159.50 % 32 170.50 % 33 132.00 % 33 144.00 % 33 156.00 % 33 132.00 % 33 144.00 % 33 156.00 % 33 162.00 % 33 174.00 % 33 186.00 % 34 143.00 % 34 156.00 % 34 169.00 % 34 143.00 % 34 156.00 % 34 169.00 % 34 175.50 % 34 188.50 % 34 201.50 % 35 157.00 % 35 171.00 % 35 185.00 % 35 157.00 % 35 171.00 % 35 185.00 % 35 192.00 % 35 206.00 % 35 220.00 % 36 171.00 % 36 186.00 % 36 201.00 % 36 171.00 % 36 186.00 % 36 201.00 % 36 208.50 % 36 223.50 % 36 238.50 % 37 185.00 % 37 201.00 % 37 217.00 % 37 185.00 % 37 201.00 % 37 217.00 % 37 225.00 % 37 241.00 % 37 257.00 % 38 199.00 % 38 216.00 % 38 233.00 % 38 199.00 % 38 216.00 % 38 233.00 % 38 241.50 % 38 258.50 % 38 275.50 % 39 213.00 % 39 231.00 % 39 249.00 % 39 213.00 % 39 231.00 % 39 249.00 % 39 258.00 % 39 276.00 % 39 294.00 % 40 227.00 % 40 246.00 % 40 265.00 % 40 227.00 % 40 246.00 % 40 265.00 % 40 274.50 % 40 293.50 % 40 312.50 % 41 241.00 % 41 261.00 % 41 281.00 % 41 241.00 % 41 261.00 % 41 281.00 % 41 291.00 % 41 311.00 % 41 331.00 %

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF RU 2012

Standard Standard Standard Quadri_1 Quadri _1 Quadri _1 Quadri _2 Quadri _2 Quadri _2 (nessun PC) (PC 1) (PC 2) (nessun PC) (PC 1) (PC 2) (nessun PC) (PC 1) (PC 2) Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. Età AV max. (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA) (in % GA)

42 255.00 % 42 276.00 % 42 297.00 % 42 255.00 % 42 276.00 % 42 297.00 % 42 307.50 % 42 328.50 % 42 349.50 % 43 269.00 % 43 291.00 % 43 313.00 % 43 269.00 % 43 291.00 % 43 313.00 % 43 324.00 % 43 346.00 % 43 368.00 % 44 283.00 % 44 306.00 % 44 329.00 % 44 283.00 % 44 306.00 % 44 329.00 % 44 340.50 % 44 363.50 % 44 386.50 % 45 303.50 % 45 328.50 % 45 353.50 % 45 306.00 % 45 331.00 % 45 356.00 % 45 366.00 % 45 390.00 % 45 414.00 % 46 324.00 % 46 351.00 % 46 378.00 % 46 329.00 % 46 356.00 % 46 383.00 % 46 391.50 % 46 416.50 % 46 441.50 % 47 344.50 % 47 373.50 % 47 402.50 % 47 352.00 % 47 381.00 % 47 410.00 % 47 417.00 % 47 443.00 % 47 469.00 % 48 365.00 % 48 396.00 % 48 427.00 % 48 375.00 % 48 406.00 % 48 437.00 % 48 442.50 % 48 469.50 % 48 496.50 % 49 385.50 % 49 418.50 % 49 451.50 % 49 398.00 % 49 431.00 % 49 464.00 % 49 468.00 % 49 496.00 % 49 524.00 % 50 406.00 % 50 441.00 % 50 476.00 % 50 421.00 % 50 456.00 % 50 491.00 % 50 493.50 % 50 522.50 % 50 551.50 % 51 426.50 % 51 463.50 % 51 500.50 % 51 444.00 % 51 481.00 % 51 518.00 % 51 519.00 % 51 549.00 % 51 579.00 % 52 447.00 % 52 486.00 % 52 525.00 % 52 467.00 % 52 506.00 % 52 545.00 % 52 544.50 % 52 575.50 % 52 606.50 % 53 476.44 % 53 518.22 % 53 560.00 % 53 499.34 % 53 541.12 % 53 582.90 % 53 580.89 % 53 613.51 % 53 646.13 % 54 506.47 % 54 551.08 % 54 595.70 % 54 532.33 % 54 576.94 % 54 621.56 % 54 618.01 % 54 652.28 % 54 686.55 % 55 543.60 % 55 591.11 % 55 638.61 % 55 572.47 % 55 619.98 % 55 667.49 % 55 662.37 % 55 698.33 % 55 734.28 % 56 581.47 % 56 631.93 % 56 682.39 % 56 613.42 % 56 663.88 % 56 714.34 % 56 707.62 % 56 745.29 % 56 782.97 % 57 620.10 % 57 673.57 % 57 727.03 % 57 655.19 % 57 708.66 % 57 762.13 % 57 753.77 % 57 793.20 % 57 832.63 % 58 659.50 % 58 716.04 % 58 772.57 % 58 697.80 % 58 754.33 % 58 810.87 % 58 800.84 % 58 842.06 % 58 883.28 % 59 699.69 % 59 759.36 % 59 819.03 % 59 741.25 % 59 800.92 % 59 860.59 % 59 848.86 % 59 891.90 % 59 934.95 % 60 740.69 % 60 803.55 % 60 866.41 % 60 785.58 % 60 848.44 % 60 911.30 % 60 897.84 % 60 942.74 % 60 987.65 % 61 782.50 % 61 848.62 % 61 914.73 % 61 830.79 % 61 896.91 % 61 963.02 % 61 947.79 % 61 994.60 % 61 1041.40 % 62 825.15 % 62 894.59 % 62 964.03 % 62 876.90 % 62 946.34 % 62 1015.78 % 62 998.75 % 62 1047.49 % 62 1096.23 % 63 868.65 % 63 941.48 % 63 1014.31 % 63 923.94 % 63 996.77 % 63 1069.60 % 63 1050.72 % 63 1101.44 % 63 1152.15 %

64 913.03 % 64 989.31 % 64 1065.60 % 64 971.92 % 64 1048.21 % 64 1124.49 % 64 1103.74 % 64 1156.47 % 64 1209.15 % 65 913.03 % 65 989.31 % 65 1065.60 % 65 971.92 % 65 1048.21 % 65 1124.49 % 65 1103.74 % 65 1156.47 % 65 1209.15 %

Il riscatto è possibile fino al compimento del 65° anno di età.

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Esempio: Uomo, nato il 15 maggio 1980, guadagno assicurato = fr. 50 000.–, assicurato nel piano standard, senza conto PC: Data del calcolo: 31 dicembre 2006 avere di vecchiaia acquisito fr. 20 000.–  età LPP = 26  tasso = 55 %  riscatto max. = 55 % × 50 000.– – 20 000.– = fr. 7500.–

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Allegato 4 (art. 39, 46 e 57)

Tassi di conversione

Età Tasso di conversione

60 5,84 % 61 5,97 % 62 6,09 %

63 uomini* 6,23 %

donne* 6,31 %

64 uomini* 6,38 %

donne* 6,53 % 65 6,53 % 66 6,69 % 67 6,87 % 68 7,06 % 69 7,29 % 70 7,48 % * Art. 41a cpv. 2 LPers

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Allegato 5 (art. 60 cpv. 4 lett. a e c)

Rendita transitoria Riduzione della rendita mensile di vecchiaia all’ottenimento della rendita transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita – riduzione a vita immediata

Tabella 1:

Riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia (art. 60 cpv. 4 lett. a) a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 262.40 258.75 255.10 251.45 247.80 244.15 Età all’inizio 61 218.60 214.65 210.65 206.70 202.75 198.75

dell’ottenimento 62 171.00 166.70 162.35 158.05 153.75 149.40 63 119.20 114.45 109.70 105.00 100.25 95.50 della rendita 64 62.30 57.10 51.90 46.75 41.55 36.35 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 240.50 236.85 233.20 229.55 225.90 222.25 Età all’inizio 61 194.80 190.85 186.85 182.90 178.95 174.95

dell’ottenimento 62 145.10 140.80 136.45 132.15 127.85 123.50 63 90.75 86.00 81.25 76.55 71.80 67.05 della rendita 64 31.15 25.95 20.75 15.60 10.40 5.20 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 214.60 210.70 206.80 202.90 198.95 195.05 61 167.70 163.45 159.20 154.95 150.70 146.45 dell’ottenimento 62 116.70 112.05 107.40 102.80 98.15 93.50

della rendita 63 61.00 55.90 50.85 45.75 40.65 35.60 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 191.15 187.25 183.35 179.45 175.50 171.60 61 142.20 137.95 133.70 129.45 125.20 120.95 dell’ottenimento 62 88.85 84.20 79.55 74.95 70.30 65.65

della rendita 63 30.50 25.40 20.35 15.25 10.15 5.10 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transi- toria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente all’ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS 172.220.113), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.

Esempio 1: La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all’anno (fr. 2210.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° fino al 65° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi complessivi. Calcolo: Importo secondo le tabelle 1a oppure b × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia. a. età AVS 65:

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b. età AVS 64: Tabella 2

Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. c)

Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita

Età 60 17.117 61 16.767 62 16.412 63 16.054 64 15.688 65 15.317

Esempio 2: La persona assicurata va in pensione all’età di 60 anni e ottiene una rendita transito- ria. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento. La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico. Calcolo: (Fattore secondo la tabella 2 × riduzione mensile [secondo l’esempio 1] × 12) = quota del datore di lavoro = conferimento unico a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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Allegato 6 (art. 60 cpv. 4 lett. b e 5)

Rendita transitoria Riduzione della rendita mensile di vecchiaia all’ottenimento della rendita transitoria (RT) e riscatto della riduzione di rendita – riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS

I. Riduzione a vita a partire dal raggiungimento dell’età AVS (art. 60 cpv. 4 lett. b)

Tabella: a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 368.20 361.50 354.80 348.15 341.45 334.75 Età all’inizio 61 287.90 281.50 275.05 268.65 262.20 255.80

dell’ottenimento 62 210.85 204.70 198.60 192.45 186.35 180.20 63 137.30 131.45 125.60 119.75 113.85 108.00 della rendita 64 67.00 61.40 55.85 50.25 44.65 39.10 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 328.05 321.35 314.65 308.00 301.30 294.60 Età all’inizio 61 249.40 242.95 236.55 230.10 223.70 217.25

dell’ottenimento 62 174.10 167.95 161.80 155.70 149.55 143.45 63 102.15 96.30 90.45 84.60 78.70 72.85 della rendita 64 33.50 27.90 22.35 16.75 11.15 5.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 280.30 274.05 267.85 261.60 255.35 249.15 61 205.50 199.55 193.55 187.60 181.60 175.65 dell’ottenimento 62 133.85 128.15 122.45 116.75 111.05 105.35

della rendita 63 65.40 59.95 54.50 49.05 43.60 38.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 242.90 236.65 230.45 224.20 217.95 211.75 61 169.70 163.70 157.75 151.75 145.80 139.80 dell’ottenimento 62 99.65 93.90 88.20 82.50 76.80 71.10

della rendita 63 32.70 27.25 21.80 16.35 10.90 5.45 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: 1. Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta, se il beneficiario della rendita transi- toria la finanzia personalmente per intero. 2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conforme- mente all’ordinanza sul personale del Settore dei PF (RS 172.220.113), gli importi nelle tabelle devono essere ponderati in funzione della quota percentuale della persona assicurata al finanziamento.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all’anno (fr. 2210.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° anno di età. Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi. Calcolo: Importo secondo le tabelle a oppure b × quota del datore di lavoro × (RT al me- se/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia: a. età AVS 65: b. età AVS 64:

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II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)

Tasso per la riduzione posticipata all’anno (per la differen- za tra l’età ordinaria di pensionamento AVS e l’età di decesso)

Età all’ottenimento a. età AVS 65 b. età AVS 64 della rendita 60 5,7 % 5,9 % 61 6,0 % 6,1 % 62 6,3 % 6,4 % 63 6,6 % 6,7 % 64 6,9 % 0% 65 0%

Esempio di calcolo: Una persona assicurata va in pensione all’età di 60 anni e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2210.–. La persona assicurata muore all’età di 63 anni. A. Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/conviventi: Il tasso per la riduzione posticipata ammonta a 2 × 5,7 % = 11,4 %. La riduzione originariamente prevista di fr. 406.85 viene ridotta di fr. 46.40 e ammonta a fr. 360.45; la rendita di vecchiaia ridotta ammonta pertanto a fr. 5639.55. La rendita per superstiti ammonta a vita a due terzi della rendita di vecchiaia ridotta, ovvero a fr. 3759.70. B. Calcolo/riduzione della rendita per orfani: La rendita per orfani ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia ridotta, ovvero a fr. 939.95.

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Allegato 7 (art. 102 cpv. 2)

Rendita transitoria Riduzione della rendita di vecchiaia dopo l’ottenimento di una rendita transitoria secondo il diritto previgente

a) età AVS 65

Mese 0 1 2 3 4 5

60 196.40 192.80 189.20 185.60 181.95 178.35 Età all’inizio 61 153.10 149.65 146.25 142.80 139.35 135.95

dell’ottenimento 62 111.90 108.65 105.35 102.10 98.80 95.55 63 72.65 69.55 66.45 63.35 60.20 57.10 della rendita 64 35.35 32.40 29.45 26.50 23.55 20.60 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

60 174.75 171.15 167.55 163.95 160.30 156.70 Età all’inizio 61 132.50 129.05 125.65 122.20 118.75 115.35

dell’ottenimento 62 92.30 89.00 85.75 82.45 79.20 75.90 63 54.00 50.90 47.80 44.70 41.55 38.45 della rendita 64 17.70 14.75 11.80 8.85 5.90 2.95 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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b) età AVS 64

Mese 0 1 2 3 4 5

Età all’inizio 60 149.30 145.95 142.60 139.25 135.90 132.55 61 109.15 105.95 102.80 99.60 96.40 93.20 dell’ottenimento 62 70.90 67.85 64.85 61.80 58.80 55.75

della rendita 63 34.55 31.65 28.80 25.90 23.05 20.15 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mese 6 7 8 9 10 11

Età all’inizio 60 129.25 125.90 122.55 119.20 115.85 112.50 61 90.05 86.85 83.65 80.45 77.30 74.10 dell’ottenimento 62 52.75 49.70 46.65 43.65 40.60 37.60

della rendita 63 17.30 14.40 11.50 8.65 5.75 2.90 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Spiegazione: Gli importi che figurano nelle tabelle corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria ottenuta secondo il diritto previgente e finanziata per metà dal beneficiario.

Esempio: La rendita transitoria ammonta a fr. 26 520.– all’anno (fr. 2210.– al mese). È richie- sta a contare dal 60° anno di età. La riduzione della rendita di vecchiaia ammonta al mese: a. età AVS 65 (tabelle a): fr. 434.05 b. età AVS 64 (tabelle b): fr. 329.95 Calcolo: Fattore secondo le tabelle a e b × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.

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Allegato 8 (art. 5)

Glossario ed elenco delle abbreviazioni

Persona assicurata Assicurato attivo, ovvero per il quale non è ancora insorto alcun caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità). Rendita Rendita annua Valore in contanti Capitale necessario per il versamento della rendita per orfani, calcolato al momento del decesso della persona assicurata (art. 49)

AI Assicurazione per l’invalidità AInf Assicurazione contro gli infortuni AM Assicurazione militare AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Conto PC Conto del piano complementare (art. 25) LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, RS 831.20 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, RS 831.10 Legge su PUBLICA Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pen- sioni della Confederazione, RS 172.222.1 (RU 2007 2239) LFLP Legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passag- gio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio), RS 831.42 LPers Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale, RS 172.220.1 LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1 LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.40 LTF Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF RU 2012

LUD Legge federale del 18 giugno 2004 sull’unione domesti- ca registrata di coppie omosessuali (Legge sull’unione domestica registrata), RS 211.231 OCPC 1 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2327 OCPC 2 Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione, RU 2001 2358 OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Ordinanza sul libero passaggio), RS 831.425 OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.411 OPers PF Ordinanza del 15 marzo 2011 sul personale del settore dei PF, RS 172.220.113 RT Rendita transitoria Statuti della CFA Ordinanza del 2 marzo 1987 concernente la Cassa fede- rale di assicurazione (Statuti della CFA), RU 1987 1228 Statuti della CPC Ordinanza del 24 agosto 1994 sulla Cassa pensioni della Confederazione, RU 1995 533